IVA per cassa, chiarimenti nella circolare delle Entrate

Redazione 28/11/12
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Lilla Laperuta

Con circolare 26 novembre 2012, n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento all’istituto disciplinato dall’art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) che ha introdotto nel nostro ordinamento il regime dell’IVA per cassa, cd. “cash accounting”, di cui all’articolo 167-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

Si ricorda che l’istituto come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entrerà in vigore il 1° dicembre2012 e sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’articolo 7 D.L. 185/2008, conv., con L. 2/2009 che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data.

Nella circolare l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine:

a) alle caratteristiche del nuovo regime di liquidazione e agli adempimenti connessi. Si piega che, in sostanza il nuovo regime deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del cessionario/committente è correlato al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente prestatore. Tale deroga opera sia per il soggetto che adotta il cash accounting, il quale può detrarre l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore non quando l’imposta diventa per quest’ultimo esigibile ma solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo, sia per il cessionario/committente che effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash accounting. In questo caso, infatti, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli senza attendere che l’imposta diventi esigibile per il proprio cedente/prestatore;

b) al limite del volume d’affari. Viene precisato che possono entrare nel regime in esame solo i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a due milioni di euro. Tale importo, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non deve essere ragguagliato all’anno. Nel calcolo del limite di volume d’affari richiesto per l’applicabilità della contabilità per cassa, vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni

attive, sia quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume d’affari;

c) al differimento dell’esigibilità e della detrazione. Si afferma che l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”. Il predetto termine di un anno decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione”, da determinare secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Sul punto l’Agenzia precisa poi che nelle ipotesi di fatturazione differita, ad esempio per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione.

Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali.

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