L’accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n.241/90, non è, e non può essere, strumento di controllo generalizzato e indiscriminato sull’operato della pubblica amministrazione e non può essere mai trasformato in azione popolare di ispezione

Lazzini Sonia 04/05/06
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La giurisprudenza amministrativa ha sempre escluso l’ammissibilità di istanze di accesso motivate in modo generico e vago, non collegate alla natura dell’interesse, che ne rappresenta la ragione che lo legittima e lo giustifica
 
 
Il Tar Abruzzo, Aquila, con la sentenza numero 923 del 7 novembre 2005,  in tema di canoni enunciati dalla legge n.241/90 sul  diritto di accesso ai documenti amministrativi, ci insegna che:
 
<Richiamare il principio fondamentale in base al quale il diritto di accesso “è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”; interesse che deve essere diretto, personale, specifico e concreto, tale da legittimare la richiesta di accesso, tale cioè che, collegando l’interesse dedotto a sostegno della pretesa alla pretesa medesima, l’amministrazione pubblica possa ragionevolmente dedurne che l’accesso sia idoneo a soddisfare un interesse giuridicamente qualificato >
 
ma non solo.
 
<Non legittima invece l’accesso, e non lo giustifica, il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa; e non lo legittima neanche un interesse puramente emulativo o ispirato a semplice curiosità o anche a ideale aspirazione alla legalità, dovendosi sempre contemperare l’esigenza di trasparenza dell’attività amministrativa con la necessità di non recare eccessivo intralcio al regolare e ordinato svolgimento dell’attività stessa>
 
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n.150/05 proposto dal sig. **** *****, in proprio, domiciliato presso la segreteria del Tribunale (in mancanza di elezione di domicilio nel capoluogo di regione);
contro
il comune di Barete, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti ******************* e ****************** presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in L’Aquila, via Vittorio Veneto, n.2;
per l’accesso
“agli atti e documenti” elencati in calce alla richiesta in data 31/12/04, nonché
per annullamento
del rifiuto opposto con atto comunale 29/1/05, n.150.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6/4/2005 (relatore il presidente *****) il sig. **** per se stesso e l’avv. *********** per il comune resistente;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
Esposizione del fatto
 
Con ricorso notificato il 3/3/05 (e depositato il 7/3 successivo) il sig. ********** adiva questo Tribunale per l’accesso agli atti e documenti (elencati in calce a richiesta di accesso del 31/12/2004) e per l’annullamento del relativo diniego di cui alla nota sindacale del 29/1/2005, n.150.
 
Il ricorrente espone di aver chiesto motivatamente di esercitare il proprio diritto di accesso, diritto che gli sarebbe stato invece illegittimamente negato con la nota comunale impugnata di cui pertanto chiede l’annullamento per violazione di legge in una con la declaratoria del diritto negato.
 
Si costituiva in giudizio il comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso, con spese vinte, ritenendolo non fondato.
 
Chiamato all’udienza camerale odierna, il ricorso passava in decisione.
 
Motivi della decisione
 
Il ricorso — (che pretende, da un lato, l’accertamento del diritto all’esibizione di atti e documenti elencati in calce a istanza di accesso del 31/12/04 e, dall’altro, l’annullamento del rifiuto opposto dal comune con nota del 29/01/05) — non è fondato e deve essere pertanto respinto.
 
Come ricorda la difesa del comune resistente, mutuando indicazioni giurisprudenziali costanti, l’accesso ai documenti amministrativi non è, e non può essere, strumento di controllo generalizzato e indiscriminato sull’operato della pubblica amministrazione e non può essere mai trasformato in azione popolare di ispezione e verifica a tappeto (a tal fine altri istituti predisponendo l’ordinamento giuridico vigente); deve, per contro, sempre rispettare i canoni enunciati dalla legge che lo ha introdotto e normato. E tra i canoni enunciati dalla legge n.241/90 si deve in primo luogo
 
richiamare il principio fondamentale in base al quale il diritto di accesso “è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”; interesse che deve essere diretto, personale, specifico e concreto, tale da legittimare la richiesta di accesso, tale cioè che, collegando l’interesse dedotto a sostegno della pretesa alla pretesa medesima, l’amministrazione pubblica possa ragionevolmente dedurne che l’accesso sia idoneo a soddisfare un interesse giuridicamente qualificato.
 
Non legittima invece l’accesso, e non lo giustifica, il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa; e non lo legittima neanche un interesse puramente emulativo o ispirato a semplice curiosità o anche a ideale aspirazione alla legalità, dovendosi sempre contemperare l’esigenza di trasparenza dell’attività amministrativa con la necessità di non recare eccessivo intralcio al regolare e ordinato svolgimento dell’attività stessa.
 
In questo ordine di idee la giurisprudenza amministrativa ha sempre escluso l’ammissibilità di istanze di accesso motivate in modo generico e vago, non collegate alla natura dell’interesse, che ne rappresenta la ragione che lo legittima e lo giustifica.
 
Sembra ora che nel caso di specie sia proprio a questa categoria di istanze che deve essere ascritta la domanda del sig. **** il quale — il 31/12/04 dicendosi, da un lato, “interessato, residente ed elettore” e premesso, dall’altro, che per “lavori di ampliamento e sopraelevazione del palazzo municipale” sarebbe “stato sperperato pubblico denaro, con grave danno per il comune e per l’intera comunità cittadina, che avrebbe potuto più opportunamente beneficiare del medesimo finanziamento”; che l’edificio sarebbe “stato demolito ancorché si trovasse in perfette condizioni statiche e che, peraltro, oggettivamente, non ne poteva essere prevista la integrale sopraelevazione senza infrangere la legge regolante l’edificazione nelle zone sismiche”; che l’ampliamento planimetrico del nuovo edificio ha occupato una porzione del demanio stradale, causando l’interruzione della strada comunale via ********** —- ha chiesto al comune il rilascio di fotocopia della seguente documentazione: 1) relazione propedeutica all’intervento e/o alla proposta di occupazione e interruzione della strada comunale via ********** e della relativa relazione del tecnico comunale; 2) deliberazione di modifica della toponomastica e di approvazione della predetta occupazione; 3) istanza di finanziamento dell’intervento e della relativa relazione tecnico illustrativa, se allegata; 4) bando per l’affidamento dell’incarico professionale della progettazione e della direzione dei lavori; 5) deliberazione di affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori; 6) direttive di massima (documento preliminare), cui si sarebbe dovuto ispirare la progettazione dell’intervento; 7) relazione di verifica della “validazione del progetto” da parte del responsabile del procedimento; 8) deliberazioni di approvazione del progetto dei lavori principali e della perizia di variante; 9) planimetrie e disegni architettonici e sezioni del progetto principale e della perizia di variante; 10) relazioni tecnico-illustrative dei lavori principali e della perizia di variante; 11) elenco di prezzi unitari dei lavori principali e nuovi prezzi aggiuntivi; 12) computi metrici estimativi del progetto principale e di quello di variante; 13) contratti di appalto di lavori principali e di quelli suppletivi, con estremi di registrazione.
 
Ove poi la realizzazione dell’opera fosse prevista in lotti e l’appalto del primo lotto si fosse concluso, si chiedeva ancora fotocopia dei seguenti ulteriori documenti: 14) libretto delle misure; 15) registro di contabilità; 16) conto finale e relativa relazione accompagnatoria della Direzione lavori; 17) relazione sul conto finale del responsabile del procedimento; 18) delibera di approvazione dello stato finale.
 
Si chiedeva inoltre fotocopia di: 19) verbale di consegna lavori, di eventuali sospensioni e riprese e di ultimazione dei lavori; 20) stralcio del capitolato speciale d’appalto: capitolato relativo a “disposizioni particolari riguardanti l’appalto e modo di valutare i lavori” e segnatamente gli articoli riguardanti le seguenti normative: cauzione provvisoria e definitiva, consegna lavori, tempo utile per l’ultimazione lavori, penale per ritardo, conto finale e visita di collaudo; 21) determinazione di approvazione e liquidazione della parcella professionale relativa alla progettazione e alla contabilità e direzione dei lavori; 22) istanza dell’impresa per essere autorizzata all’occupazione di determinata superficie di suolo pubblico; 23) istruttoria dell’ufficio tecnico documentativi della superficie di suolo pubblico concessa e del calcolo della relativa tassa all’uopo dovuta; 24) ricevuta del versamento c.c. a favore del Comune, attestante il pagamento della medesima; 25) autorizzazione per l’occupazione e prescrizioni impartite a garanzia della sicurezza e della salute pubblica e della viabilità; 26) relazione di riscontro dell’occupazione e della ragione del successivo spostamento dello steccato.
 
Il comune ha evaso l’istanza del **** con la nota impugnata con la quale, da un lato, si ribadiva quanto il comune stesso aveva già comunicato all’istante (in relazione ad una sua richiesta di risarcimento danni per la stessa vicenda) con nota del 29/11/03; dall’altro, rilevato che l’indeterminatezza della richiesta di accesso eccessivamente generica non permetteva di ravvisare in capo al richiedente posizioni di interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti in ordine ai lavori relativi all’edificio municipale, mentre invece, ex art. 25, comma 2, della legge n.241/90, “la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata”, ha respinto, allo stato, l’istanza “tenuto anche conto della concomitante necessità di proteggere il diritto di terzi alla riservatezza”.
 
La vicenda sopra ampiamente esposta consente al Collegio due riflessioni collegate; da un lato, l’istanza del ****, considerata in se stessa e ancora di più in relazione ad analoghe coeve iniziative intraprese dallo stesso ****, e di cui il Tribunale ha conosciuto nella stessa camera di consiglio definendo altro ricorso da lui proposto sempre in materia di accesso, sembra effettivamente ispirata non tanto dal legittimo “interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, come la legge espressamente prescrive (un interesse del genere non risulta neppure evocato nell’istanza di accesso del ****) quanto piuttosto da intento di controllo generalizzato su determinati settori di attività del comune, intento di per sé ineccepibile ma alla cui realizzazione però non è finalizzato l’accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V legge n.241/90, ma istituti di democrazia del tutto diversi; dall’altro, e per converso, appare corretta, e condivisibile, la determinazione del comune, che (“al momento”; oltre tutto, confermando altro diniego reso in precedenza; “tenuto anche conto della concomitante necessità di proteggere il diritto di terzi alla riservatezza”) ha opposto il diniego impugnato, ritenendo l’istanza di accesso non motivata in relazione agli (alla consistente serie degli) atti, che ne costituivano oggetto in rapporto ai lavori cui atti medesimi si riferivano.
 
Le considerazioni svolte comportano la reiezione del ricorso.
 
Le spese del giudizio, peraltro, possono essere compensate tra le parti, ravvisandosene giusti motivi.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo respinge come da motivazione. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
 
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 6 aprile 2005.
     Pubblicata mediante deposito il 07/11/05

Lazzini Sonia

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