L’accesso ai documenti, concesso nelle more del giudizio, non comporta la cessazione della materia del contendere

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L’accesso ai documenti deve essere completo e privo di limitazioni: le parti omesse, per la privacy e/o per segreto d’ufficio etc., devono essere indicate con <<omissis>> e lo stralcio deve essere motivato ed effettuato in modo tale da rendere intellegibile il testo. È quanto affermato dal Tar Puglia, sez. III, n.1244 del 23/07/13, depositata lo scorso 14 agosto, ad ulteriore chiarimento del diritto di accesso ai documenti, la cui ratio è sia tutelare i diritti di difesa ed al contraddittorio del cittadino sia garantire la trasparenza e l’imparzialità della PA. Infatti, se non sono rispettai questi criteri, l’ottemperanza all’istanza di accesso agli atti, nelle more del giudizio, non comporta la cessazione della materia del contendere.

Il caso. Un utente riceveva un preavviso di pagamento di un’esosa multa per omesso pagamento dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico negli anni 2008-2013.Nell’atto erano richiamati il regolamento Cosap, il << decreto legislativo 507/93, la delibera del Sindaco n. 74 del 30 novembre 2012 e la relazione di servizio del Comando di polizia municipale n. 641 dell’8 febbraio 2013>>. Agiva immediatamente in autotutela contestando di non aver mai avuto la detenzione del suolo pubblico e che nulla, perciò, era dovuto e, contestualmente, chiedeva di accedere ai suddetti documenti. L’ente si avvaleva del silenzio rigetto, producendo solo due documenti che, a loro volta citavano altri atti e la delibera dell’adozione delle tariffe, ma erano inutilizzabili poiché non chiarivano i suoi dubbi, ma li aumentavano, sì che l’uomo ricorreva al Tar chiedendo l’annullamento del diniego e di avere accesso agli atti, così come previsto per legge. Nelle more del giudizio la PA, tramite il competente organo, produceva solo una parte degli stessi, in stralcio, ma anche questa volta risultavano inutilizzabili perché troppo lacunosi ed incomprensibili, sì che la richiesta della cessazione della materia del contendere è stata respinta e la PA è stata condannata per l’illecita limitazione del menzionato diritto.

Nessun limite alla consultazione degli atti. << Per principio consolidato, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A., trova applicazione in ogni tipologia di attività della P.A.; sicché l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma sez. II, 17 gennaio 2012, n. 487).>>. Non può essere imposto alcun limite allo stesso, visti i delicati interessi sottesi e qualora fosse stata necessaria una preclusione doveva essere dettagliatamente motivata. La produzione parziale degli stessi e/o lo stralcio di alcune parti, perciò, senza l’adeguata motivazione degli <<omissis>> è illegittima e viola questo diritto e l’art.97 (nonchè lo Statuto del contribuente) ad esso sotteso (Tar Latina 914/05). In ogni caso la cessazione della materia del contendere sarebbe limitata ai soli documenti cui è stato dato accesso, non estendendosi agli altri cui è stato illecitamente vietato.

Il documento deve essere comprensibile da tutti, pur se stralciato. Infatti il cittadino, nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità della PA, di difesa e del contraddittorio, deve sempre essere in grado di << rendersi conto dell’effettiva estraneità delle notizie e dei dati ivi contenuti, alla vicenda che li riguarda che possano agevolmente ricostruire il senso logico del documento >> (Tar Lazio 1682/01).

Controinteressato e privacy. << La mera circostanza che il documento contenga elementi che si riferiscano a soggetti terzi di per sé non vale a determinare le necessità di eliminazione di tali parti, che sussiste solo ove, per effetto dell’ostensione, questi soggetti possano veder pregiudicato il loro diritto alla riservatezza>>. Per un corretto bilanciamento dei diritti d’informazione e di riservatezza, quindi, non è sufficiente eliminare alcuni dati per tutelare il controinteressato, ma si deve dimostrare la sua <<titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento>> (CDS sez. V 3190/11) e, perciò, motivare tale omissione: l’atto prodotto deve avere senso compiuto e, come detto, deve essere possibile ricostruirne l’iter logico-normativo. Ergo la PA è <<tenuta a procedere al rilascio del documento integrale ovvero, solo se da esso risultino dati oggetto di tutela della riservatezza di soggetti terzi, a procedere alla consegna previo mascheramento degli stessi>>.

 

Il testo della sentenza è consultabile qui:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2013/201300676/Provvedimenti/201301244_01.XML

Dott.ssa Milizia Giulia

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