L’aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad € 2.200,00, calcolando il 2%, non sull’importo complessivo dell’appalto, ma su una sola annualità

Lazzini Sonia 17/09/09
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Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la produzione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale
L’errore non può essere giustificato da presunto equivoco derivato dalla pubblicazione del bando anche sul sito web dell’Azienda ospedaliera, in quanto con un minimo di diligenza la ******à aggiudicataria avrebbe dovuto controllare gli atti ufficiali di pubblicazione del bando.
Con ricorso la ricorrente impugna gli atti relativi alla gara per l’affidamento del servizio di custodia e gestione informatizzata degli archivi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:
1) violazione dell’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto dell’art. 75 del D.Lgs.vo n. 163/2006, del principio della par condicio e di libera concorrenza, dell’art. 97 Cost: il deposito cauzionale dell’aggiudicataria non corrisponde alle norme di gara, in quanto calcolato solo su una annualità e non sul triennio di durata dell’appalto;
2) Violazione art. 14 del Capitolato, dell’art. 42 del D.Lgs.vo n. 163/06. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di principi di par condicio e buon andamento, violazione art. 97 Cost.: l’aggiudicataria ha omesso di dichiarare di aver svolto servizi identici a quello oggetto di gara in almeno un anno del triennio 2004, 2005 e 2006.
A seguito d’accesso agli atti, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti;
3) Violazione art. 48 D.Lgs.vo n. 163/06, art. 75 D.P.R. 445/2000. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione principi par condicio e buon andamento, violazione art. 97 Cost.;
4) Violazioen artt. 86 e 87 D.Lgs.vo n. 163/06 difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del principio della par condicio: la stazione appaltante non ha motivato in ordine alla congruità dell’offerta, a seguito delle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare risulta fondato il primo motivo con il quale si evidenzia l’insufficienza del deposito cauzionale dell’aggiudicataria.
Il bando di gara prevedeva infatti il deposito del 2% del prezzo base indicato nel bando.
Nella G.U.C.E. era pubblicato il bando con la chiara indicazione che il valore dell’appalto, per il triennio, era di € 630.000,00 IVA esclusa; pertanto la cauzione doveva essere di € 12.600,00; l’aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad € 2.200,00, calcolando il 2%, non sull’importo complessivo dell’appalto, ma su una sola annualità.
L’errore non può essere giustificato da presunto equivoco derivato dalla pubblicazione del bando anche sul sito web dell’Azienda ospedaliera, in quanto con un minimo di diligenza la ******à aggiudicataria avrebbe dovuto controllare gli atti ufficiali di pubblicazione del bando.
Per giurisprudenza costante la produzione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato Sez. V 28.2.2006 n. 882 e 13 marzo 2002 n. 1495).
L’aggiudicataria doveva pertanto essere esclusa dalla gara.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 7108 del 18 luglio 2009 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
N. 07108/2009 REG.SEN.
N. 12125/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12125 del 2008, proposto da:
Soc ALFA Depositi e Trasporti Spa, rappresentato e difeso dall’avv. ************************, con domicilio eletto presso ************************ in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;
contro
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, **************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, piazza Carlo Forlanini, 1;
nei confronti di
Soc BETA Srl, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ***************** in Roma, via Taranto, 21;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ AGGIUDICAZIONE GARA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ALLA SOC BETA –
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soc BETA Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso notificato il 19 dicembre 2008 e depositato in pari data la Soc. ALFA DEPOSITI e TRASPORTI S.p.A. ha impugnato gli atti relativi alla gara per l’affidamento del servizio di custodia e gestione informatizzata degli archivi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:
1) violazione dell’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto dell’art. 75 del D.Lgs.vo n. 163/2006, del principio della par condicio e di libera concorrenza, dell’art. 97 Cost: il deposito cauzionale dell’aggiudicataria non corrisponde alle norme di gara, in quanto calcolato solo su una annualità e non sul triennio di durata dell’appalto;
2) Violazione art. 14 del Capitolato, dell’art. 42 del D.Lgs.vo n. 163/06. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di principi di par condicio e buon andamento, violazione art. 97 Cost.: l’aggiudicataria ha omesso di dichiarare di aver svolto servizi identici a quello oggetto di gara in almeno un anno del triennio 2004, 2005 e 2006.
A seguito d’accesso agli atti, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti;
3) Violazione art. 48 D.Lgs.vo n. 163/06, art. 75 D.P.R. 445/2000. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione principi par condicio e buon andamento, violazione art. 97 Cost.;
4) Violazioen artt. 86 e 87 D.Lgs.vo n. 163/06 difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del principio della par condicio: la stazione appaltante non ha motivato in ordine alla congruità dell’offerta, a seguito delle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria.
Costituitasi BETA S.r.l., aggiudicataria dell’appalto, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto: il bando pubblicato sul sito web recava l’importo a base di gara relativo ad una sola annualità, come anche indicato nel Capitolato speciale; le dichiarazioni sui requisiti tecnici sono conformi al bando, ed in particolare quella relativa all’anno 2006; esse risultano provate con la documentazione prodotta; il giudizio di non anomalia dell’offerta appare adeguatamente motivato seppure ob relationem alle giustificazioni.
Costituitasi anche l’Azienda Ospedaliera ha sostenuto l’infondatezza del ricorso con argomentazioni analoghe a quelle prodotte dalla controinteressata.
Con ordinanza collegiale n. 187/2009 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare; con ordinanza collegiale n. 1080/09 la Sezione V del Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento di primo grado sostenendo la fondatezza del primo motivo di gravame.
Con memoria le parti hanno ribadito tesi e ragioni.
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti di una gara indetta da Azienda ospedaliera per l’affidamento del servizio triennale di custodia e gestione informatizzata degli archivi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare risulta fondato il primo motivo con il quale si evidenzia l’insufficienza del deposito cauzionale dell’aggiudicataria.
Il bando di gara prevedeva infatti il deposito del 2% del prezzo base indicato nel bando.
Nella G.U.C.E. era pubblicato il bando con la chiara indicazione che il valore dell’appalto, per il triennio, era di € 630.000,00 IVA esclusa; pertanto la cauzione doveva essere di € 12.600,00; l’aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad € 2.200,00, calcolando il 2%, non sull’importo complessivo dell’appalto, ma su una sola annualità.
L’errore non può essere giustificato da presunto equivoco derivato dalla pubblicazione del bando anche sul sito web dell’Azienda ospedaliera, in quanto con un minimo di diligenza la ******à aggiudicataria avrebbe dovuto controllare gli atti ufficiali di pubblicazione del bando.
Per giurisprudenza costante la produzione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato Sez. V 28.2.2006 n. 882 e 13 marzo 2002 n. 1495).
L’aggiudicataria doveva pertanto essere esclusa dalla gara.
Possono essere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Considerate le situazioni di fatto, le spese di causa possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunle Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater,
accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
*****************, Presidente
***************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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