L’adempimento del terzo, disciplina giuridica e caratteri

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L’articolo 1180 del codice civile disciplina l’adempimento del terzo che ha luogo quando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente il pagamento di quello che deve al creditore o la diversa prestazione che fosse stata dedotta in obbligazione.

Indipendemente dal caso nel quale avendo la prestazione natura infungibile, il creditore ha uno specifico interesse che venga effettuata dal debitore in persona (es.: Tizio, abile artista, si è obbligato nei confronti di Caio ad affrescare una stanza), risulta irrilevante che l’adempimento proceda direttamente dal debitore anziché da un terzo.

Nel primo caso il creditore si può legittimamente opporre al fatto che la prestazione infungibile venga eseguita da un terzo, nel secondo l’adempimento del terzo può avvenire anche contro la volontà del creditore.

Nel prevedere questa regola l’articolo 1180 del codice civile, ha stabilito che, se il debitore abbia manifestato la propria opposizione rispetto a questa condotta del terzo, il creditore possa rifiutare a buon diritto l’adempimento offertogli dal terzo.

Questo rifiuto da parte del creditore non deve essere contrario a buona fede e correttezza, condotta sindacabile da parte del giudice ogni volta che il terzo deduca l’abusività della condotta del creditore.

I giuristi si sono chiesti quali siano le conseguenze rispettivamente di un illegittimo rifiuto del creditore a ricevere l’adempimento del terzo nella prima eventualità e di un’ipotetica accettazione dell’adempimento anche quando il debitore avesse manifestato la propria opposizione.

In riferimento alla prima ipotesi, indubbiamente sarebbe possibile da parte del debitore fare riferimento alle norme relative alla mora del creditore, (ex art. 1206 c.c., nel caso di rifiuto del creditore di ricevere la prestazione il terzo potrà procedere all’offerta reale ed alla sua convalida), non senza rilevare che il debitore potrebbe anche non conoscere l’iniziativa del terzo o, anche conoscendola, potrebbe non aver espresso nessuna volontà né per approvarla né per opporvisi.

Se il creditore accetta l’adempimento del terzo quando il debitore si sia opposto, non si produce nessuna conseguenza.

Il creditore è libero, l’articolo 1180 del codice civile a questoproposito contiene l’espressione “può rifiutare” significativa dell’attribuzione di una facoltà, di accettare o rifiutare.

Il debitore non ha la possibilità di necessitare giuridicamente a rifiutare l’adempimento del terzo, a meno che non offra lui stesso di soddisfare direttamente l’interesse del creditore stesso.

L’eventuale interesse del debitore che adempie personalmente è sempre un interesse di fatto, essendo rilevante per il diritto esclusivamente l’interesse del creditore a ottenere l’adempimento.

L’adempimento del terzo é di sicuro un atto libero.

Secondo l’opinione prevalente avrebbe natura negoziale, si afferma la consistenza di accordo bilaterale:

nel terzo non sarebbe necessaria esclusivamente la consapevolezza di adempiere un debito altrui, ma anche la volontà diretta a questo risultato, vale a dire il cosiddetto animus solvendi.

La considerazione dell’adempimento del terzo come atto negoziale implica da un lato la necessità nel solvens della capacità legale di agire, non semplicemente della capacità naturale, dall’altro della rilevanza dell’ elemento causale, in una qualche misura definibile come variabile.

L’adempimento si potrebbe non riferire all’intero debito, ed essere sia parziale, come potrebbe essere allo stesso modo parziale la conseguente surrogazione.

A questo proposito è notevole osservare che l’articolo 1205 del codice civile prevede che il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quello che è loro dovuto, salvo patto contrario.

L’adempimento concreto dell’obbligo altrui non va confuso con la promessa di adempiere un obbligo altrui, quello che evoca le figure dell’accollo, dell’espromissione o della delegazione passiva.

Si può parlare di adempimento del terzo, perché vi sia un atto materiale di esecuzione della prestazione e non l’assunzione di un semplice obbligo che riguarda la futura esecuzione della prestazione.

Si prenda ad esempio la delegazione passiva, contrassegnata da due varianti:

la delegazione di debito (o promittendi ) e quella di pagamento (o solvendi ).

Nella delegatio solvendi si ha, analogamente al caso della figura della quale all’articolo 1180 del codice civile, l’esecuzione materiale dell’adempimento da parte del delegato.

Nella delegatio promittendi si ha l’insorgenza di un altro vincolo obbligatorio tra creditore e soggetto delegato.

Una analoga distinzione potrebbe essere riferita alla figura dell’adempimento del terzo, cioè all’adempimento diretto del quale all’art. 1180 codice civile.

Si potrebbe contrapporre il cosiddetto adempimento indiretto del terzo, un fenomeno simmetrico a quello della delegatio promittendi, che si verifica quando il terzo stipula con il creditore un accordo novativo, una datio in solutum o una compensazione, quando l’effetto estintivo si determina per il debitore originario comunque senza alcuna sua partecipazione, coerentemente con quanto detto circa l’irrilevanza dell’interesse del debitore.

Dott.ssa Concas Alessandra

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