Isopensione: lo scivolo pensionistico slitta al 2026

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L’articolo 9, comma 5-bis della legge 24 febbraio 2023, di conversione del decreto-legge cd. milleproroghe, introdotto in sede di conversione al Senato, proroga sino al 2026 la possibilità, già prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (cd. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.

Indice

1. L’istituto dell’isopensione


Introdotto dall’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge n. 92 del 2012, ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nelle ipotesi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani. In detti casi, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, a condizione che i lavoratori interessati dall’esodo raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale ultimo termine è stato elevato a 7 anni per il triennio 2018-2020 in virtù della legge di bilancio per l’anno 2018 (articolo 1, comma 160, Legge n. 205 del 2017) e in seguito esteso sino al 2023 a opera della legge di bilancio per l’anno 2021 (articolo 1, comma 345, Legge n. 178 del 2020). Con riferimento a tale ultima proroga, prevista dalla richiamata legge di bilancio per il 2021, l’INPS, tramite il messaggio n. 227 del 2021, aveva precisato che l’ultima decorrenza ammessa per il trattamento pensionistico anticipato in oggetto era il 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023. Il tutto senza considerare lo slittamento in seguito disposto in sede di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022.

2. Il testo dell’articolo 9, comma 5-bis del Milleproroghe


Il comma 5 bis dell’articolo 9 del decreto-legge cd. Milleproroghe (n. 198 del 2022), come convertito dalla legge n. 14 del 2022, recita testualmente: “All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “al periodo 2018-2023” sono sostituite dalle seguenti: “al periodo 2018-2026”. Pertanto, a seguito di detta novella in vigore dal 28 febbraio 2023, l’articolo 1, comma 160, della Legge di bilancio per l’anno 2018, rubricato “Esodo anticipato per lavoratori anziani – Isopensione”, statuisce che “Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2026 il periodo di quattro anni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni”.

Avv. Biarella Laura

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