L’interrogatorio di garanzia deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: mancata trasmissione al Tribunale del verbale dell’interrogatorio reso dall’indagato a norma dell’art. 294, cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame di Firenze confermava nei confronti di un indagato la custodia cautelare in carcere per il delitto di detenzione a fini di cessione di oltre settantasette chilogrammi lordi di hashish, trasportati all’interno dell’autovettura da lui guidata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., e la conseguente inefficacia della misura cautelare in atto, a norma del successivo comma 10, per non essere stato trasmesso al Tribunale il verbale dell’interrogatorio reso dall’indagato a norma dell’art. 294, cod. proc. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294, cod. proc. pen.[1], deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.[2], impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse; e detta valenza dell’atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, dev’essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame (così, tra altre, Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019).
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3. Conclusioni: l’interrogatorio di garanzia deve essere annoverato tra gli elementi favorevoli sopravvenuti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’interrogatorio di garanzia deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti.
Si fornisce difatti una risposta (in parte) positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’interrogatorio di garanzia, ai sensi dell’art. 294 c.p.p., è incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti che, secondo l’art. 309, comma 5, c.p.p., devono essere trasmessi al Tribunale del riesame, solo se contengono elementi oggettivamente favorevoli all’indagato e non si limitano alla contestazione delle accuse e sempreché la parte specifichi nel ricorso al Tribunale del riesame la valenza favorevole dell’atto, che può comportare la revoca della misura cautelare.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di correttamente appurare quando tale interrogatorio possa reputarsi un elemento favorevole sopravvenuto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater, oppure nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis . Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate. 1-ter . L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65.Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice. 6- bis . Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio”.
[2] Secondo cui: “Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater”, cod. proc. pen..
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