L’afflittività del provvedimento e l’infondatezza dei gravi addebiti mossi alla ricorrente rende percepibile una lesione dell’immagine di un’ associazione dedita al perseguimento di fini sociali, con una ripercussione sulla sua sfera personale percepibile

Lazzini Sonia 16/04/09
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Qual è il parere del Consiglio di Stato avverso un ricorso presentato dalla Lega nazionale per la Difesa del cane contro < una  determinazione adottata dal dirigente dell’Ufficio Randagismo di un Comune con la quale era stata disposta la rescissione della convenzione avente ad oggetto la gestione del canile comunale.>?cosa dire della richiesta di risarcimento del danno?
 
L’appello è fondato. E’ infatti fondato ed assorbente il motivo di ricorso teso a stigmatizzare il difetto di una motivazione idonea a sorreggere la determinazione risolutoria. Si deve infatti osservare che, diversamente da quanto opinato dal Primo Giudice, la determinazione di rescissione addebita all’appellante una gestione privatistica non compatibile con lo spirito di volontariato che avrebbe dovuto animare la gestione del canile,   senza sostanziare in termini concreti la proposizione. E’ fondata in parte anche la domanda risarcitoria per equivalente, non essendo più perseguibile la tutela in forma specifica all’esito dello spirare del termine della concessione. La domanda relativa al danno patrimoniale non è suscettibile di positiva valutazione, posto che la natura volontaristica dell’attività e la finalizzazione degli introiti alla copertura delle spese non consente di ritrenere comprovato, in assenza di prova specifica, un danno sub specie di mancato utile. Tenuto conto della gravità della lesione, della natura dll soggetto, dell’ampiezza del lasso temporale che la concessione avrebbe impegnato se non fosse stata prematuramente risolta e delle ulteriori circostanze soggettive ed oggettive, stimasi equo quantificare il danno nella misura di 10.000 (dieci mila) euro
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 1426 del 12 marzo 2009, emessa dal Consiglio di Stato e della quale riportiamo alcuni brevi passaggi:
 
Si deve soggiungere, poi,che detta motivazione, ex se insufficiente ed equivoca, non si raccorda con le risultanze procedimentali. Infatti, nel corso del procedimento, la contestazione mossa concerneva non già una generica gestione privatistica ma la mancata utilizzazione dell’avanzo di bilancio di L. 17.059.010, di cui alla delibera GC n 424/2000, per l’effettuazione degli interventi dichiarati nella precedente proposta programmatica formulata dalla Lega.
Va altresì rimarcato che l’atto di risoluzione non prende in esame le giustificazioni rese nel corso del procedimento, tese ad evidenziare l’effettivo impegno dello stanziamento per gli interventi più urgenti (accertati nella relazione di servizio del 19.9.2001, prot. n. 6/2001) di cui alla pregressa proposta programmatica e la palese insufficienza della somma in parola per la realizzazione degli ulteriori interventi pure enunciati dalla Lega come essenziali.
 
Ed in tema di positivo accoglimento della richiesta del risarcimento del danno:
L’accoglimento del ricorso implica l’annullamento del provvedimento gravato e delle determinazioni conseguenziali.
E’ fondata in parte anche la domanda risarcitoria per equivalente, non essendo più perseguibile la tutela in forma specifica all’esito dello spirare del termine della concessione.
La domanda relativa al danno patrimoniale non è suscettibile di positiva valutazione, posto che la natura volontaristica dell’attività e la finalizzazione degli introiti alla copertura delle spese non consente di ritrenere comprovato, in assenza di prova specifica, un danno sub specie di mancato utile.
Al contrario, l’afflittività del provvedimento e l’infondatezza dei gravi addebiti mossi rende percepibile una lesione dell’immagine di un’ associazione dedita al perseguimento di fini sociali, con una ripercussione sulla sua sfera personale pecepibile, Ripercussione presumibile alla luce dell’ essenzialità deld ato della credibilità e dell’affidabilità ai fini del proficuo espletamento dell’attività statutaria nel campo in parola .
 Tenuto conto della gravità della lesione, della natura dll soggetto, dell’ampiezza del lasso temporale che la concessione avrebbe impegnato se non fosse stata prematuramente risolta e delle ulteriori circostanze soggettive ed oggettive, stimasi equo quantificare il danno nella misura di 10.000 (dieci mila) euro.
 Su detta somma andranno computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 1426/09 REG.DEC.
N. 3354/06. RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3354/2006 proposto dalla Lega nazionale per la Difesa del cane, sezione di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore,    rappresentata  e difesa dall’Avv. ***************, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. ******************, corso Vittorio Emanuele n. 284;
CONTRO
Comune di Santa Maria Capua Vetere, non costituito;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli-Sezione Prima n. 6112/2005;    
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 – relatore il Cons. ********************  
FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di S. Maria Capua Vetere avverso la determinazione n. 436 del 17.12.2001 adottata dal dirigente dell’Ufficio Randagismo del Comune di S.Maria Capua Vetere con la quale era stata disposta la rescissione della convenzione avente ad oggetto la gestione del canile comunale.
Resiste il Comune intimato.
All’udienza del 12 dicembre, all’esito della istruttoria disposta dalla Sezione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.L’appello è fondato.
E’ infatti fondato ed assorbente il motivo di ricorso teso a stigmatizzare il difetto di una motivazione idonea a sorreggere la determinazione risolutoria.
Si deve infatti osservare che, diversamente da quanto opinato dal Primo Giudice, la determinazione di rescissione addebita all’appellante una gestione privatistica non compatibile con lo spirito di volontariato che avrebbe dovuto animare la gestione del canile,   senza sostanziare in termini concreti la proposizione.
 Si deve soggiungere, poi,che detta motivazione, ex se insufficiente ed equivoca, non si raccorda con le risultanze procedimentali. Infatti, nel corso del procedimento, la contestazione mossa concerneva non già una generica gestione privatistica ma la mancata utilizzazione dell’avanzo di bilancio di L. 17.059.010, di cui alla delibera GC n 424/2000, per l’effettuazione degli interventi dichiarati nella precedente proposta programmatica formulata dalla Lega.
Va altresì rimarcato che l’atto di risoluzione non prende in esame le giustificazioni rese nel corso del procedimento, tese ad evidenziare l’effettivo impegno dello stanziamento per gli interventi più urgenti (accertati nella relazione di servizio del 19.9.2001, prot. n. 6/2001) di cui alla pregressa proposta programmatica e la palese insufficienza della somma in parola per la realizzazione degli ulteriori interventi pure enunciati dalla Lega come essenziali.
Non si può infine convenire con la tesi, sostenuta dall’amministrazione appellante, in ordine all’intervenuto inadempimento della convezione integrativa che sarebbe stato sancita per effetto dell’accettazione della proposta di interventi formulata dalla Lega. Dall’esame degli atti di causa si evince, infatti, che la proposta, non a caso definita programmatica, enunciava gli obiettivi da perseguire con gli stanziamenti senza garantire la realizzazione di tali obiettivi con la somma di che trattasi.
3. L’accoglimento del ricorso implica l’annullamento del provvedimento gravato e delle determinazioni conseguenziali.
E’ fondata in parte anche la domanda risarcitoria per equivalente, non essendo più perseguibile la tutela in forma specifica all’esito dello spirare del termine della concessione.
La domanda relativa al danno patrimoniale non è suscettibile di positiva valutazione, posto che la natura volontaristica dell’attività e la finalizzazione degli introiti alla copertura delle spese non consente di ritrenere comprovato, in assenza di prova specifica, un danno sub specie di mancato utile.
Al contrario, l’afflittività del provvedimento e l’infondatezza dei gravi addebiti mossi rende percepibile una lesione dell’immagine di un’ associazione dedita al perseguimento di fini sociali, con una ripercussione sulla sua sfera personale pecepibile, Ripercussione presumibile alla luce dell’ essenzialità deld ato della credibilità e dell’affidabilità ai fini del proficuo espletamento dell’attività statutaria nel campo in parola .
 Tenuto conto della gravità della lesione, della natura dll soggetto, dell’ampiezza del lasso temporale che la concessione avrebbe impegnato se non fosse stata prematuramente risolta e delle ulteriori circostanze soggettive ed oggettive, stimasi equo quantificare il danno nella misura di 10.000 (dieci mila) euro.
 Su detta somma andranno computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono infine la soccombeva e sono liquidate nei sensi in dispositivo specificati.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello, e, per l’effetto, riforma la sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti in detta sede gravati nei sensi in motivazione specificati.
Condanna il Comune appellato al risarcimento del danno in favore dell’appellante, che liquida nella misura di 10.000 (diecimila) euro), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della decisione fino al soddisfo.
Condanna infine il Comune al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida nella misura di 5.000 (cinquemila) euro.
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2008, con l’intervento dei signori:
*****************                         PRESIDENTE
***************                                      CONSIGLIERE
*********                                        CONSIGLIERE
Filoreto D’********                      CONSIGLIERE
************************.           CONSIGLIERE
L’ESTENSORE                            IL PRESIDENTE
f.to ********************                            f.to *****************
IL SEGRETARIO
f.to *********************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12/03/09
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to ********************

Lazzini Sonia

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