Jobs act, come cambiano i rapporti a tempo determinato

Redazione 25/03/14
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 Lilla Laperuta

Dal 21 marzo è in vigore il D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Significative le novità introdotte dal provvedimento in riferimento ai contratti a tempo determinato.

Si consente la stipula di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato senza l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il termine. Si prevede, inoltre,  la possibilità di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi e di consentirne la proroga (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di otto volte. L’apposizione del termine di cui al comma 1 D.Lgs. 368/2001 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato senza ragioni giustificative è collegato ai limiti quantitativi previsti dall’art. 10 del D. Lgs n. 368 del 2001, che affida l’incarico ai CCNL di categoria. L’art. 10 poi contiene anche la seguente disposizione: “Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti  merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e  successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

In materia di apprendistato non è più obbligatoria la forma scritta del piano formativo  prevista ora  esclusivamente per il contratto e per il patto di prova.

Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Si prevede infine  che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, con modalità esclusivamente telematiche.

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