L’abolizionismo carcerario contemporaneo

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Gli Stati Uniti d’ America, ovvero l’Anti-abolizionismo per antonomasia.

 

In ambito di Prassi economiche e commerciali, il modello statunitense si è imposto a livello globale, tuttavia, il Diritto Penitenziario nord-americano è stato ed è un fallimento colossale, tanto a livello legislativo quanto sotto il profilo empirico. SMITH (2009) rileva che << le prigioni degli USA si rivelano come una grande sconfitta, che ha come sintomo allucinante una crescita ininterrotta di incriminazioni, condanne ed incarcerazioni. Un’ ideologia radicale punitiva si è impadronita del sistema penale americano>>. Anche STUNTZ (2001) è drasticamente e negativamente critico, poiché << questa incontrollabile propensione ad imprigionare è un attentato ai diritti umani della persona. Si pensi, inoltre, anche alle decine di Miliardi di Dollari di credito pubblico concessi annualmente a quello che è diventato un complesso carcerario industriale [ Prison Industrial Complex ] >> . Dal punto di vista storico-criminologico, questa tendenza iniziò con il Presidente Reagan, negli Anni Ottanta del Novecento, quando il carcere iniziò a divenire la risposta automatica ed autoritaria ai problemi della droga, della micro-criminalità e del disagio delle minoranze etniche (WACQUANT 2001). Tutt’ oggi, nell’attuale Città di New York, molti parlano di un’ iniqua << criminalizzazione della miseria >>, che viene nevroticamente combattuta con la ben nota politica criminale della << zero tolerance >> (DRUCKER 2011).

Gli Stati uniti d’ America spendono il 5 % delle loro entrate tributarie per il mantenimento dei Penitenziari, in cui è rinchiuso il 25 % della popolazione carceraria mondiale, con un totale di 2.300.000 detenuti nel 2010 (1.900.000 nel 2000), tra i quali più di 100.000 minorenni. A tale cifra vanno aggiunti 5.000.000 di soggetti sottoposti alla messa alla prova o al regime della liberazione condizionale. Ogni 100.000 residenti, si calcolano ben 785 detenuti in media, ovverosia il 3 % degli ultra-18.enni. Molte sono le discriminazioni razziali, giacché soltanto 1 bianco ogni 45 è o è stato in Penitenziario, mentre 1 nero su 11 ed un ispanico su 27 subiscono o hanno subito l’esperienza della reclusione (ALEXANDER 2010). Provvidenzialmente, con l’eccezione del Texas, sono in calo le condanne a morte effettivamente eseguite. La pena capitale è prevista in quasi 30 Ordinamenti di rango statale. In tutto il territorio statunitense, esistono circa 6.500 Penitenziari per maggiorenni e circa 1.000 per minorenni. Ogni prigione è catalogata secondo cinque livelli di sicurezza: minima, media, alta, massima o super-massima. In totale, gli Agenti di Custodia sono più di 300.000. Le Prassi trattamentali dei Penitenziari si differenziano molto a seconda del Governo in carica nel singolo Stato. Non esiste, infatti, un’ esecuzione penitenziaria centralizzata ed omogenea. In buona sostanza, << la “ Correctional Administration “ non si conforma ad un modello unico, con una storia, uno statuto, un personale, un’ organizzazione gerarchica ed un’ Accademia nazionale. L’Amministrazione penitenziaria americana non esiste. Si possono osservare, viceversa, tante Amministrazioni penitenziarie quanti sono gli Stati e le Contee >> (KAZEMIAN & ANDERSSON 2012).

La Polizia Penitenziaria statunitense non possiede né cultura né idonee competenze specifiche. Un <<Sorvegliante >> americano medio lavora 25 anni prima del pensionamento, 2.080 ore all’anno (quindi 52 settimane di 40 ore) per un totale di 52.000 ore di lavoro totali. L’opinione pubblica, e persino il cinema e le televisioni, recano una pessima immagine dell’Agente di Custodia nord-americano, solitamente brutale, violento ed aggressivo. Dal 1993, l’American Correctional Association ha abbandonato l’appellativo di << Prison Guard >> in favore di quello di << Correctional Officier >>, ma, nella sostanza, nulla è cambiato (JOSI & SECHREST 1998). Alcuni hanno definito il Sorvegliante statunitense come un <<portatore di chiavi >> incapace di rieducare, privo di nozioni pedagogiche ed insensibile verso i numerosi detenuti tossicodipendenti (CROUCH 1995). Sino alla fine degli Anni Settanta del Novecento, quasi tutti i Correctional Officiers erano di pelle bianca, mentre oggi esiste un 21 % di neri ed un 6 % di ispanici. Secondo ZIMMER (1986), la prevalenza di Sorveglianti maschi e bianchi accresce le tensioni con le minoranze detenute nei Penitenziari degli USA

 

Le ultime tendenze abolizionistiche contemporanee.

 

Nel neo-retribuzionismo statunitense si reputava che una << guerra al crimine >> avrebbe finalmente ripristinato l’Ordine e la Legalità, ma, dopo una trentina d’ anni di << zero tolerance >>, negli USA abbonda ancora la malavita organizzata, la prostituzione professionale, il narcotraffico e la micro-criminalità di quartiere. Le medesime osservazioni valgono pure con attinenza all’omicidio volontario. ROBERT (2002) è giunto al punto di affermare che << a prescindere dal sapere o meno se il carcere ha ancora una minima ragione per esistere, bisogna domandarsi se la sanzione, nel senso della legge penale, ha ancora un senso. La società, infatti, non ha bisogno di leggi per sapere che un assassinio è inammissibile e catastrofico >>. Alcuni Dottrinari appartenenti alla << Criminologia radicale >> hanno financo proposto << una società senza diritto penale >>, alla luce del Diritto perverso e pervertitore del regime nazista e di quello sovietico (HULSMAN & BERNAT DE CELIS, 1982). Nelle Teorie giuspenalistiche scandinave, molti ritengono che le <<sanzioni formali >>, come il carcere, non rieducano e non prevengono la recidiva, mentre le << sanzioni informali >> sono di gran lunga più efficaci. Per << informali >> si intendono le pene delle antiche comunità rurali nordiche, come l’ammonimento, l’esclusione dal gruppo di consociati del borgo od il rimprovero davanti alle pubbliche assemblee dei villaggi. KILLIAS (2006) ha asserito che << ogni criminalizzazione significa far fallire le politiche sociali >>. P.e., il consumo di stupefacenti e l’omicidio colposo stradale, se privo di circostanze aggravanti, non si risolvono con il Diritto e, tantomeno, con il Diritto Penale. Le medesime osservazioni valgono laddove non sussiste volizione dolosa, bensì colpa, colpa lieve, negligenza, imprudenza o preterintenzionalità. Basti pensare ad un errore medico cagionante la morte dell’assistito o una lesione personale. Nei Paesi scandinavi, la Criminologia radicale nega l’esistenza di un’ utilità sociale del Diritto Penale, se inteso come via privilegiata verso l’espiazione carceraria. La Giuspenalistica, viceversa, deve anzitutto essere utile ed utilizzabile attraverso i mezzi della coesione sociale, della rieducazione, della riabilitazione, della riparazione e della conciliazione.

 

 

Perché << far espiare >> ?

 

Negli Ordinamenti giuridici antichi, l’espiazione in carcere o sotto tortura costituiva una sofferenza necessaria affinché il sacrificio fisico del reo placasse l’ira delle divinità offese dal reato e/o dal sacrilegio. Sanzionare e mettere a morte era un rito purificatorio collettivo che proteggeva il gruppo sociale dalla vendetta degli dei (MERLE & VITU 1997). Con il Cristianesimo, cessa la necessità di offrire sacrifici materiali o fisici abnormi e, soprattutto, il concetto di << reato >> è scisso da quello di << peccato >> (BECCARIA 1764).

Tuttavia, anche nelle Civiltà cristiane, è sopravvissuto il << retribuzionismo >>, inteso come punizione sociale necessaria. Più precisamente, tutti gli uomini sono uguali davanti alla Legge, dunque il Diritto Penale, secondo il fraintendimento di molti, reca o recherebbe tutt’ oggi il dovere istituzionalizzato di infliggere al colpevole una sofferenza di intensità uguale a quella illecitamente provocata (si veda anche il Codice di Hammurabi del 1750 a.C., oppure il Corano Sura II, 178 e Sura V, 45). In buona sostanza, si tratta della << legge del taglione >>, secondo cui << occhio per occhio, dente per dente >>, poiché << un dramma successivo sarebbe in grado di cancellare un dramma passato >> (BAKER 2004). Almeno, questa regola, pur rimanendo ripugnante, segue, sotto il profilo della ratio, il criterio della << proporzionalità >> ed impedisce la vendetta privata, monopolizzando la retribuzione penale nelle mani della sola Autorità costituita (LEMAIRE 1991). Oggi, la legge del taglione, in Occidente, non è più applicata nel senso fisico. Tuttavia, l’eccessiva severità trattamentale repressiva di alcuni Ordinamenti penitenziari risulta decisamente e, anzi volutamente retribuzionista (KILLIAS 1989).

 

Il carcere mantiene o rafforza la coesione sociale ?

 

Secondo i seguaci di Durkheim, il carcere reca la << funzione utilitaria di mantenere la coesione sociale e la coscienza comune, in tanto in quanto esso, attraverso la sanzione, dimostra il potere dello Stato sugli infrattori ed i limiti di ciò che è permesso e di ciò che non è permesso dentro una società >> (CHAUVENET & ORLIC, 2002). Il predetto Dottrinario francese dell’Ottocento giungeva al punto di qualificare le devianze illecite alla stregua di un << male necessario >>, senza del quale le società umane cadrebbero nella più totale Anarchia, poiché esiste il Diritto nella misura in cui esso auto-dimostra a tutti i consociati di poter farsi applicare e farsi imporre con l’uso legittimo della forza (DURKHEIM 1895). Senza dubbio, Durkheim vede i raggruppamenti collettivi come una specie di grande caserma nella quale la vita ordinata è garantita grazie alle sanzioni, nel senso che, kelsenianamente parlando, se non esistessero pene da espiare, non esisterebbero nemmeno Norme da rispettare. Si tratta, senza dubbio, di concezioni sociologiche eccessivamente rigoristiche ed incompatibili con l’Abolizionismo. Oggi, in Occidente, la visione del carcere come garanzia ontologica di Legalità è stata respinta da quasi tutti gli Autori della Criminologia penitenziaria contemporanea. Gli asserti di Durkheim ledono la dignità umana dei reclusi e precludono loro la possibilità della prevenzione e della rieducazione con mezzi custodiali attenuati e graduali.

 

 

Il carcere risocializza ?

 

Anche la risocializzazione costituisce una << funzione utilitaria >> del Diritto Penale. A tal proposito, ben si esprime il comma 3 Art. 27 della vigente Costituzione repubblicana italiana: << le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato>>. Di egual tenore, sotto il profilo della ratio, è pure il comma 1 Art. 75 dello StGB svizzero: << l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità di vivere esente da pena. Essa deve corrispondere, per quanto possibile, alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti >>. Non sono mancate, nella seconda metà del Novecento, le esagerazioni e le distorsioni concettuali, come nel caso di CUSSON (1983) e di molti Dotttrinari della Common Law statunitense, secondo cui il ristretto sarebbe << un malato di anti-socialità >> e la cura delle devianze non compete al Diritto Penitenziario, bensì alla Medicina ed alla Psicologia. Questa anti-Sociologia che ipostatizza sino all’estremo la medicalizzazione del recluso è detta anche << integrazionalismo >>. Tale Teoria non è accettabile, poiché la criminalità non è o non è sempre il frutto lombrosiano di una patologia mentale. Non è ammissibile negare la sussistenza dei condizionamenti familiari, sociali ed ambientali, come dimostrano le condotte infrattrici delle minoranze etniche in situazione di precarietà abitativa. Assai lucidamente, DESCHAMPS (1983) ha concepito il deviante non come uno scarto sociale da eliminare grazie al carcere, bensì come un infrattore bisognoso di aiuti pedagogici, il che significa che << la devianza è un mezzo di adattamento ed un motore di cambiamento. Il sitema sociale [ a differenza della Morale, ndr ] è prodotto e definito da coloro che vi partecipano. Le norme sociali non sono preventivamente stabilite come dei postulati, bensì esse risultano dall’interazione tra i membri della società. Ovvero, le norme sociali sono il prodotto della negoziazione tra tutti coloro che compongono la società >>. Vero è che i Principi etici di fondo sono immutabili e prestabiliti, ma, al contrario, le devianze, le non-devianze o le semplici eccentricità border-line scaturiscono da incessanti contrattazioni e ri-contrattazioni tra i soggetti che decidono di vivere in un determinato territorio ed in determinate circostanze fattuali. Rimangono, comunque, senz’ altro ferme le Regole basilari (si pensi all’omicidio, all’incesto, allo stupro, al danneggiamento, alla rapina, al furto), ma esistono condotte flessibili che non possono essere pre-stabilite (Killias citerebbe l’esempio dell’uso delle droghe e delle bevende alcooliche). P.e., nella prima metà del Novecento, l’obiezione di coscienza al servizio militare di leva era giuridificata come una grave devianza eversiva anti-giuridica e anti-sociale. Ciò detto. CUSSON (1983) e DESCHAMPS (1983) non immaginano e non teorizzano l’Anarchia o l’Auto-gestione, in tanto in quanto rimane uno << zoccolo duro >> di presupposti necessari e predefiniti, validi anche in ambito giuridico.

 

Il carcere ha una << funzione intimidatoria >> ?

 

Certamente, la privazione legittima della libertà personale svolge o dovrebbe svolgere un ruolo special-preventivo nei confronti del condannato ed uno general-preventivo nei confronti dell’intera collettività. E’ molto interessante, inoltre, notare che la prevenzione generale esprime il massimo effetto se viene agita verso i giovani o giovanissimi devianti che rischiano di entrare nel mondo della deliquenza professionale o abitudinaria. KENSEY & TOURNIER (1994) hanno censito, in maniera precisa e catalogica, gli Ordinamenti europei ed hanno concluso che gli attuali tassi di recidiva post-penitenziaria dimostrano il fallimento totale delle pene di lunga durata. Laddove la Giuspenalistica prevede sanzioni detentive intra-murarie molto severe, i reclusi, non appena tornati a piede libero, delinquono come prima. La Politica criminologica della << tolleranza zero >> produce vere e proprie catastrofi pedagogiche ed aumenta nei detenuti il desiderio di compiere, appena possibile, clamorose vendette anti-sociali. Viceversa, nei Paesi scandinavi, le carcerazioni brevi ed i numerosi benefici extra- / semi-murari hanno fatto notevolmente scendere l’incidenza della recidiva, per quanto tale verità algebrica appaia paradossale e scomoda ai populisti ed ai demagoghi di Stati come gli USA, il Regno Unito e l’ex Unione Sovietica. Nel lungo periodo, l’Abolizionismo nordico <<permette al delinquente di prendere coscienza della gravità del proprio atto e gli farà nascere il desiderio di ricominciare un’ altra vita >> (KILLIAS, 2001).

Rimane l’eterno problema della general-preventività. Anche in questo caso, KILLIAS (2001) ha registrato, dal punto di vista statistico, paradossi a prima vista bizzarri, eppure reali. Negli Ordinamenti europei contemporanei, se il Codice della Strada sanziona pesantemente l’eccesso di velocità, gli automobilisti indisciplinati aumentano anziché diminuire. Analogamente, laddove non sono obbligatorie le cinture di sicurezza, esse sono utilizzate con regolarità, mentre la previsione tassativa delle cinture crea l’effetto opposto. Infine, è oltremodo illuminante l’analisi di BAILEY (1998) sulla reintroduzione della pena di morte in Oklahoma. Tale Dottrinario nota che << la reintroduzione della pena capitale non ha modificato il tasso di crimini di sangue commessi nello Stato [ dell’Oklahoma ] . Al contrario, da quando lo Stato procede esso stesso alle esecuzioni capitali, esso ha disinibito i cittadini rafforzando l’idea che la violenza è una maniera adeguata di risolvere i conflitti, aumentando così il numero di crimini violenti. Questo effetto è conosciuto, in criminologia, con il termine “ brutalizzazione “, vale a dire che c’ è stato un incoraggiamento al crimine e dunque un effetto opposto a quello della prevenzione generale >>.

 

Il carcere << elimina >> ?

 

Molte volte, presso la pubblica opinione e nei mezzi di comunicazione, si chiede l’eliminazione morale e/o fisica dei condannati reputati pericolosi o, comunque, percepiti come un disturbo alla pubblica quiete. La pena capitale soddisfa appieno le esigenze eliminatorie, ma esistono, tanto oggi quanto nelle epoche passate, forme non meno drastiche come l’esilio, il bando e l’espulsione da un territorio locale o nazionale. Negli USA, le attuali tendenze retribuzionistiche parlano esplicitamente e senza remore di una vera e propria << neutralizzazione >>. A tal proposito, vanno di moda battute pesanti ed a-tecniche, come << three strikes and you’ re out >> (tre sbagli e sei fuori), << two strikes and you’ re in for life >> (due sbagli e sei fuori a vita), oppure ancora << lock them up and throw away the key >> (chiudetelo dentro e gettate le chiavi) Van DINE & CONRAD & DINITZ (1979) hanno statisticamente censito come la neutralizzazione, negli USA, << non ha alcun effetto sui tassi di criminalità >>, anzi accresce le rabbie sociali e provoca vendette private. Alcuni personaggi politici statunitensi sono giunti al punto di teorizzare una <<neutralizzazione preventiva >> contro afro-americani, mendicanti, clandestini e prostitute. Ove applicata, essa ha aumentato la recidiva. I sostenitori della sciagurata ratio dell’eliminazione del deviante ricordano da vicino le idee eugenetiche del regime nazista e di quello sovietico.

 

 

Ha senso parlare di << riparazione >> al crimine commesso ?

 

La riparazione, anche se forzata, è una delle più importanti ed utili funzioni della pena detentiva sin dalle sue origini. In alcuni Ordinamenti, il risarcimento morale nonché patrimoniale è direttamente rivolto alla Parte Lesa, ma esiste anche il Lavoro socialmente utile ed il sostegno ad Associazioni Onlus che rappresentano determinate categorie di vittime. Altrettanto ordinari, nel Diritto Processuale Civile, sono gli obblighi di risarcimento per l’atto illecito commesso. Con molta onestà intellettuale, BONNEVILLE DE MARSANGY (1864) notava che << storicamente, al contrario di quanto si crede di solito, la pena pecuniaria ha largamente preceduto la sanzione privativa della libertà. Senza timore di sbagliare, si può dire che le pene pecuniarie sono quelle più antiche. Anzi, ci fu un tempo in cui tutte le pene erano pecuniarie >>. Infatti, nel Diritto romano, il pignoramento era più diffuso dell’incarcerazione (KARABELIAS 1991). Era altrettanto rara, tranne in presenza del pericolo di fuga, la custodia cautelare ante judicatum. Nel VI Secolo d.C., i Germani utilizzavano molto frequentemente lemmi giuridici come << Wergeld, Mannbusse, Sühnegeld, Compositio >> (CARBASSE 2000). Nell’antico Diritto germanico, il risarcimento del danno era composto dal << Faidus >> tra privati, pari al versamento di due terzi della somma dovuta, e dal << Fredum >>, ovvero di un terzo del totale pagato alla comunità, in cambio della chiusura della vicenda e della rinuncia a vendette personali o collettive. Il Fredum, in tedesco antico, era appellato anche << Friedensgeld, Fredus, Fretus, Pax, Poena pacis >>. Nell’Europa nordica, il concetto di privazione della libertà personale è abbastanza recente. Per quanto appaia strano, le Civiltà di ceppo germanico sono sempre state fedeli all’Abolizionismo già prima dell’epoca carolingia.

 

Il carcere << riconcilia >> le Parti in causa ?

 

La funzione riconciliativa costituisce uno degli strumenti dialettici più importanti dell’Abolizionismo occidentale. La nascita della riconciliazione stragiudiziale affonda le proprie radici in un passato lontano e, ognimmodo, essa consiste nel << mettere in contatto l’autore e la vittima, consentendo loro di comprendersi e permettendo al reo di scusarsi >> (KNOEPFLER 2001). Negli Anni Sessanta e Settanta del Novecento, il sistema riparativo venne condificato, per la prima volta, nell’Ordinamento statunitense, in cui il << Victim-Offender Reconciliation Program >> era fondato sulla ratio giuspenalistica della <<Alternative Dispute Resolution >>. Anche nel Consiglio d’ Europa, la Raccomandazione (99) 19 del 15/09/1999 definiva la Mediazione Penale come << una procedura che fa sì che la vittima ed il deviante partecipino, attivamente e liberamente, alla risoluzione delle difficoltà cagionate da un delitto, con l’aiuto di un terzo soggetto indipendente, detto mediatore >> Nell’esperienza europea, che per ora è soltanto agli inizi, il mediatore deve favorire una soluzione fondata su valori meta-normativi come la comunicazione, la confidenza vicendevole, il dialogo e l’ascolto reciproco (Racc. 99 – 19 del 15/09/1999). Nella Prassi quotidiana, è necessario distinguere i due lemmi << conciliazione >> e << mediazione >>. La conciliazione, in ambito Penale, è proposta dal Magistrato giudicante in presenza di contrasti bagatellari. Viceversa, la mediazione è una forma di auto-risoluzione del conflitto accettata da entrambi gli antagonisti. Si parla, inoltre, di esito mediato << win – win >> quando le Parti pervengono ad un accordo spontaneo ed auto-diretto, mentre una Mediazione << lose – lose >> consta nell’accettazione di un compromesso proposto e strutturato nei dettagli dal Mediatore.

Secondo buona parte della Criminologia scandinava, la riconciliazione dovrebbe sempre costituire il cardine dell’intero Diritto Penale sostanziale e Penale processuale. LEVY-BRUHL (1968) ha notato che in taluni gruppi sociali << primitivi >>, il disequilibrio recato da un delitto non è sanzionato con la vendetta, privata o pubblica che sia, bensì con la riconciliazione. P.e., in caso di omicidio volontario di una padre di famiglia, alcuni popoli tribali africani impongono al reo di sposare la vedova e di adottare i figli ed i nipoti del defunto. Nelle regioni africane del Mali, esistono i << villaggi penitenziari >> senza muri di cinta e senza guardiani. Si tratta di un << bando >>, ma nel villaggio, benché isolato nel deserto, la vita quotidiana continua senza esagerazioni trattamentali. Anche nella Svizzera romanda preistorica, esistevano forme di Mediazione alternative alla sanzione detentiva, alla tortura od alla pena capitale. Certamente, rimangono difficilmente conciliabili e risolvibili crimini nei quali sia intervenuto l’uso illegittimo della forza fisica o di armi. Il già citato BAKER (2004) asseriva che << nulla è eterno, né il carcere, né le sanzioni formali, né probabilmente lo stesso diritto penale. Comunque, una cosa è certa ed il nostro sistema penale non l’ha ancora capito : non si può garantire la vita mettendo a morte, non si può difendere la libertà imprigionando migliaia di individui, non si può rifiutare la violenza usando altra violenza >>. Trattasi dell’insegnamento proveniente da duemila anni di Cristianesimo. Il vero Cristianesimo occidentale è moderazione, concordia e proporzionalità della pena

 

B I B L I O G R A F I A

 

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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