L’aggiudicazione definitiva di una gara rientra nella competenza dell’amministrazione appaltante e non della commissione giudicatrice.

Lazzini Sonia 15/02/07
Scarica PDF Stampa
In tema di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, merita di essere segnalato il pensiero espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 6543  del 7 novembre 2006:
 
<il riferimento al gettito della tassa relativo agli anni precedenti deve ritenersi un parametro di raffronto delle offerte implicito nelle valutazioni preordinate all’affidamento del servizio di riscossione quando questo ha come criterio per l’aggiudicazione quello del minimo garantito, atteso che le relative determinazioni devono potersi ancorare, pur essendo proiettate per il futuro, a dati che abbiano il più possibile il carattere della concretezza.
 
Il confronto con il gettito relativo ai due anni precedenti risponde appunto a tale esigenza.>
 
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 1996
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello n. 9059/1996, proposto dalla *** –s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli ********************** e ********************* ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Oslavia, n. 39/f,
 
CONTRO
 
la ditta *** Affissioni del Sig. ********* ***, rappresentata e difesa dagli ********************* e ****************, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Cesare, n. 14,
 
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Piemonte, II Sezione, del 13.9.1996, n. 548;
 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 5.11.2004, il Consigliere ********************;
 
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Il ******************* ***, titolare della Ditta *** Affissioni (in prosieguo solo *** Affissioni) ha impugnato in primo grado:
 
1) la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Stresa che ha disposto una licitazione privata per l’affidamento in concessione ad aggio con minimo garantito del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 
2) la deliberazione della Giunta comunale di Stresa del 26.7.1996, n. 346, di approvazione della lettera d’invito;
 
3) il verbale di licitazione privata in data 21.9.1995, relativo alla seduta in cui la commissione giudicatrice ha rilevato che l’offerta della *** – Concessionaria Italiana Servizi Affissioni Pubblicità, s.r.l., era la migliore;
 
4) la deliberazione della Giunta comunale di Stresa del 27.9.1995, n. 430, di affidamento alla *** del servizio alle condizioni del minimo garantito di Lire 160.000.000 ed un aggio del 16,95 per cento, per 6 anni decorrenti dal 1.1.1996.
 
La *** si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
 
Il Comune di Stresa non si è costituito.
 
Il T.A.R. del Piemonte, II Sezione, con la sentenza del 13.9.1996, n. 548, ha accolto il ricorso.
 
La *** appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
Resiste all’appello la *** Affissioni chiedendo la conferma della sentenza appellata.
 
Il Comune di Stresa non si è costituito neppure in secondo grado.
 
All’udienza del 5.11.2004, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
La *** – Concessionaria Italiana Servizi Affissioni Pubblicità, s.r.l., appella la sentenza del 13.9.1996, n. 5481, con la quale la II Sezione del T.A.R. del Piemonte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Ditta *** Affissioni del Sig. ********* ***, ha annullato gli atti della gara indetta dal Comune di Stresa per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche e l’aggiudicazione della gara alla società appellante.
 
L’appello è fondato nel merito.
 
La Sezione non si sofferma, pertanto, ad esaminare le eccezioni in rito relative al ricorso originario respinte dal T.A.R. e riproposte dalla società appellante.
 
La gara in contestazione prevedeva l’aggiudicazione in base al duplice parametro del “minimo garantito” e “dell’aggio”.
 
La Commissione giudicatrice ha aggiudicato la gara alla ***, che ha offerto un minimo garantito di Lire 160.000.000 ed un aggio del 16,95 per cento, mentre la *** Affissioni ha offerto un minimo di Lire 100.000.000 e un aggio del 14,95 per cento, facendo riferimento come termine di paragone del minimo garantito al gettito della tassa relativo all’ultimo biennio che, per l’anno 1994, era stato di Lire 84.512.320 e, per l’anno 1995 di Lire 110.560.957.
 
Il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione e ha accolto il ricorso della *** Affissioni affermando che non sarebbero stati preventivamente stabiliti i criteri di valutazione delle offerte.
 
Secondo il T.A.R., dovendosi aggiudicare la gara, giusta la lex specialis della procedura, tenendo presenti due criteri – dell’aggio e del minimo garantito – si delineavano nella fattispecie varie combinazioni possibili tra tali criteri, di tal che nella specie non sarebbe stato possibile rilevare le ragioni giustificatrici della preferenza accordata alla offerta della ***, che prevedeva un minimo garantito maggiore ma un aggio meno favorevole di quello promesso dalla *** Affissioni, e non quella della *** Affissioni, migliore per quanto concerne l’aggio.
 
La sentenza appellata, inoltre, rileva che il riferimento al gettito dei due anni precedenti spunta solo nella deliberazione di aggiudicazione definitiva della gara.
 
La Sezione non condivide tali argomentazioni.
 
Innanzitutto, deve premettersi che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l’aggiudicazione definitiva di una gara rientra nella competenza dell’amministrazione appaltante e non della commissione giudicatrice.
 
In secondo luogo, si rileva che il riferimento al gettito della tassa relativo agli anni precedenti deve ritenersi un parametro di raffronto delle offerte implicito nelle valutazioni preordinate all’affidamento del servizio di riscossione quando questo ha come criterio per l’aggiudicazione quello del minimo garantito, atteso che le relative determinazioni devono potersi ancorare, pur essendo proiettate per il futuro, a dati che abbiano il più possibile il carattere della concretezza.
 
Il confronto con il gettito relativo ai due anni precedenti risponde appunto a tale esigenza.
 
Per quanto concerne la omessa preventiva formulazione delle modalità per l’applicazione dei due concorrenti criteri previsti dal bando, infine, si rileva che la censura è priva di fondamento, risultando ictu oculi che proprio dall’applicazione congiunta dei due criteri, senza la necessità di una loro previa graduazione, è risultata aggiudicataria l’offerta migliore in termini assoluti.
 
E’ sufficiente verificare, infatti, con criteri meramente matematici, come l’offerta della ***, che prevede un minimo garantito superiore di oltre il cinquanta per cento quello della *** Affissioni e di quasi il cinquanta per cento dell’ultimo gettito relativo all’anno 1995, sopravanzi di gran lunga l’offerta della società appellata. Il divario della percentuale di aggio a favore della ***, del 2 per cento, rapportato al gettito relativo all’anno 1995, non vale a configurare una somma, come guadagno per il Comune, che sopravanzi la somma di Lire 60.000.000,- di minimo garantito in più offerto dalla ***.
 
Può, pertanto, concludersi che il Comune, nel provvedimento con il quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara, prendendo come termine di paragone quanto incassato negli anni precedenti, ha concretamente tenuto conto di entrambi i criteri stabiliti dal bando e dalla lettera d’invito,aggiudicando la gara alla ***, giacchè dalla combinazione dei due criteri emergeva chiaramente come la gara dovesse essere aggiudicata a tale impresa che aveva presentato un’offerta complessivamente migliore di quella della sua antagonista.
 
L’appello proposto dalla ***, in conclusione, deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso di primo grado.
 
Le spese giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate. 
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
 
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 5.11.2004,
    DEPOSITATA IN SEGRETERIA –     Il 7 novembre 2006

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento