Intercettazioni, cosa prevede la nuova disciplina?

Redazione 01/02/18
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La necessaria tutela della riservatezza

Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216(6 ) con l’art. 2 interviene sul codice di procedura penale per dare attuazione ai criteri di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche; trattasi dei criteri previsti alla lettera a) del comma 84 dell’articolo 1 della l. 103/2017, in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.
In primo luogo la tutela della riservatezza è riferita alle comunicazioni del difensore con il proprio assistito.

L’art. 1 comma 84 lett. a) così esordisce: a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito. L’articolo 103 del codice di procedura penale già poneva al comma 5 il divieto di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, come da previsione di cui al comma 7 del medesimo art. 103. Di fatto, però, se il difensore non è direttamente intercettabile non è infrequente che egli sia coinvolto nell’attività di ascolto, legittimamente eseguita, in via occasionale; intercettando l’utenza dell’indagato ben può verificarsi che si registrano i colloqui da questi avuti con il difensore.

Le intercettazioni c.d. “ambientali” nelle indagini per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Va dato atto che il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (21) ha previsto regole particolari nel caso di intercettazioni tra presenti (le c.d. Ambientali) nelle indagini per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Il legislatore delegato è intervenuto consentendo l’accesso alle intercettazioni (ordinarie ed ambientali), nei casi già previsti dalla legge (articolo 266, lettera b), c.p.p. e cioè delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni) (22) – sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini, e soprattutto – ai fini che qui interessano – stabilendo che quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti, nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa.

La documentazione, l’ostensione e la trascrizione dopo il d.lgs. 216/2017

Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216(97) è intervenuto sul codice di procedura penale per dare attuazione ai criteri di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche.
In primo luogo la novella, con l’articolo 2, stabilisce che l’eventuale coinvolgimento del difensore non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni. In particolare la riforma aggiunge
un periodo al comma 7 dell’art. 103 per specificare che – fermo il suddetto divieto di utilizzazione – quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente.

Di esse è conservata esclusivamente traccia mediante indicazione della data, dell’ora e del dispositivo in cui è intervenuta, anche e soprattutto in vista della futura distruzione, secondo quanto disposto dal codice di procedura penale per le intercettazioni inutilizzabili(98). Sempre l’art. 2 del decreto vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle
concernenti dati personali sensibili. A tale scopo l’art. 2 della novella interviene sul testo del citato articolo 268 c.p.p., introducendo il comma 2-bis, che vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali definiti sensibili dalla legge, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione risulta essere intervenuta.

I presenti contributi sono tratti da

Il nuovo regolamento privacy

Aggiornato con lo schema di decreto  per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni UE (approvato in CdM il 21 marzo 2018)La data del 25 maggio 2018 segna l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 ma non fuga dubbi interpretativi e di ordine pratico della nuova disciplina. Strutturato in forma di quesiti, il testo, in oltre 200 domande e risposte, esplica termini, modalità e obblighi derivanti dalla nuova disciplina, con qualche anticipazione su aspetti di rilievo contenuti nello schema di decreto legislativo recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento. Completa il volume l’appendice normativa contenente i “considerando” e l’intero Regolamento.CARLO NOCERAAvvocato in Roma, dopo avere maturato un’esperienza accademica di oltre un lustro in “Diritto dell’informazione e della comunicazione” si occupa da diversi anni di questioni legali in materia di trattamento e protezione dei dati personali e di reati informatici. Collabora stabilmente con i più prestigiosi quotidiani giuridico-economici e svolge assidua attività di formazione per primarie Società di formazione nonché per Ordini professionali ed Enti istituzionali.

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