L’Amministrazione aggiudicatrice può scegliere gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione

Lazzini Sonia 24/03/11
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Ne deriva che, in sede di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è illegittima la valutazione dell’elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile e che sia caratterizzato dalla proporzionalità.

Nella specie il rispetto dei canoni della trasparenza e dell’intellegibilità è assicurato dall’inequivoca formulazione del disciplinare di gara che metteva le imprese nelle condizioni di calibrare l’offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall’applicazione della formula matematica prescelta.

La Sezione reputa, altresì, che il criterio in parola superi indenne il controllo di ragionevolezza, posto che la decisione di calibrare il punteggio per l’offerta economica in funzione del ribasso offerto, attribuendo il punteggio apicale al ribasso massimo e riconoscendo un punteggio proporzionalmente inferiore, nei sensi prima rammentati, ai ribassi meno consistenti, mira allo scopo di utilizzare integralmente il tetto dei quaranta punti spettante per il profilo economico e di incentivare i ribassi con un meccanismo di carattere premiale.

La decisione di differenziare i punteggi rapportando i ribassi e non i prezzi in senso assoluto risulta, quindi, espressione non irragionevole della lata discrezionalità che compete, in assenza di vincoli normativi, alla stazione appaltante.

Si deve soggiungere che detta discrezionalità non è contestabile neanche sotto profilo della contraddittorietà rispetto alla scelta di attribuire prevalenza (sessanta punti su cento) alla componente qualitativa dell’offerta, atteso che detta preponderanza non incide sulla possibile introduzione di meccanismi volti alla valorizzazione del restante e rilevante punteggio spettante per l’offerta economica con il rammentato apprezzamento proporzionale dei ribassi.

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 207 del 17 gennaio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 00207/2011REG.SEN.

N. 01421/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2010, proposto da:***

contro***

nei confronti di***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 03718/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI PER IL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cooperativa Animazione Controinteressata – Soc.Coop.Sociale Impresa Sociale Onlus e di Cooperativa Sociale ALFA e di Societa’ Cooperativa Sociale BETA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il Cons. ******************** e uditi per le parti gli avvocati *******, ********** e *******, su delega rispettivamente degli avv.ti *********, ******** e *******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la procedura di gara relativa all’affidamento dei servizi socio assistenziali per il periodo settembre 2008 – agosto 20011 per un importo a base d’asta di 2.031.000 euro circa.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era l’offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in 40 punti per la componente economica e 60 per quella qualitativa dell’offerta.

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Cooperativa Controinteressata reputando fondata la censura con la quale era stata sottoposta a critica la formula aritmetica definita al punto 7.2. del disciplinare.

2. L’appello è fondato.

2.1. Occorre muovere dalla preliminare considerazione che la gara in parola concerne i servizi socio-assistenziali, inclusi nell’all. II B del codice dei contratti pubblici, come tali non soggetti, ai sensi del disposto dell’art 20 della medesima normativa, all’applicazione dell’art. 83 del codice, e segnatamente all’applicazione delle metodologie di valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa dettate dalle normativa richiamate dall’ultimo comma di detta ultima prescrizione (DPCM 13 marzo 1999, n. 117 e DPCM 18 novembre 2005).

Giova osservare, a confutazione dei rilievi critici riproposti al riguardo in sede di appello dall’originaria ricorrente, che non è sostenibile la tesi del recepimento spontaneo, in sede di auto-vincolo amministrativo, delle regole di cui all’art. 83 cit, risultando inequivoca la volontà dell’amministrazione, esplicitata in seno alla lex specialis, di dettare una diversa e specifica formula matematica per l’attribuzione del punteggio volto ad apprezzare la componente economica dell’offerta.

2.2. Escluso, alla stregua delle considerazioni che precedono, che la formula matematica oggetto di contestazione sia contrasto con la normativa primaria e con la disciplina di gara, resta da verificare se detto criterio sia in contrasto con i limiti posti, sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, all’esplicazione del potere discrezionale che compete, in subiecta materia, alla stazione appaltante.

Si deve rammentare che la formula in esame calibra il punteggio moltiplicando il ribasso offerto per il rapporto tra 40 (ossia il numero massimo di punti spettante per la componente economica dell’offerta) ed il ribasso massimo.

La Sezione, andando di contrario avviso rispetto al Primo Giudice, reputa che il criterio prescelto dall’amministrazione sia esente dalle censure mosse dal Giudice di primo grado.

*****, infatti, rammentare che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione aggiudicatrice può scegliere gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione”( cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28). Ne deriva che, in sede di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è illegittima la valutazione dell’elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile e che sia caratterizzato dalla proporzionalità.

Nella specie il rispetto dei canoni della trasparenza e dell’intellegibilità è assicurato dall’inequivoca formulazione del disciplinare di gara che metteva le imprese nelle condizioni di calibrare l’offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall’applicazione della formula matematica prescelta.

La Sezione reputa, altresì, che il criterio in parola superi indenne il controllo di ragionevolezza, posto che la decisione di calibrare il punteggio per l’offerta economica in funzione del ribasso offerto, attribuendo il punteggio apicale al ribasso massimo e riconoscendo un punteggio proporzionalmente inferiore, nei sensi prima rammentati, ai ribassi meno consistenti, mira allo scopo di utilizzare integralmente il tetto dei quaranta punti spettante per il profilo economico e di incentivare i ribassi con un meccanismo di carattere premiale.

La decisione di differenziare i punteggi rapportando i ribassi e non i prezzi in senso assoluto risulta, quindi, espressione non irragionevole della lata discrezionalità che compete, in assenza di vincoli normativi, alla stazione appaltante.

Si deve soggiungere che detta discrezionalità non è contestabile neanche sotto profilo della contraddittorietà rispetto alla scelta di attribuire prevalenza (sessanta punti su cento) alla componente qualitativa dell’offerta, atteso che detta preponderanza non incide sulla possibile introduzione di meccanismi volti alla valorizzazione del restante e rilevante punteggio spettante per l’offerta economica con il rammentato apprezzamento proporzionale dei ribassi.

3. L’appello deve essere quindi accolto.

Ne consegue la reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie l ‘appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

 

*****************, Presidente

***********************, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

********************, ***********, Estensore

**************, Consigliere

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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