L’applicazione della pena a seguito di patteggiamento c.d. “allargato” puo’ implicare la revoca di precedenti pene sospese

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Cass.pen.sez.III, 31 marzo 2005, n.12296
 
La discrasia afferente il dibattuto problema circa la portata della sentenza di patteggiamento quale titolo per la revoca di precedenti pene sospese attribuite all’imputato, è stata affrontata dalla S.C. in base ad una duplice visuale, correlativa alla struttura binaria della revoca ex art.168 Cp..
Così, rispetto al meccanismo di revoca relativo alla commissione di reati della stessa indole (art.168, comma 1, n.1), le Sezioni Unite hanno più volte negato tale effetto di revoca alle sentenze di applicazione della pena concordata dalle parti, in quanto non paragonabili a vere e proprie sentenze di condanna (Cass.S.U.18 aprile 1997, Bharouni; 4 giugno 1996, Di Leo).
Di converso, in ipotesi di revoca ex art.168, comma 1, n.2, rappresentando titolo per la revoca il fatto oggettivo del superamento dei limiti di pena ex art.163 Cp, le stesse Sezioni Unite hanno precisato come in tali casi si possa legittimamente revocare la pena sospesa concessa in precedenza (Cass.S.U.3 maggio 2001, Sormani).
Detta sistemazione deve peraltro essere oggi parzialmente modificata, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.134/2002 in materia di “patteggiamento allargato”.
Con la sentenza in commento la Corte, chiamata a rivedere la pronuncia del giudice del merito che aveva revocato il beneficio della pena sospesa a seguito di patteggiamento allargato, si è scostata dalla disciplina appena tratteggiata, stabilendo che, quantomeno nei casi di applicazione della pena su accordo delle parti superiore ai due anni di reclusione, la relativa sentenza assume i caratteri propri di una pronuncia di condanna, atteso che per dettato legislativo la stessa comporta anche l’applicazione di pene accessorie, misure di sicurezza e condanna alle spese processuali (a differenza della sentenza di patteggiamento “ordinario-tipico”) e che, inoltre, ad essa si applica anche l’istituto della revisione, tipico delle pronunce di condanna in senso stretto.
Secondo le argomentazioni della Corte in definitiva, le sentenze di patteggiamento c.d. allargato, a differenza di quelle che applicano pene entro i due anni di reclusione, sottintendono un vero e proprio accertamento del fatto-reato e della responsabilità nel merito dell’imputato.

Avv. Buzzoni Alessandro

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