Intercettazioni telefoniche: il p.m. non puo’ integrare il decreto successivamente all’inizio delle operazioni

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La motivazione del decreto del pubblico ministero in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di autorizzazione alla utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica deve intervenire prima della esecuzione delle operazioni captative; il pubblico ministero può rendere la relativa motivazione, o integrarla, anche in un momento successivo a quello in cui abbia, eventualmente, disposto l’esecuzione delle operazioni, ma comunque sempre ed in ogni caso prima che le operazioni medesime vengano eseguite. Non è inoltre consentito al giudice di emendare il decreto del pubblico ministero sostituendosi a lui nel rendere una motivazione non data dall’inquirente o di integrarla, appropriandosi di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica.
 
Con la massima in commento, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione prendono posizione in ordine alla possibilità o meno, da parte dell’organo inquirente, di poter integrare la motivazione del provvedimento dispositivo di intercettazioni telefoniche e/o ambientali, in un momento successivo a quello di inizio delle operazioni medesime, oltre che ad utilizzare impianti diversi da quelli in dotazione al suo ufficio.
Altra sezione della Corte infatti, ha statuito che il relativo decreto motivato in epoca posteriore a quello emesso originariamente d’urgenza dal P.M., può comunque valere come integrazione e precisazione del precedente, di modo che l’emissione dello stesso prima del concreto utilizzo delle risultanze delle operazioni intercettive, appare capace in ogni caso di garantire le esigenze di controllo da parte del giudice e quelle dell’interessato di preventivamente prendere cognizione delle ragioni assunte come deroga alla previsione generale (cfr.Cass.pen.sez.IV, 21 giugno 2004, n.34181).
Peraltro, secondo una differente posizione giurisprudenziale si deve senza meno giudicare come inammissibile una qualunque integrazione successiva, atteso che sia le circostanze fattuali che le formalità previste dalla legge in materia di intercettazioni, rappresentano delle condizioni ineludibili per l’utilizzazione processuale degli esiti delle intercettazioni (cfr.Cass.pen.sez.VI, 18 maggio 1994, n.9760), in quanto il bilanciamento fra i due interessi costituzionali coperti dall’art.15 Cost. prevede, da una parte, l’inviolabilità della libertà e segretezza delle comunicazioni e, dall’altra, eventuali limitazioni con atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie di legge (cfr.Cass.pen.sez.I, 7 ottobre 1997, n.11077) al fine di rendere sicuri che si proceda all’effettuazione delle sole intercettazioni autorizzate, entro i limiti previsti e con prassi applicative tali da poter evitare elusioni o abusi (cfr.Cass.pen.sez.I, 17 gennaio 2003, n.4762), non essendosi in grado di poter sostenere un efficacia sanante, ma soltanto della possibilità di rendere legittime le future operazioni (cfr.Cass.sez.VI, 11 ottobre 2004, n.43169).
In merito giova rilevare che sia le Sezioni Unite che la Consulta si sono già pronunciate in senso analogo (cfr.Cass.S.U. 21 giugno 2000, Primavera; 31 ottobre 2001, Policastro; 26 novembre 2003, n.919 e Corte Cost.16 dicembre 1992, n.81; Corte Cost.7 aprile 2004, n.275), giungendo ad affermare che ogni limitazione apportata al diritto alla riservatezza deve sempre essere legittimato da un provvedimento motivato del giudice, di modo che a tale necessaria garanzia non potranno essere sottratte nemmeno le modalità applicative delle intercettazioni autorizzate.
La sentenza n.2737 delle S.U. che qui si commenta, ha inteso aderire pienamente a tali ultimi orientamenti, in quanto solamente un decreto motivato può ritenersi capace di rendere legittima l’attività di intercettazione, di per sé altamente invasiva della segretezza, e ciò solamente qualora la sua emissione intervenga prima che l’attività venga concretamente posta in essere.
Da ciò consegue, secondo la Corte, l’inutilizzabilità processuale delle intercettazioni eseguite anteriormente all’emissione del decreto motivato da parte del pubblico ministero.
L’organo dell’accusa infatti, potrà anche integrare in un secondo momento il decreto di intercettazione con la relativa motivazione delle ragioni per cui egli ha disposto l’attività captativa, ma dovrà comunque farlo, perché i relativi risultati possano considerarsi utilizzabili processualmente, prima di dare inizio concreto alle operazioni.
La Corte poi si spinge oltre, giungendo altresì ad affermare con decisione che nemmeno è possibile per il giudice di “surrogarsi al potere discrezionale dell’organo inquirente e di esplicitare e far propri profili motivazionali e giustificativi che appartengono solo alla sfera di delibazione e discrezionalità della parte pubblica”.
 

Avv. Buzzoni Alessandro

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