L’interpretazione della legge e la risoluzione delle antinomie

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Sommario

1. Delimitazione dell’analisi. 2. L’ambito dell’antinomia. 3. Antinomia come conflitto tra interpretazioni? 4. Elementi del conflitto. 5. Riflessioni sull’antinomia giudiziale.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto civile” di Anna Costagliola e Lucia Nacciarone, a cura di Marco Zincani.

1. Delimitazione dell’analisi

Il contributo che si vuole offrire in questa sede è bene che muova in primo luogo da un’analisi del concetto di antinomia. Esso costituisce uno dei temi “caldi” delle teorie aventi ad oggetto lo studio dell’ordinamento giuridico; lo testimonia la particolare attenzione dedicata alla materia in ambito dottrinale e il gran numero degli interventi degli autori1. Non è qui il caso di riproporre uno scrutinio delle diverse prospettive da cui la questione dell’antinomia è stata affrontata; né si può scandagliare la totalità dei frastagliati confini sino ai quali si spinge l’oggetto della ricerca, e giungere ad una quadratura più o meno completa del cerchio problematico che ruota intorno ad esso. Troppe sono le tangenze di carattere metodologico che necessiterebbero di chiarificazioni preliminari a voler tentare un tracciato dell’iter ermeneutico che porti a risultanze, se non finali, quanto meno tra loro compatibili nell’ambito del sistema argomentativo proposto.

Il conflitto tra norme, dunque, implica una serie di tematiche di ardua dipanazione ad esso collegate ed intrecciate; e il primo punto in ordine logico investe la legittimità stessa della nozione di antinomia.

Il lavoro parte dall’assunzione della sua possibile manenza nel sistema normativo; la proposta della sua configurabilità all’interno di un dato ordinamento giuridico costituisce, infatti, una premessa di base ineludibile per il nostro discorso: la negazione della medesima non potrebbe che risultare ostativa degli approfondimenti che qui si cerca di effettuare. La rotta dell’analisi non toccherà in ogni caso le sponde di questo nodo primario e le argomentazioni cardine delle contrapposte opinioni in merito. E nemmeno incrocierà il parallelo delle possibili tipologie con cui quel conflitto può venire a manifestarsi. Essa, viceversa, partirà da un’assiomatica presupposizione della fattualità del conflitto antinomico. La varietà della sua morfologia2, inoltre, è materia che postula in linea prioritaria, oltre che l’esistenza del fenomeno, esplicazioni dei meccanismi attraverso i quali esso si sviluppa. E’ discorso che si inserisce in una fase del processo argomentativo che attende gli esiti delle fasi anteriori per potere essere compiutamente svolto in un’ottica di sicura comprensione. E ai medesimi “inconvenienti” non si sottrae nemmeno l’ulteriore tema delle tecniche di risoluzione dell’antinomia3, direttamente connesso alle problematiche sopra citate: risulterebbe con evidenza infruttuoso il tentativo di dirimere un conflitto quando non fossero ben palesi i termini e i colori del contrasto. Dunque lo studio in oggetto sarà rivolto a cercare di delineare l’ambito del conflitto: la precisa individuazione dei protagonisti del contrasto, come si avrà modo di mostrare, non è per nulla superflua ai fini della chiarificazione del fenomeno.

2. L’ambito dell’antinomia

A seguire la definizione di antinomia contenuta nel digesto alla voce relativa curata da Tecla Mazzarese il termine “antinomia” << significa, nella sua accezione etimologica, opposizione di nomoi (norme o regole). Si ha antinomia quando due norme non possono essere entrambe applicate o entrambe osservate, in un unico e stesso caso che entrambe disciplinano. In termini ancora più generali: si ha antinomia quando non è possibile comportarsi simultaneamente in funzione di quanto due norme statuiscono, in un unico e stesso caso che entrambe disciplinano >>4. O ancora, a parere del Guastini, << si può definire “antinomia” nell’uno o nell’altro dei modi seguenti:(a) in un sistema giuridico vi è una antinomia allorché un dato comportamento è deonticamente qualificato in due modi incompatibili da due diverse norme appartenenti al sistema; oppure (b) in un sistema giuridico vi è una antinomia allorché per una data fattispecie sono previste due conseguenze giuridiche incompatibili da due diverse norme appartenenti al sistema >>5. Bobbio, poi, definisce l’antinomia come una << situazione di norme tra loro incompatibili >>6. E per l’incompatibilità si orienta anche il Tarello, per il quale << Conflitto di leggi o incompatibilità fra leggi si verifica allorquando due leggi qualificano uno stesso comportamento secondo modalità confliggenti o incompatibili (rispettivamente obbligatorio e vietato, facoltativo e vietato, facoltativo e obbligatorio) o qualificano giuridicamente una stessa situazione con due qualificazioni, da cui discendono rispettivamente qualificazioni confliggenti o incompatibili di uno stesso comportamento >>7.

Dalla lettura di tali definizioni si evince, almeno in prima battuta, che parti del conflitto sono le norme giuridiche. Non si vuole qui aprire una finestra sul concetto di norma. A riportare le parole del Guastini, il vocabolo “norma” << è largamente usato – nel linguaggio dottrinale, giudiziale, legislativo – in riferimento a due oggetti radicalmente differenti. Talvolta, si dice “norma” un enunciato legislativo (o, più in generale, un enunciato appartenente ad un documento normativo, ad una fonte del diritto). Dall’altra, si dice “norma”, il contenuto di senso di un enunciato legislativo (…). Allorché si parla di “interpretazione di norme”, il vocabolo “norma” designa un enunciato del discorso legislativo (una fonte, un frammento di fonte), giacché interpretazione è attività che si esercita ovviamente sui testi. Per contro, quando si parla di “applicazione di norme”, lo stesso vocabolo “norma” si riferisce al contenuto di significato di un enunciato legislativo, determinato appunto mediante interpretazione, dal momento che nessun testo normativo può essere applicato se non dopo averlo interpretato >>8.

Se dunque l’interpretazione come attività si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto alla norma, nel senso che quest’ultima non è altro che il prodotto di quella attività, allora il problema dell’incompatibilità antinomica passa per l’ermeneutica ed in particolare per l’atto finale del suo risultato.

3. Antinomia come conflitto tra interpretazioni?

Dalla distinzione tra enunciati e norme per il tramite dell’interpretazione si potrebbe giungere a sostenere che si ha antinomia in presenza di interpretazioni tra loro incompatibili. Ma se si trattasse di un conflitto di interpretazioni allora il fenomeno paleserebbe la sua esistenza all’interno di qualsivoglia sistema giuridico. La larghissima parte dei documenti normativi, infatti, presta il fianco ad ogni sorta di approccio critico: ciascun testo di legge, ciascun articolo del codice civile è passibile di letture diverse, disparate, ed a volte incompatibili. Un singolo enunciato, dunque, da solo sarebbe in grado di produrre una antinomia; essa, di conseguenza, assurgerebbe a “connotato” dell’ordinamento giuridico e vivrebbe al suo interno in quanto a quest’ultimo intrinseca. A ben vedere, tale modo di pensare è affetto da un errore di base che ne inficia la struttura e le conclusioni.

L’attività di interpretazione scaturisce da diverse matrici nell’ambito della varia tipologia degli operatori del diritto. Ma il suo sviluppo non può che rivelare il crisma dell’esclusività con riferimento alla singola fonte che di volta in volta lo promuove. Un’interpretazione diverge da un’altra perché origina da diversi soggetti agenti. L’alterità soggettiva, infatti, costituisce la piattaforma concettuale su cui poggia la spiegazione di possibili letture non collimanti. Non sembri che queste riflessioni astraggano dal nostro tema; esse sono strumentali alla sua risoluzione, perché offrono un particolare angolo visuale da cui guardare all’antinomia.

L’interprete attribuisce significati ad enunciati normativi: orbene, egli non può, nella stessa costruzione giuridica, fornire divergenti interpretazioni del medesimo enunciato senza per questo contraddirsi e minare le conclusioni cui è giunto sulla scorta dell’interpretazione rinnegata.

Da quanto detto discende che non è possibile avere interpretazioni incompatibili dell’identica disposizione legislativa ad opera dello stesso ermeneuta: attesa l’insussistenza dell’incompatibilità, allora, il problema antinomico non viene a porsi.

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4. Elementi del conflitto

Le cose non cambiano anche nell’ipotesi in cui le discordi chiose di un enunciato provengano da soggetti differenti. L’incompatibilità va infatti ricercata nell’ambito dello stesso sistema interpretativo: al di fuori di esso l’incompatibilità non è più tale. Qualora due soggetti intendano in maniera divaricata una disposizione normativa ci troveremo di fronte non ad una antinomia bensì semplicemente a due dissimili opzioni. Perché possa parlarsi di antinomia manca ancora un altro elemento. E quest’ultimo è costituito dalla pluralità degli enunciati presi ad oggetto.

Con ciò non si vuol dire che l’incompatibilità debba insistere tra disposizioni. Come giustamente è stato asserito, << un’antinomia è un conflitto tra norme e non tra disposizioni normative (…)un’antinomia può solo presentarsi ad interpretazione oramai avvenuta >>9. Ecco, allora, che viene a chiarirsi il senso dell’affermazione secondo cui l’antinomia è un conflitto tra interpretazioni: non tra interpretazioni dello stesso enunciato ad opera di un solo autore; non tra interpretazioni di quello ad opera di più autori; e neanche tra interpretazioni dei diversi esposti derivanti da più efferenze ermeneutiche nelle rispettive costruzioni giuridiche. I dati strutturali dell’incompatibilità antinomica si riducono perciò ad una dualità genetica rappresentata innanzitutto dalla identità dell’autore dell’interpretazione ed in secondo luogo dalla manenza di (almeno) due enunciati normativi di riferimento.

5. Riflessioni sull’antinomia giudiziale

Lo spazio teorico fin qui delineato non è poi sempre agevolmente percorribile nel suo interno. A dare un’idea delle difficoltà in cui ci si può imbattere basti qualche riflessione che sorge spontanea quando si entri nella casistica dei possibili agenti antinomici.

La necessarietà della provenienza delle interpretazioni incompatibili dal medesimo territorio ai fini della configurazione del conflitto, solleva ulteriori problemi quando ci si muova in ambito giurisprudenziale e si cali la tematica dell’antinomia all’interno dei contrasti che si registrano tra le decisioni dei vari organi giudicanti a tutti i livelli. Il punto principale da discutere riguarda la possibilità o meno di intravedere l’esistenza di quel conflitto nelle innumerevoli ipotesi di mutamenti di indirizzo giudiziale in cui l’ultimo orientamento interpretativo (in ordine di tempo) appaia incompatibile con il precedente.

Per capire se ci troviamo di fronte ad un’antinomia giova che si sdoppi l’ottica rivolta agli ascendenti teoretici, e si verifichi se lo scarto di prospettiva possa condurre ad una maggiore chiarificazione del fenomeno. Si tratta di valutare la fonte giurisprudenziale innanzitutto come persona fisica o somma di persone fisiche che prende una decisione; in secondo luogo come organo cui compete di giudicare su una data controversia.

Dal primo angolo visuale sembra difficile riscontrare un contrasto antinomico: la diversità tra le singole persone che fisicamente a mezzo dell’interpretazione danno origine di volta in volta ad un provvedimento, fa sì che il presunto conflitto possa apprezzarsi in termini di semplice pluralità d’opinioni ove si consideri che l’antinomia postula per la sua esistenza un’identità natale delle confliggenti posizioni. A queste ultime non segue una “incompatibilità rilevante”, attesa la non comune provenienza del quadro giuridico in cui esse sono contenute.

Dall’altro punto di vista – cioè da una valutazione “istituzionale” che provenga da organo competente ad emettere una pronuncia – sorge il problema di qualificare i risultati dell’interpretazione rispetto alle forme del procedimento, ed inoltre rispetto alle altre statuizioni prese dall’organo in fattispecie non dissimili. In ordine alle parti in causa una questione antinomica non può essere sollevata: a fronte, infatti, dell’incompatibilità delle proposte intervenute, sopravvale l’interpretazione dell’organo giudicante che si pone come unica ed esclusiva capace di fare stato nel caso. Esso vede, dunque, unicità di agente interpretativo e unicità di prodotto dell’interpretazione.

Quando poi si vogliano considerare i rapporti tra i diversi giudicati in relazione a casi identici, la situazione si presenta con aspetti che potrebbero far pensare ad una antinomia. Perché si discuta in tal senso dovrebbe registrarsi, innanzitutto, il presupposto di (almeno) due casi che presentino il requisito dell’ “identità”. La mera “somiglianza” aprirebbe la strada a questioni in merito agli elementi che rilevano con conseguenti difficoltà di operare distinguo tra fattispecie con somiglianze rilevanti e non. Sarebbe perciò preferibile considerare unicamente casi identici: l’identità casistica eliminerebbe infatti eventuali incertezze argomentative derivanti da diversità fattuali non giuridicamente rilevanti. Ci si chiederà, dunque, nelle ipotesi in cui si verifichino interpretazioni incompatibili ad opera dell’organo in casi non uguali riguardanti, però, identiche fattispecie controverse, se sia lecito parlare di antinomia.

Se si raffronta questa “incompatibilità giurisprudenziale” con la nozione di antinomia tracciata nei paragrafi precedenti, la risposta deve essere negativa. Ci si accorge, infatti, che l’affermazione della permanenza di un contrasto antinomico non è suffragata dal puntuale riscontro di tutti gli elementi del conflitto. Anche sui presupposti dell’identità casistica, della provenienza delle interpretazioni dallo stesso alveo che produce il conflitto (l’organo), dell’incompatibilità tra le pronunce giudiziali, non è possibile parlare di antinomia in quanto manca il decisivo dato della pluralità degli enunciati normativi di riferimento. Se i contrasti degli operatori vertono sull’unicità del disposto legislativo (portando ad incompatibili esposizioni dello stesso), non c’è spazio per l’apertura di discorsi antinomici.

Opposte interpretazioni dello stesso enunciato in diverse occasioni relative a casi identici pongono, invece, non tanto problemi di antinomia, quanto di certezza del diritto. In linea generale, infatti, antitetiche letture effettuate da soggetti qualificati, quali sono gli organi giudiziali, non possono che generare disorientamento nel consociato: il quale viene a trovarsi nella condizione di non poter conoscere con sicurezza gli esiti di una data condotta, azione o fatto giuridico. In particolare poi, avuto riguardo alle parti delle singole procedure giudiziali, si aprono – quando si voglia valutare il conflitto tra i risultati delle decodifiche dinanzi all’identità delle situazioni fattuali – inquietanti scenari di violazione del principio di uguaglianza sancito nell’articolo 3 della nostra Costituzione.

Volume consigliato

1 BOBBIO, <<Antinomia>>, in NN.D.I., Torino, 1957; BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960; GAVAZZI, Delle antinomie, Torino, 1959; CONTE, Rassegna di nuove ricerche sopra lacune e antinomie, in Ann. bibl. di fil. del dir., 2, 1966, 343-390; CONTE, Regola costitutiva, condizione, antinomia, in SCARPELLI (ed.), La teoria generale del diritto.Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Noberto Bobbio, Milano, 1983, 21-39; BARATTA, Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale, Milano, 1963; MODUGNO, <<Norma giuridica (Teoria generale)>>, in Enc. Dir., Milano, 1978, 328-393; MAZZARESE, Antinomie, paradossi, logica deontica, RIF, 51, 1984, 419-464.

2 ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, Milano, 1970, 256 e ss., e bibliografia ivi citata; ROSS, On law and Justice, London, 1958 (trad. italiana: Diritto e giustizia, Torino, 1965, 128-129).

3 CRISAFULLI, Gerarchia e competenza, nel sistema costituzionale delle fonti, RTDP, 10, 1960, 775-810; TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 31 e 144; GAVAZZI, op. cit., 5-9, 111-135, e 104-109; MODUGNO, op. cit., 378-379; GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1993, 412-421.

4 MAZZARESE, Antinomia, in Dig. disc. priv. sez. civ., vol. I, UTET, 1987, 348.

5 GUASTINI, op. cit., 409-410.

6 BOBBIO, op. cit., 82.

7 TARELLO, op. cit., 29.

8 GUASTINI, op. cit., 17-18.

9 GUASTINI, op. cit., 410.

Aversano Gabriele

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