L’accessibilità informatica dell’atto pubblico notarile dopo il D.Lgs. 110/2010

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A seguito del nostro precedente articolo in materia di accessibilità informatica dell’atto notarile, già pubblicato in questa rivista (https://www.diritto.it/pdf/28213.pdf) e al quale rimandiamo per la trattazione di tutte le relative problematiche, dobbiamo individuare le novità derivate dal D.Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Ci soffermiamo, in particolare, sul caso più rilevante per l’accessibilità, cioè quello di un non vedente che intenda chiedere al notaio un atto pubblico accessibile con le sue tecnologie assistive. Sul punto è bene fare alcune considerazioni preliminari: le principali novità introdotte dal D.Lgs. 110/2010 rimandano, per la loro attuazione concreta, a successivi decreti che, quindi, occorre attendere. Sino a quel momento per il non vedente, in sostanza, la situazione rimarrà quella già delineata nel nostro precedente articolo, anche per quanto concerne la tipologia di atti immediatamente esigibili dal notaio (ad esempio, non è ancora possibile procedere all’atto pubblico in originale informatico per una compravendita immobiliare, ma è possibile ottenere una copia autentica informatica e accessibile dell’originale cartaceo).

Occorre anche precisare che il D.Lgs. 110/2010 non contiene concreti riferimenti per l’accessibilità informatica, come prevista dalla legge 4/2004 e dalle relative regole tecniche, nonché dal codice dell’amministrazione digitale. Ma ciò non può certo consentire al notaio di discriminare le parti di un atto pubblico, rilasciando un formato accessibile a una parte e non ad un’altra; egli, pertanto, nei limiti degli atti informatici che al momento è possibile redigere, deve adottare un formato informatico accessibile alle tecnologie assistive dei non vedenti (come è stato fatto nel primo caso di atto notarile informatico per non vedenti, realizzato nell’ambito del progetto IRIFOR). In caso contrario, la grande opportunità che il D.Lgs. 110/2010 offre all’autonomia dei non vedenti rischia di rimanere una mera astrazione (con la conseguente responsabilità dei notai). In seguito, con l’emanazione dei decreti attuativi e il consolidamento dei formati utilizzabili, naturalmente, si dovranno fare i conti con i vincoli di accessibilità.

Ciò premesso, indichiamo di seguito le principali novità del D.Lgs. 110/2010 che possono riflettersi sull’accessibilità, precisando che tali novità si concretizzano in altrettante modifiche della legge n. 89 del 16 febbraio 1913 sull’ordinamento del notariato.

Il notaio per l’esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato (art. 23 bis legge 89/1913).

Il notaio, quindi, “deve” munirsi di firma digitale: pertanto egli, come è capitato in qualche caso nel recente passato, non potrà più opporre al non vedente di non essere in possesso della firma digitale. Da notare che quest’obbligo è immediatamente operativo, perché vi sono alcuni atti atti che il notaio può già redigere in originale informatico o in copia autentica informatica, senza attendere i decreti attuativi del D.Lgs. 110/2010.

L’atto pubblico informatico è letto dal notaio mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici (art. 47 ter legge 89/1913).

Per l’applicabilità di tale disposizione all’atto predisposto per un non vedente, occorre considerare che il non vedente necessita delle sue tecnologie assistive di tipo hardware e/o software che, però, non influiscono comunque sul controllo personale degli strumenti informatici da parte del notaio nella fase di lettura dell’atto pubblico.

Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza (art. 52 bis legge 89/1913).

Il non vedente non può firmare digitalmente senza tecnologie assistive; pertanto, occorre verificare come si possa applicare la suddetta disposizione al caso della firma digitale o della firma elettronica di un non vedente.

Per quanto concerne la firma digitale, bisogna considerare che il non vedente è stato addestrato all’utilizzo della firma digitale nell’ambito del progetto IRIFOR e, normalmente, conosce solo un software accessibile di firma che, quindi, conviene utilizzare anche per l’atto pubblico. Il non vedente, quindi, potrebbe collegare il suo dispositivo USB, munito di software accessibile di firma e software di sintesi vocale, al PC del notaio e procedere, così, all’apposizione della firma digitale innanzi al notaio, che potrebbe controllare personalmente la procedura. In alternativa, il notaio potrebbe trasferire il file contenente l’atto pubblico su un computer portatile del non vedente ove sia già installata la tecnologia assistiva e il software accessibile di firma, consentendo così al non vedente una autonoma e consapevole firma digitale (quest’ultimo caso rileva in particolare qualora il non vedente sia abituato ad utilizzare smart card e lettore sul suo portatile, anziché un dispositivo USB autoinstallante). E’ appena il caso di rilevare che il notaio non potrebbe avere l’uso del dispositivo di firma del non vedente, perché questo sarebbe contrario alla legge e tradirebbe comunque la conquista di autonomia del processo di sottoscrizione che la firma digitale consente al non vedente: quindi il non vedente deve essere pienamente autonomo nell’utilizzo del dispositivo. Sulla base di quanto sopra esposto, riteniamo che l’art. 52 bis sia del tutto compatibile con l’utilizzo di tecnologie assistive, di tipo hardware e software, da parte di non vedenti innanzi al notaio (naturalmente ciò anche qualora si tratti di tecnologie assistive per ipovedenti).

Per quanto concerne l’utilizzo di una firma elettronica consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa del non vedente, questa procedura nascerebbe viziata da una inaccessibilità, poiché il non vedente sarebbe comunque costretto ad apporre una sottoscrizione autografa su un supporto cartaceo che non potrebbe personalmente ed autonomamente controllare.

Per completezza, occorre rilevare che il nuovo art. 68 bis della legge 89/1913 rimanda a successivi decreti per individuare le tipologie di ulteriori firme elettroniche che potranno essere utilizzate per la firma dell’atto pubblico. Pertanto, tali ulteriori firme elettroniche potranno allargare il ventaglio delle firme utilizzabili, in modo autonomo, dal non vedente, a patto che naturalmente sia garantita la loro accessibilità.

 

Avv. Rognetta Giorgio

Rognetta Giorgio

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