Istituzione delle Città metropolitane: il Governo ci riprova con i referendum

Redazione 02/08/11
Scarica PDF Stampa

Città metropolitane: le eterne incompiute dell’ordinamento italiano. Per la prima volta sono comparse in un atto ufficiale della Repubblica oltre vent’anni fa (L. 142/1990) e nonostante i due decenni trascorsi ancora nessuno le ha ancora viste. Eppure in questi anni hanno anche avuto un esplicito riconoscimento a livello costituzionale (si veda l’art. 114 Cost.).

Ora il Governo ci riprova a dare una scossa alle procedure per la loro istituzione, partendo questa volta dal basso. Nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 luglio è stato approvato uno specifico regolamento che disciplina l’iniziativa per l’istituzione di tali enti. Per capire l’origine di questo provvedimento bisogna far riferimento alla L. 42/2009 (la legge sul federalismo fiscale) che, allo scopo di superare gli ostacoli finora riscontrati nella creazione delle Città metropolitane, all’art. 23 ha previsto che l’iniziativa per la loro istituzione possa essere promossa:

a) dal Comune capoluogo, congiuntamente alla Provincia;

b) dal Comune capoluogo, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei Comuni della Provincia interessata che rappresentino, unitamente al Co­mune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;

c) dalla Provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei Comuni della Provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento del­la popolazione.

Per quanto riguarda Roma Capitale, la richiesta di referendum sulla proposta di istituzione della città metropolitana di Roma spetta a Roma Capitale congiuntamente alla Provincia di Roma.

Sulla proposta, previa acquisizione del parere della Regione da espri­mere entro 90 giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della Pro­vincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della Regione è favorevole o non è espresso; qualora fosse negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

Nei 17 articoli del provvedimento varato dal Governo sono disciplinati tutti gli aspetti relativi allo svolgimento di tali consultazioni referendarie. Soggetti cui spetta l’iniziativa referendaria, individuazione degli enti locali proponenti e forma delle deliberazioni consiliari, struttura del quesito, deposito della richiesta e acquisizione del parere regionale (articoli da 1 a 5). I successivi articoli, invece, riguardano le modalità di svolgimento della consultazione: costituzione e di funzionamento, presso la Corte di Cassazione, dell’Ufficio centrale per il referendum (art. 6), esame della richiesta referendaria da parte dell’Ufficio centrale per il referendum (art. 7), indizione del referendum ed elettorato attivo (art. 8), schede e modalità di voto (art. 9), uffici di sezione per il referendum (art. 10), costituzione e adempimenti dell’ufficio provinciale per il referendum (art. 11), adempimenti dell’Ufficio centrale per il referendum e proclamazione dei risultati (art. 12), pubblicazione degli stessi (art. 13).

Lo schema di regolamento si chiude con l’individuazione dei criteri per l’imputazione e il riparto delle spese (art. 15), la disciplina della propaganda (art. 15) e il richiamo ad altre norme applicabili (art. 16).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento