L’amministrazione , in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria riferito alla generalità delle imprese che ordina

Lazzini Sonia 04/12/08
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Nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d’asta, la Stazione Appaltante è tenuta a garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alle imprese che esercitano ordinariamente l’attività che costituisce oggetto dell’appalto”, in quanto “l’obbligo di assicurare parità di condizioni a tutti i partecipanti, impedisce di allestire un bando di gara che lasci liberi i concorrenti di formulare l’offerta facendo riferimento ad un CCNL di propria scelta
 
Nel caso in cui le che le società cooperative, a norma della lex specialis, siano ammesse a partecipare alla gara, è obbligo per l’Amministrazione di tenere  nel debito conto il costo de lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, non potendo consentire al singolo partecipante, di scegliersi il contratto collettivo, per poi parametrare il costo minimo e quindi il prezzo a base di gara, sul costo della manodopera stabilito dal contratto collettivo prescelto dal singolo concorrente, come nella specie vorrebbe il Comune_ Tanto più ove si consideri che nel caso all’esame il costo del lavoro prescritto dalla contrattazione per le cooperative sociali è anche vantaggioso per l’Amministrazione, posto che le cooperative sociali beneficiano delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino
 
2. 1. Ritiene il Collegio che debba ai fini della decisione in ordine alle spese debba essere delibata la c.d. soccombenza virtuale. All’uopo non può il Collegio, sia pure a grandi linee, non confermare la precedente sommaria valutazione di fondatezza del gravame, alla luce anche di un recent pertinente precedente della giurisprudenza, secondo il quale “nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d’asta, è tenuta a garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alle imprese che esercitano ordinariamente l’attività che costituisce oggetto dell’appalto”, in quanto “l’obbligo di assicurare parità di condizioni a tutti i partecipanti, impedisce di allestire un bando di gara che lasci liberi i concorrenti di formulare l’offerta facendo riferimento ad un CCNL di propria scelta” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 6 novembre 2006, n. 2102).
 
L’amministrazione dunque, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività costituente l’oggetto dell’appalto, conseguendone che vanno presi in considerazione i costi della manodopera risultanti dai contratti collettivi applicabili a tutte le imprese che, in quanto ordinariamente esercitanti l’attività dedotta in gara, sono potenzialmente partecipanti ala medesima, vale a dire a tutti i soggetti ammessi a partecipare alla gara de qua.
 
2.2. Opina il Collegio di dover far propria siffatta tesi, peraltro già anticipata nella sede delibativa cautelare, rilevando, in puncto facti che irrefutabile è il dato che le società cooperative, a norma della lex specialis, erano ammesse a partecipare alla gara. Ne deriva che l’Amministrazione doveva tenere nel debito conto il costo de lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, non potendo consentire al singolo partecipante, di scegliersi il contratto collettivo, per poi parametrare il costo minimo e quindi il prezzo a base di gara, sul costo della manodopera stabilito dal contratto collettivo prescelto dal singolo concorrente, come nella specie vorrebbe il Comune.
 
Tanto più ove si consideri che nel caso all’esame il costo del lavoro prescritto dalla contrattazione per le cooperative sociali è anche vantaggioso per l’Amministrazione, posto che le cooperative sociali beneficiano delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge.
 
In definitiva il ricorso sarebbe stato da accogliere, conseguendone la soccombenza dell’Amministrazione e la conseguente condanna alle spese, che peraltro, possono essere contenute in virtù della rapida definizione della lite per via dell’adottata revoca dell’impugnato bando di gara.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 02687/2008 REG.SEN.
N. 00831/2008 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 831 del 2008, proposto da:
Cooperativa Animazione ALFA -Societa’ Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo stesso in Torino, via San Pio V, 20;
 
contro
 
Comune di Castagnole delle Lanze , in persona del Sindaco pro tempore, , rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso **************** in Torino, via Stampatori, 9;
 
 
per l’annullamento
 
– del bando di gara indetto in data 23.4.2008 dal Comune di Castagnole delle Lanze per l’affidamento del servizio di gestione del micro-nido comunale denominato "*********" e di eventuali servizi educativi integrativi per bambini di età compresa tra i sei mesi (in alcuni casi da tre mesi) e tre anni, nella parte in cui prevede che l’ammontare annuo presunto dell’appalto – per la sola gestione di una sezione del nido – è pari ad euro 86.000,00 IVA;
 
– di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e, comunque, lesivi degli interessi della ricorrente..
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castagnole delle Lanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il Referendario Avv. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1. Nell’imminenza dell’Udienza pubblica i patroni delle parti hanno rappresentato al Collegio che il Comune resistente si è conformato all’orientamento della Sezione, espresso sia pure in grandi linee con l’Ordinanza cautelare di accoglimento dell’incidente cautelare, revocando gli atti di indizione della gara con delibera di Giunta n. 67/2008.
 
Ne consegue che è cessata la materia del contendere.
 
Tuttavia il legale di parte ricorrente ha insistito per la pronuncia di condanna alle spese di lite. Resiste l’Amministrazione comunale.
 
2. 1. Ritiene il Collegio che debba ai fini della decisione in ordine alle spese debba essere delibata la c.d. soccombenza virtuale. All’uopo non può il Collegio, sia pure a grandi linee, non confermare la precedente sommaria valutazione di fondatezza del gravame, alla luce anche di un recent pertinente precedente della giurisprudenza, secondo il quale “nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d’asta, è tenuta a garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alle imprese che esercitano ordinariamente l’attività che costituisce oggetto dell’appalto”, in quanto “l’obbligo di assicurare parità di condizioni a tutti i partecipanti, impedisce di allestire un bando di gara che lasci liberi i concorrenti di formulare l’offerta facendo riferimento ad un CCNL di propria scelta” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 6 novembre 2006, n. 2102).
 
L’amministrazione dunque, in sede di fissazione del corrispettivo da porre a base della gara, deve tenere in considerazione il rispetto del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva di categoria riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività costituente l’oggetto dell’appalto, conseguendone che vanno presi in considerazione i costi della manodopera risultanti dai contratti collettivi applicabili a tutte le imprese che, in quanto ordinariamente esercitanti l’attività dedotta in gara, sono potenzialmente partecipanti ala medesima, vale a dire a tutti i soggetti ammessi a partecipare alla gara de qua.
 
2.2. Opina il Collegio di dover far propria siffatta tesi, peraltro già anticipata nella sede delibativa cautelare, rilevando, in puncto facti che irrefutabile è il dato che le società cooperative, a norma della lex specialis, erano ammesse a partecipare alla gara. Ne deriva che l’Amministrazione doveva tenere nel debito conto il costo de lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, non potendo consentire al singolo partecipante, di scegliersi il contratto collettivo, per poi parametrare il costo minimo e quindi il prezzo a base di gara, sul costo della manodopera stabilito dal contratto collettivo prescelto dal singolo concorrente, come nella specie vorrebbe il Comune.
 
Tanto più ove si consideri che nel caso all’esame il costo del lavoro prescritto dalla contrattazione per le cooperative sociali è anche vantaggioso per l’Amministrazione, posto che le cooperative sociali beneficiano delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge.
 
In definitiva il ricorso sarebbe stato da accogliere, conseguendone la soccombenza dell’Amministrazione e la conseguente condanna alle spese, che peraltro, possono essere contenute in virtù della rapida definizione della lite per via dell’adottata revoca dell’impugnato bando di gara.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
 
Condanna il Comune di Castagnole delle Lanze a pagare a parte ricorrente le spese di lite, contenute e liquidate in € 2.500, oltre IVA e CNAP su € 500, atteso che € 2.000,00 costituiscono il contributo unificato.
 
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 23/10/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
**************, Presidente
************, Primo Referendario
****************, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Lazzini Sonia

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