L’accertamento della causa di servizio può essere devoluto alla Corte dei Conti.

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La Corte di Cassazione -Sezioni Unite-, con ordinanza n° 4325/14, ha stabilito che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di “mero accertamento” della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.

Non rileva, dice la Suprema Corte, la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio – per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

La questione sottoposta alla decisione delle Sezioni Unite è consistita nello stabilire se nel caso in cui un appartenente alle forze armate in servizio attivo abbia impugnato dinanzi alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti i decreti del Ministro della difesa (ed i correlati conformi pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio), con i quali siano state respinte le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità – tale causa, volta all’accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, sia attribuita o no alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti.

Tale ricorso è stato accolto, con la conseguenza che è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la domanda proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio in esame.

Le Sezioni Unite della Cassazione, in una fattispecie analoga, avevano già enunciato il principio di diritto ( dal quale la Corte del 2014 non si è discostata ) secondo cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione affidata al criterio di collegamento costituito dalla “materia” ( sentenza n. 5467 del 2009; cfr. anche, ex plurimis, le sentenze nn. 152 del 1999 e 12722 del 2005 ).

Nella fattispecie non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti la circostanza che il ricorrente Militare sia ancora in servizio attivo, in quanto tale circostanza è estranea al giudizio delle sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l’autonomo giudizio sul punto dell’adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull’ammissibilità della domanda.

Il caso traeva origine dalla domanda di un maresciallo dei Carabinieri in servizio che aveva proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti del Ministro della difesa e del Comitato di verifica della cause di servizio; con il ricorso introduttivo aveva impugnato dinanzi alla sezione giurisdizionale regionale competente della Corte dei conti il D.M. Difesa xxxxxx n. xxxxxx ed il conforme parere del predetto Comitato di verifica, con il quale era stata respinta l’istanza per negata dipendenza da causa di servizio di specifiche e documentate infermità.

Con tale ricorso, il Militare aveva chiesto, nel merito, che la Corte adita dichiarasse la dipendenza da causa di servizio delle infermità con ogni consequenziale statuizione, deducendo che il ricorso era funzionale all’accertamento e alla conseguente dichiarazione di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle menomazioni in discussione, quale presupposto necessario ed inderogabile ai fini pensionistici di privilegio negato con i gravati provvedimenti.

Dall’analisi del contenuto dell’ordinanza in commento il lettore può ricavare che la platea potenzialmente interessata a questo tipo di pronuncia è assai vasta.

In altri termini, il personale militare interessato a ricorrere – senza alcuna limitazione temporale- alla Corte dei Conti include attualmente le categorie di chi voglia accertare -in corso di attività – i benefici connessi alla causa di servizio negata, proiettandosi verso il diritto alla pensione privilegiata.

Inoltre chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, potendo vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e “prenotare” la pensione privilegiata se mai vi dovesse essere dispensa.

Altresì tutti coloro che sono stati dichiarati inidonei al servizio militare incondizionato che oltre a passare ai ruoli civili, potrebbero beneficiare della pensione privilegiata.

Infine coloro che, riconosciuti comunque idonei a seguito della menomazione, vogliano lo stesso orientarsi verso il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.

Pandolfi Francesco

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