Il giudice può correggere un errore di diritto, in sede di incidente di esecuzione, se la questione è stata devoluta ai giudici dell’impugnazione con i mezzi di gravame previsti dalla legge? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
- 1. La questione: violazione di legge in relazione agli artt. 670 e 624 cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il giudice non può correggere un errore di diritto in incidente di esecuzione se la questione è stata devoluta ai giudici dell’impugnazione con i mezzi di gravame previsti dalla legge
1. La questione: violazione di legge in relazione agli artt. 670 e 624 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile un’istanza proposta volta a fare dichiarare inefficace un titolo esecutivo in relazione ad un capo di imputazione oggetto di una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, che deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 670 e 624 cod. proc. pen.. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in «sede di incidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge» (Sez. 1, n. 43268 del 04/07/2018).
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3. Conclusioni: il giudice non può correggere un errore di diritto in incidente di esecuzione se la questione è stata devoluta ai giudici dell’impugnazione con i mezzi di gravame previsti dalla legge
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il giudice può correggere un errore di diritto, in sede di incidente di esecuzione, se la questione è stata devoluta ai giudici dell’impugnazione con i mezzi di gravame previsti dalla legge.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in sede di incidente di esecuzione, il giudice non può correggere un errore di diritto riguardante la legalità del trattamento sanzionatorio se la questione è già stata devoluta ai giudici dell’impugnazione tramite i mezzi di gravame previsti dalla legge.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, chiedere una correzione di siffatto tipo in relazione ad un caso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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