Iva imprenditori: assolto l’evasore che paga prima della sentenza

Redazione 04/10/16
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L’imprenditore che non versa l’Iva dovuta per l’anno di imposta ma che poi paga l’intera somma, compresa di accessori e interessi, prima della sentenza definitiva fa estinguere processo e reato. Non è più necessario, quindi, pagare la somma dovuta prima dell’apertura del dibattimento. A stabilirlo è la terza sezione penale della Corte di Cassazione con l’interessantissima sentenza n. 40314 del 28 settembre 2016.

 

Evasione Iva: cosa si deve fare?

La sentenza n. 40314/2016 della Corte di Cassazione stabilisce che il processo per mancato versamento dell’Iva, anche per somme molto grandi, si ferma se il contribuente sana il debito nei confronti del Fisco pagando l’intera somma dovuta e i relativi interessi prima della sentenza definitiva.

Chi, in altre parole, provvede a riparare le conseguenze del reato di evasione viene “premiato” con l’estinzione del reato. Come si legge nel testo della sentenza, mentre la “meritevolezza di pena” del contribuente rimane inalterata, l’effettivo “bisogno di pena” (ovvero la necessità di somministrare la pena) viene meno. Questo in base a una nuova interpretazione del Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.

 

Evasioni Iva: quali sono le conseguenze?

L’art. 10ter del D. Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 158/2015, prevede “la reclusione da sei mesi a due anni” per chiunque non versa l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale “per un ammontare superiore a euro 250mila”.

L’art. 13 del D. Lgs., tuttavia, come modificato nel 2015 in pieno periodo di crisi finanziaria, stabilisce che il reato non è punibile se i debiti tributari, compresi interessi e sanzioni amministrative, sono pagati dal contribuente “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.

Dal 2015, dunque, non è più punibile chi salda l’intero debito prima del dibattimento.

 

La riforma è valida anche per il 2015?

La sentenza n. 40314/2016 della Cassazione è particolarmente importante anche perché estende l’efficacia della nuova interpretazione a tutti i processi già pendenti al 22 ottobre 2015 (la data di entrata in vigore del D. L.gs. 158/2015).

Gli Ermellini hanno infatti stabilito che “nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015” deve ritenersi che l’imputato sia “nella medesima situazione giuridica che fonda […] l’efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità”.

 

All’Italia la maglia nera dell’evasione

Forse in parte anche a causa della perdurante crisi economica, l’Italia fa registrare il numero assoluto più alto di evasori Iva in Europa, con una cifra intorno ai 36,9 miliardi di euro. Le nuove norme sull’Iva introdotte nel 2015, e in ultimo anche l’interpretazione estensiva della Cassazione, si inseriscono in un quadro di collaborazione con gli imprenditori in crisi e recupero delle somme “scomparse”. Il procedimento, pare, sta funzionando: per quanto le cifre restino molto alte, nel 2016 l’evasione Iva è calata rispetto all’anno precedente.

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