Intercettazioni telefoniche: se registro l’interlocutore a sua insaputa, cosa rischio?

Redazione 05/05/17
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Quante volte avremmo voluto o abbiamo effettivamente registrato la telefonata tenuta con un soggetto di cui non ci fidavamo? Ciascuno di noi avrà almeno una volta nella vita avuto il dubbio sulla liceità della registrazione vocale di una conversazione, svoltasi totalmente all’insaputa dell’interlocutore.

Infatti, convinzione diffusa fino ad ora è stata quella in virtù della quale sia illegale registrare clandestinamente personali considerazioni dell’altro, soprattutto di un terzo. In particolare, vista l’illegalità del comportamento, si riteneva che il contenuto conseguito fosse del tutto inutilizzabile in sede di giudizio, e che quindi non avrebbe potuto costituire prova di alcuna condotta altrui.

 

La registrazione telefonica fa prova?

La rivoluzione arriva dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 5259 del 1° marzo 2017, ha ribaltato l’orientamento consolidatosi negli anni addietro tra la generalità dei consociati.

In particolare, è stato affermato che registrare la conversazione tenuta con un soggetto terzo è lecito: non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione o nulla osta di polizia o magistratura, infatti, per procedere a cristallizzare quanto detto da un soggetto in un nastro magnetico. E ciò è ammissibile anche qualora il registrato sia ignaro dell’intento altrui.

 

Riproduzioni meccaniche: l’articolo 2712 c.c.

Il contenuto di quest’ordinanza ha dell’incredibile. E se possibile, c’è di più: il contenuto della registrazione clandestinamente effettuata può essere utilizzato in giudizio, in sede civilistica, come fonte di prova.

L’articolo grazie al quale si è riusciti a rendere lecita la condotta de qua, è il 2712 del codice civile, che recita quanto segue: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Se ne deducono le modalità con cui si potranno utilizzare le registrazioni private in sede processuale, a pena della loro illiceità. Innanzitutto, affinchè costituisca fonte di prova, il soggetto contro il quale le stesse sono allegate agli atti non deve disconoscerle.

 

Disconoscere una riproduzione meccanica: che cosa significa?

Disconoscere una riproduzione meccanica significa contestare la sua provenienza o l’integrità del suo contenuto. Questa clausola di salvaguardia deriva dalla consapevolezza che, al giorno d’oggi, sono numerose le tecnologie alla mercè dei più con cui è possibile alterare e mistificare una fotografia, una registrazione, una videoregistrazione.

Inoltre, la conversazione registrata e portata come prova dalla parte di causa non può rappresentare contenuti personali appartenenti a soggetti estranei alla controversia, stando anche a quanto affermato da Cass. civ., Sez. VI, 11 settembre 1996, n. 8219. Anzi, una delle parti soggetto della stessa deve necessariamente essere anche l’attore o il convenuto.

Ammettendo che siano rispettati questi canoni, la registrazione di conversazioni, anche all’insaputa del soggetto registrato, è legale e ammissibile anche come fonte di prova nel processo civile.

 

Sabina Grossi

Redazione

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