L’accesso alla giustizia secondo le fonti nazionali e internazionali.

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“Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge”, come stabilito nell’articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.

L’art. 8 della Convenzione americana dei diritti umani prevede il diritto di ogni persona a “un processo…da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale” per la determinazione della responsabilità penale e di “diritti e obbligazioni di natura civile, fiscale, di lavoro e di ogni altra natura”.

Nella Carta africana sui diritti umani e dei popoli, l’art. 7 indica il diritto di ogni individuo “ad avere la sua causa ascoltata” in relazione ad atti che violano i suoi diritti fondamentali1.

Nel contesto dell’Unione europea gli individui possono sollecitare il sindacato di legittimità sulla condotta delle Istituzioni comunitarie con ricorso diretto al Tribunale di primo grado, impugnando le decisioni dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, cui è riservato anche il potere di rendere la corretta interpretazione delle norme del Trattato.

L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo dispone: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”. La Corte istituita dalla stessa convenzione, può essere adita “dopo l’esaurimento delle vie interne2, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva” ex art. 35. L’esaurimento dei ricorsi interni potrebbe essere escluso sia da regole speciali, in relazione ad una specifica classe di controversie3, sia dalla mancata eccezione da parte dello Stato convenuto, in base all’art. 15, lett. e del Progetto della Commissione del diritto internazionale sulla protezione diplomatica.

La nostra Costituzione, tra i “diritti inviolabili dell’uomo” riconosciuti e garantiti dall’art. 2, in linea con il principio di uguaglianza dell’art 3, nell’art. 24 dispone che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, assicurando la difesa in ogni stato e grado del procedimento, lasciando al legislatore ordinario il compito di assicurare sia i mezzi e gli istituti di difesa per i non abbienti, sia la riparazione degli errori giudiziari.

Si delinea un sistema giurisdizionale di merito (in materia civile, penale, amministrativa, tributaria…) articolato in gradi, nei quali s’inserisce anche la possibilità di adire in via incidentale la Corte Costituzionale, garantendo il ricorso alla Corte di Cassazione, ex art. 111 Cost., per impugnare i provvedimenti giurisdizionali adottati in violazione di legge.

Nelle decisioni 348 e 349 del 2007, la Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme della Convenzione europea, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo e purché siano compatibili con l’ordinamento costituzionale, costituiscono “norme interposte” di cui gli organi giudiziari tengono conto nell’interpretazione di norme interne. Ove ciò non sia possibile o si dubita della compatibilità tra norma interna e norma convenzionale, il giudice ordinario deve proporre la relativa questione di legittimità costituzionale4. D’altra parte è dovere primario del legislatore quello di prevedere strumenti giuridici per la concreta esecuzione delle sentenze della CEDU, la cui “forza vincolante” ai sensi dell’art. 46 della Convenzione costituisce ormai patrimonio comune della scienza giuridica, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità5.

La violazione che sia stata accertata dalla CEDU fa sorgere, in linea con l’obbligo di risultato posto dall’art. 13 della Convenzione, il diritto individuale di avvalersi di uno strumento giuridico interno volto ad ottenere la restitutio in integrum, intesa come cessazione e rimozione degli effetti della violazione o risarcimento del danno.

L’art. 2043 del codice civile prevede il diritto al risarcimento del danno causato da qualunque fatto doloso o colposo altrui, trovando possibile applicazione sia attraverso l’instaurazione di un processo civile o amministrativo, sia attraverso la costituzione di parte civile in un processo penale. Un obbligo di risarcimento, nella forma dell’equa soddisfazione, è previsto dalla Legge Pinto, quando il danno sia dovuto al mancato rispetto delle norme sul giusto processo, in particolare sulla ragionevole durata.

Nel diritto internazionale consuetudinario, che comprende sia il diritto umanitario sia i diritti dell’uomo, operante attraverso il rinvio dell’art. 10 Cost., non è sempre chiaro se la violazione degli obblighi posti a tutela dei diritti fondamentali determini una situazione giuridica soggettiva, tutelata nel diritto internazionale o solo nell’ordinamento interno6.

Indipendentemente dalle differenze considerate nelle varie fonti, l’accesso alla giustizia si presenta formalmente come garanzia procedurale di altri diritti e libertà sostanziali7, sia dei cittadini sia degli stranieri: se a questi ultimi fossero negati i rimedi giurisdizionali, si configurerebbe il diniego di giustizia e la responsabilità sul piano internazionale dello Stato autore. D’altra parte, lo Stato in cui lo straniero abbia la cittadinanza potrebbe eventualmente esercitare la protezione diplomatica o accedere ad altri meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali, presso organi giurisdizionali o commissioni di conciliazione e arbitrato.

Le forme di accesso alla giustizia e riparazione sono perciò di varia natura, giacché il diniego di giustizia non appare compatibile né con il tradizionale diritto internazionale sul trattamento degli stranieri, né con il diritto internazionale sui diritti umani, né con il diritto internazionale umanitario, né con il diritto dell’Unione europea, né infine con il principio fondamentale della Costituzione italiana sancito dall’art 248.

Il diritto di accesso alla giustizia, nella sua essenza di diritto fondamentale9, senza il quale non vi sarebbe alcun sistema legale, tuttavia non implica necessariamente il conseguimento di una decisione a sé favorevole, né che l’accesso sia incondizionato: il giusto processo è, infatti, regolato dalla legge, come richiesto ad es. dagli artt. 6 Cedu e 111 della Costituzione, disponendo in modo giustificato e proporzionato allo scopo10 talune restrizioni sia sostanziali, con riferimento ai diritti e interessi tutelabili, sia procedurali relative agli adempimenti formali, ai termini di prescrizione o necessari per il passato in giudicato e definitività delle pronunce giurisdizionali.

La decisione di merito, favorevole e definitiva, richiede comunque un’esecuzione tempestiva, la cui aspettativa si dipana nello spazio anche in ordinamenti diversi da quelli dello Stato di origine e risulta favorita dal sistema di regole sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, delineatasi in ambito europeo11: non si tratta di un fenomeno che comprime la sovranità costituzionale dello Stato in materia processuale, ma piuttosto del necessario accostarsi ad una realtà normativa internazionale o sovranazionale di cui fa parte12.

Da tali considerazioni derivano quindi atteggiamenti di apertura e fiducia verso ordinamenti estranei, senza tradursi affatto nella cessione di sovranità sul terreno dei diritti e delle libertà fondamentali13, realizzando al contempo il coordinamento tra i vari sistemi normativi e il dialogo giurisprudenziale tra le corti.

1 La rassegna di tali strumenti è riportata in Francioni, Il diritto di accesso alla giustizia nel diritto internazionale generale, in Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e dell’Unione europea, Milano, 2008, p. 3 ss. L’accesso alla giustizia è stato inoltre esaminato da Cançado Trindade, Évolution du droit international au droit des gens – L’accés des individus à la justice internationale: le regard d’un juge, Parigi, 2008; Id., The emancipation of the individual from his own state – The historical recovery of the human person as subject of law of nations, in Human rights, democracy and the rule of law – Liber amicorum L. Wildhaber, Zurigo, 2007; Id., The access of individuals to international justice, Oxford, 2011, p. 209 ss.

2 Sul punto ad es. Pisillo Mazzeschi, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, Torino, 2004.

3 In www.icj-cij.org, CIG, sentenza del 20 luglio 1989, Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United States of America v. Italy), par. 50. A partire da questa sentenza, molte delle controversie internazionali sugli investimenti sono state risolte ricorrendo ai tribunali interni o all’istituto della protezione diplomatica da parte dello Stato di nazionalità dell’investitore. Nella fattispecie, l’Italia aveva eccepito il mancato esaurimento dei ricorsi interni, senza però darne un’adeguata prova. L’eccezione venne respinta, tuttavia la Corte escluse che l’Italia avesse violato il Trattato con gli Stati Uniti. V. Santa Maria, Diritto commerciale europeo3, Milano, 2008, spec. p. 131.

4 Il testo delle sentenze è riportato in Riv. dir. int., rispettivamente p. 197 ss., e p. 229 ss. con commento di Gaja, Il limite costituzionale degli “obblighi internazionali”: un parametro definito solo parzialmente, ivi, p. 136 ss.

5 Come sostenuto, tra l’altro, in Cass., sez. VI pen., 11 dicembre 2008, in Giur. It., p. 2292 ss., con commento di Palombino, Esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e integrazione analogica dell’art 625 bis c.p.p. (in margine al caso Drassich), ivi, p. 2296 ss.

6 Vedi Gianelli, Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini, in Riv. dir. int., 2004, p. 643 ss., in specie p. 679.

7 Vedi Francioni, Il diritto di accesso alla giustizia nel diritto internazionale generale, in Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e dell’Unione europea, Milano, 2008, p. 33 ss.

8 Così affermato da Pisillo Mazzeschi, Il rapporto tra norme di jus cogens e la regola sull’immunità degli stati: alcune osservazioni critiche sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, in Diritti umani dir. int., n. 6, 2012, p. 310 ss., par. 7.

9 Riportando quanto detto dal giudice Cançado Trindade, in www.icj-cij.org/docket/files/143/16891.pdf, paragrafi 141, 219, 313.

10 In www.echr.coe.int, CEDU, 15 luglio 1995, Miloslavsky, ric. n. 18139/91, par. 59; 6 gennaio 2011, Paksas, ric. n. 34932/04, par. 96.

11 In materia civile e commerciale cfr. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (La revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968)3, Padova, 2006. Per i crediti non contestati, v. Fumagalli, Il titolo esecutivo europeo per I crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, p. 23 ss.

12 Salerno, Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2011, p. 895 ss.

13 Ivi, p. 903, con rinvio alla Corte Cost., 24 ottobre 2007 n. 349, par. 6.1.

Avv. Manisi Antonella

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