L’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è riconosciuta in presenza di un bando di gara che non prevede alcun limite di ribasso per tali prestazioni non potendo tale scelta dell’impresa influire sulle prestazioni principali

Lazzini Sonia 22/06/06
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in tema di ribasso consentito, merita di essere segnalata la decisione numero 2445 del 2 maggio 2006 emessa dal Consiglio di Stato che ci segnala che:
 
<Peraltro, l’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, V, n. 5983/2005).
 
     In tale occasione la V Sezione ha riformato una sentenza del Tar, che anche aveva ritenuto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finisse per gravare sulle prestazioni principali (in quel caso già previste nel limite massimo di ribasso del 20 %), evidenziando che aveva errato “il giudice di primo grado nel ragionare in termini di “intangibilità”, atteso che l’intangibilità doveva essere riferita all’offerta complessiva, al netto del ribasso percentuale unico da applicarsi solo sulle prestazioni minori, che non poteva essere inferiore all’importo di €. 1.449.512,87 (fermo restando la praticabilità per le imprese di ribassare – anche fino al 100% – la quota ribassabile).”
 
     Infine, un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie è espressamente ammesso anche dalla determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in cui si esaminano i possibili criteri di aggiudicazione in caso di tale ribasso del 100 % nel presupposto della legittimità di una siffatta offerta.
 
     Correttamente quindi il raggruppamento appellante era stato ammesso alla gara, tenuto conto che l’offerto ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integrava alcun motivo di esclusione dalla procedura.>
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 5366/2005 proposto dalla CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini con domicilio eletto in Roma Via del Viminale n.43 presso Fabio Lorenzoni;
 
contro
 
***;
 
***
 
e sul ricorso in appello n. 6589/2005 ***
contro
 
CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini con domicilio eletto in Roma Via del Viminale n.43, presso Fabio Lorenzoni;
 
e nei confronti di
 
***
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, n. 3152/2005 (dispositivo n. 41/2005);
 
     Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
     Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Alla pubblica udienza del 13-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
 
     Uditi gli avvocati Sanchini, Lascialfari e Golini;
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
F A T T O    E    D I R I T T O
 
     1. Con delibera della Giunta camerale 18.9.2002 n. 336 la Camera di Commercio di Firenze avviava una procedura aperta, ai sensi del d. leg.vo n. 157/1995, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sede della Camera di Commercio, sito a Piazza dei Giudici 3, unitamente ai servizi accessori indicati, nonché per la vendita dell’immobile denominato “Borsa Merci”, sito tra Via Por Santa Maria e Volta dei Mercanti in Firenze.
 
     Nell’allegato disciplinare al capo I°, let. D, si precisava che l’importo di Euro 1.247.038,42 riguardava l’onorario e relative spese ed era determinato sulla base delle tariffe professionali, mentre quello di Euro 95.974,42 era destinato alle prestazioni accessorie, determinate forfetariamente con riferimento ai correnti prezzi di mercato.
 
     Alla gara partecipavano 11 raggruppamenti, tra cui il *** ed il costituendo raggruppamento guidato dalla mandataria *** S.r.l., che si collocavano – rispettivamente – al secondo posto con punti complessivi 75.89 ed al primo posto della graduatoria con punti 78,58 a seguito della conclusione dell’esame delle offerte nella seduta pubblica del 17 marzo 2003.
 
     Avendo presenziato all’apertura delle offerte economiche, il raggruppamento *** con nota 24.3.2003 chiedeva alla Camera di Commercio il riesame delle conclusioni della commissione, rappresentando il rischio che la stazione appaltante si accingesse a stipulare un contratto nullo con le imprese vincitrici, poiché queste avevano ottenuto il primo posto in graduatoria grazie ad un ribasso del 100% sull’importo per le prestazioni accessorie fissato dal disciplinare in Euro 95.974,00.
 
     Ricevuto un riscontro negativo dal Servizio legale della Camera di Commercio, con nota 22.4.2003, il raggruppamento *** (secondo classificato), impugnava davanti al Tar Toscana l’aggiudicazione ed i presupposti atti di gara (tra cui in via subordinata anche il bando ed il disciplinare), chiedendone l’annullamento.
 
     Con l’impugnata sentenza il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo che “la riduzione – ribasso del 100%, offerto dall’aggiudicataria sul corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta che queste ultime, (prevalentemente costituite da consulenza legale per la procedura di gara e la stipulazione dei connessi contratti e, quindi, non rientranti nemmeno come accessorie nell’ambito delle prestazioni ingegneristiche ed architettoniche) vengano – in tal guisa – a gravare finanziariamente sull’importo offerto per la prestazione tecnica principale (e cioè i servizi di ingegneria ed architettura); da ciò la conseguenza che il ribasso del 20% offerto dall’aggiudicataria per le prestazioni tecniche, in termini reali, supererebbe il limite consentito del 20% dei minimi tariffari, in quanto, se la remunerazione di prestazioni accessorie ai profili tecnici del progetto di ristrutturazione edilizia può essere ricompresa nel corrispettivo calcolato per i servizi di ingegneria, diversamente le prestazioni di consulenza legale o tecnico giuridica (necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di gara per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio a P.zza Dei Giudici e per la vendita della ex Borsa Merci) vengono a gravare irrimediabilmente, come ulteriore onere, sullo stesso emolumento calcolato per le prestazioni principali; in conseguenza l’offerta economica vincitrice della gara doveva essere esclusa per inosservanza del limite massimo del ribasso, fissato dallo stesso disciplinare al 20% del minimo delle tariffe professionali.”
 
     Con i ricorsi in appello indicati in epigrafe, hanno impugnato detta sentenza la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolatura di Firenze e la *** S.r.l., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea di prestatori di Servizi, composta dalla stessa *** S.r.l. e gli ***
 
     Si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi in appello, il Centro Studi Progettazione Edilizia – ***, , in proprio e quale mandatario del R.T.I. composto da ***
     All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.
 
     2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in appello, proposti per analoghi motivi avverso la medesima sentenza.
 
     3. Sempre in via preliminare deve essere respinta la censura con cui le appellanti hanno dedotto l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado causa la tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
 
     Come rilevato dal Tar, la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere riportata alla data di pubblicazione della deliberazione nell’albo camerale, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti e, in particolare, del secondo classificato,.
 
     Non risultando agli atti tale comunicazione, il termine decadenziale non può neanche essere fatto decorrere dal deposito in giudizio delle deliberazione in questione, avvenuto oltre il termine ordinatorio previsto per la costituzione in giudizio.
 
     4. Le appellanti contestano la decisione con cui il Tar ha ritenuto che il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non fosse consentito dal disciplinare di gara e dovesse quindi condurre all’esclusione del raggruppamento aggiudicatario.
 
     I ricorsi in appello sono fondati.
 
     Si rileva che il disciplinare di gara ha distinto, su un corrispettivo complessivo presunto di Euro 1.343.012,84, un importo di Euro 1.247.038,42 per prestazioni tecniche principali ed un importo di Euro 95.974,42 per le prestazioni accessorie, precisando altresì al punto R che l’offerta economica deve indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie.
 
     Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20 %, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie.
 
     Il ribasso del 100 % offerto dal raggruppamento aggiudicatario non violava, dunque, direttamente alcuna disposizione della lex specialis della gara.
 
     Né può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superore al 20 %.
 
     Innanzitutto, va rilevato che le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.
 
     Inoltre, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricompresse nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.
 
     Peraltro, lo somma prevista al punto R.1 del disciplinare non riguardava solo a prestazioni, su cui opera il limite del ribasso del 20 %, ma anche le relative spese (non soggette a limiti di ribasso), con la conseguenza che non è esatto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finirebbe per gravare necessariamente sulle prestazioni principali oltre il limite di ribasso.
 
     Peraltro, l’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, V, n. 5983/2005).
 
     In tale occasione la V Sezione ha riformato una sentenza del Tar, che anche aveva ritenuto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finisse per gravare sulle prestazioni principali (in quel caso già previste nel limite massimo di ribasso del 20 %), evidenziando che aveva errato “il giudice di primo grado nel ragionare in termini di “intangibilità”, atteso che l’intangibilità doveva essere riferita all’offerta complessiva, al netto del ribasso percentuale unico da applicarsi solo sulle prestazioni minori, che non poteva essere inferiore all’importo di €. 1.449.512,87 (fermo restando la praticabilità per le imprese di ribassare – anche fino al 100% – la quota ribassabile).”
 
     Infine, un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie è espressamente ammesso anche dalla determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in cui si esaminano i possibili criteri di aggiudicazione in caso di tale ribasso del 100 % nel presupposto della legittimità di una siffatta offerta.
 
     Correttamente quindi il raggruppamento appellante era stato ammesso alla gara, tenuto conto che l’offerto ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integrava alcun motivo di esclusione dalla procedura.
 
     5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi assorbiti in primo grado e riproposti dalla parte appellata.
 
     Tali motivi sono infondati, in quanto:
 
     a) il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto, come illustrato in precedenza, l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione;
 
     b) non è stato fornito alcun concreto elemento per ritenere l’offerta dell’aggiudicataria come anomala, non potendo il giudizio di anomalia derivare automaticamente da un ribasso del 100 % per le prestazione accessorie, ritenuto ammissibile;
 
     c) il bando di gara non è illegittimo per aver consentito il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie, in quanto tali prestazioni riguardavano tutte attività non previste dalle vigenti tariffe ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 554/99 e non soggette a minimi tariffari con la conseguente ammissibilità della mancata fissazione nelle regole della gara di un limite al ribasso;
 
     d) anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto
 
     6. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
 
     Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
 
P. Q. M.
 
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
 
     Spese compensate.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, il 13-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – il…02/05/2006.
 

Lazzini Sonia

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