Istituti di moneta elettronica: approvato il decreto sull’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività svolta

Redazione 11/04/12
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Anna Costagliola

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta dello scorso 6 aprile un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2009/110/CE su avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica. Detta direttiva si inserisce in un più ampio processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti, finalizzato ad accrescere la concorrenza in tale settore, ampliando il novero dei prestatori dei servizi di pagamento e favorendo l’accesso al pubblico. In questa direzione, il nostro legislatore, con il D.Lgs. 11/2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD), ha già previsto l’introduzione di una nuova figura di intermediari, gli istituti di pagamento (IP), che, accanto alle banche e agli istituti di moneta elettronica, sono abilitati a prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione europea.

Le nuove norme proposte mirano ora, attraverso alcune modifiche al Testo Unico bancario (D.Lgs. 385/1993), ad adeguare la disciplina degli istituti di moneta elettronica a quella degli istituti di pagamento di cui al menzionato D.Lgs. 11/2010, predisponendo un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari che operano nel settore dei pagamenti, al fine di eliminare gli ostacoli all’entrata sul mercato dei servizi di pagamento e agevolare l’avvio e l’esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica.

Lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo opera in una triplice direzione:

a) introduce una nuova definizione di «moneta elettronica» che, più ampia della precedente e tecnicamente neutra (prescinde dallo strumento utilizzato per la registrazione del valore monetario), è volta a favorire l’innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato ma anche quelli che saranno sviluppati in futuro. La nuova definizione, infatti, vale a coprire tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento.

La stessa definizione individua gli strumenti e le operazioni che non sono da considerarsi moneta elettronica e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. Per effetto di tale previsione non rientrano nella riserva di attività in materia di moneta elettronica l’emissione di strumenti a spendibilità limitata, ovvero che consentano di effettuare operazioni di pagamento mediante dispositivi di telecomunicazione per l’acquisito di beni o servizi digitali;

b) individua i soggetti ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica, precisando i confini dell’attività riservata. In particolare, l’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica (cd. IMEL) autorizzati dalla Banca d’Italia ed iscritti in apposito albo. Possono inoltre emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. Alla stregua della nuova normativa, pertanto, è consentito ai soggetti pubblici indicati emettere moneta elettronica solo se le disposizioni di settore che li disciplinano consentano tale forma di operatività; in difetto di una tale previsione anche i soggetti di natura pubblica dovranno costituire un IMEL per svolgere la relativa attività;

c) introduce nuove forme di tutela del consumatore rappresentate, ad esempio, dalla possibilità del rimborso della moneta versata in ogni momento e al valore nominale, ovvero dalla specifica previsione delle modalità di tutela dei fondi ricevuti dagli IMEL a fronte dell’emissione di moneta elettronica, escludendosi azioni da parte dei creditori dell’istituto di moneta elettronica o nell’interesse degli stessi, sia quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate.

Quanto alla disciplina del diritto al rimborso, la nuova disposizione interviene ad integrare l’attuale assetto normativo che, in linea con le previsioni della previgente direttiva IMEL 2000/46/CE, stabiliva il solo principio del rimborso al valore nominale della moneta elettronica. La stessa disposizione assoggetta inoltre espressamente il diritto al rimborso al termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 c.c., allo scopo evidente di neutralizzare la prassi sinora adottata da numerosi emittenti – IMEL e banche – di prevedere, mediante clausole ad hoc, l’estinzione del diritto al rimborso del valore monetario residuo trascorsi 12 mesi dalla scadenza del rapporto, con conseguente diritto dell’emittente di moneta elettronica di trattenere le relative somme.

In definitiva, la nuova disciplina tracciata dallo schema di decreto adottato dal Governo tende a conferire, tra i soggetti non bancari, un ruolo privilegiato nella emissione di moneta elettronica agli IMEL, i quali si collocano a pieno titolo tra i prestatori di servizi di pagamento, essendo abilitati all’esercizio di tutti i servizi di pagamento, senza necessità di apposita autorizzazione. Ciò implica che, a differenza degli istituti di pagamento per i quali è richiesta una specifica autorizzazione per ciascun servizio di pagamento che intendano prestare, l’autorizzazione degli IMEL è omnicomprensiva e riguarda, quindi, oltre la moneta elettronica, tutti i servizi di pagamento.

Peraltro, novità di rilievo della nuova normativa è rappresentata dal venir meno anche per gli istituti di moneta elettronica, analogamente a quanto già previsto per gli istituti di pagamento, della esclusività dell’oggetto sociale quale condizione per ottenere l’autorizzazione della Banca d’Italia all’esercizio dell’ emissione di moneta elettronica e della prestazione dei servizi di pagamento. Si consente, infatti, agli IMEL di esercitare contestualmente anche altre attività imprenditoriali (cd. IMEL «ibridi»), a patto che sia garantita la costituzione di un patrimonio destinato per l’attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, nonché siano individuati uno o più soggetti responsabili di detto patrimonio. È fatta slava, in ogni caso, la facoltà rimessa alla Banca d’Italia, quando lo ritenga opportuno per garantire la solidità finanziaria dell’istituto di moneta elettronica ovvero per assicurare l’esercizio effettivo della vigilanza, di chiedere la costituzione di una società separata, che svolga esclusivamente l’attività di emissione di moneta elettronica.

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