Interposizione nelle prestazioni di lavoro e licenziamento: chiarimenti del Ministero

Redazione 02/04/14
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 12 del 25 marzo 2014, il Ministero del lavoro ha dato esito alla richiesta di chiarimenti avanzata da Assotrasporti (Associazione Nazionale Sindacati dei Trasporti e dei Servizi), in ordine alla “estensione” del termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni (termine così ridotto dal successivo art. 1, comma 38, L. n. 92/2012) per il deposito del ricorso, ad “ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

Il Ministero ha precisato che, con riguardo alla somministrazione irregolare, l’art. 27 citato prevede la possibilità di ottenere, da parte del lavoratore, un provvedimento giudiziale di natura costitutiva di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione.

In caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che l’eventuale licenziamento intimato da quest’ultimo è inesistente giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere in ogni tempo, salva la prescrizione estintiva, il rapporto costituitosi ex lege con l’interponente.

“Per tutte le ipotesi il lavoratore, – chiarisce il Ministero – nel chiedere la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro nei confronti dell’utilizzatore, deve provare in via giudiziale la sussistenza degli elementi di irregolarità della somministrazione e di non genuinità e illegittimità dei contratti di appalto e distacco e contestualmente l’illegittimità del licenziamento.

Con riferimento al dies a quo per la decorrenza dell’enunciato termine di 60 giorni per la relativa impugnazione, occorre distinguere l’ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto.

Nel caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei motivi, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione medesima.

Di contro, in caso di licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace, nel qual caso non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto. In tal caso, essendo il licenziamento tamquam non esset, il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni”.

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