L’ abolizione del rinnovo dei contratti di tesoreria degli enti locali – art. 23 legge n. 62/2005 – l’ affidamento del servizio mediante procedure selettive –

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L? art. 23 della L. n. 62/2005 , abrogativo dell? ultimo periodo? dell? art. 6, comma 2? L. n. 537/1993, ha eliminato? il rinnovo dei contratti di tesoreria degli enti locali? ed il principio della rinnovabilit? dei contratti sottosoglia , in presenza dei requisiti di generale interesse e di economica convenienza. Ci? comporta? il venir meno del disposto di cui all? art. 210 del T.U.E.L. n. 267/2000 che al comma 1? recita: ?..qualora ricorrano le condizioni di legge, l? ente puo? procedere , per non pi? di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto?. Seppure? detta disposizione potrebbe qualificarsi come? lex specialis non incisa da quella generale di cui all? art. 23 succitato e finanche si potrebbe sostenere che l? abolizione implicita della stessa? non potrebbe intervenire in ragione della cosiddetta clausola di rafforzamento di cui all? art. 1 comma 4? del T.U.E.L. giova, peraltro, rammentare che siffatte obiezioni sono poco convincenti. In primis, la clausola rafforzativa, in quanto introdotta da legge ordinaria, non ha valore cogente? impeditivo rispetto alla valenza di altre leggi di pari grado? in virt? del brocardo per cui lex posterior derogat legi? priori. Parimenti, l? asserita specialit? dell? art. 210 del Testo Unico Enti Locali? ? denegata dalla disposizione stessa di cui trattasi laddove sancisce la possibilit?? del rinnovo dei contratti di tesoreria ricorrendone le condizioni di legge. E seppure? tali condizioni non vengano espressamente acclarate? normativamente, deve fondatamente ritenersi? che essa sia connessa alla esistenza della generale disciplina sottesa e regolatrice della contrattualistica pubblica in punto rinnovo negoziale . Altres?, l? art. 210? ha portata maggiormente restrittiva? rispetto alla pregressa versione dell? art. 6, comma 2?, in quanto limitatrice dei rinnovi eventuali ad uno soltanto escludendone la loro pluralit?.Se le condizioni di legge di cui sopra? o, melius,?? le disposizioni normative disciplinatrici? in via generale dei rinnovi contrattuali, non ricorrano, l? art. 210 succ.? non puo considerarsi operativo? limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo. Alla stessa stregua, un regolamento locale non pu? sancire il rinnovo de quo cos? superando l? abrogazione implicita. La Legge n. 62/2005? ? finalizzata alla inserzione nell? ordinamento giuridico nazionale di principi comunitari ; il ch? si traduce? nel corollario per cui un regolamento locale non potrebbe giammai serbare? l? istituto del rinnovo in quanto oggetto di espunzione ex lege. Il regolamento locale pu? regolamentare le procedure di evidenza pubblica onde individuare il tesoriere? con quelle modalit? rispettose dei principi della concorrenza ed atteso che la tutela della concorrenza ? materia riservata? in via esclusiva alla competenza legislativa statuale, deve escludersi? che la normativa locale possa? derogare? o, comunque, incidere nel merito alla stessa.

Ne consegue che le? P.A. locali? devono avvalersi di procedure selettive di gara per l? affidamento del servizio di tesoreria ?ancorch? limitarsi meramente alla previsione di ipotesi? di servizi analoghi? di cui all? art. 7, comma 2?, lett. f) del D. Lgs. N. 157/1995. Correttamente, peraltro, puo? sostenersi che tale assunto per il servizio di tesoreria , come riferita al concetto di servizio analogo, esige una forzatura di conformazione.? ?

Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

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