Inquadramento nella qualifica funzionale con retrodatazione alla data di immissione dei vincitori del concorso (Cons. St. n. 48/2012)

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Massima

La domanda risarcitoria, ex art. 112, comma 4, del codice del processo amministrativo (per il mancato introito delle differenze retributive e perdita di chance) deve essere proposta in primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30 c.p.a. 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici del Consiglio di Stato, hanno avuto modo di precisare che la domanda risarcitoria proposta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 112 del codice del processo amministrativo (1) , relativa al mancato introito delle differenze retributive nonché per la perdita di chance (2) poiché priva del rapporto di connessione con una domanda (corrispondente) di ottemperanza (3) non può essere ammissibile in tale fase, e deve, quindi, essere proposta in primo grado al TAR.

Nella sentenza de qua il Consiglio di Stato, ricordando precedente giurisprudenza sul tema (4) hanno affermato che l’inquadramento “nella V qualifica funzionale con retrodatazione alla data di immissione dei vincitori del concorso, occorre rifarsi a consolidati principi per cui l’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento giurisdizionale di illegittimi provvedimenti di esclusione da procedure concorsuali comporta la restitutio in integrum per quanto attiene agli effetti giuridici, mentre , quanto agli effetti economici, osta al riconoscimento della loro retroattività il principio di corrispettività delle prestazioni delle parti”.

 

2. Conclusioni 

 

Nella sentenza che qui si annota i giudici, con precedenti richiami giurisprudenziali (5), ribadiscono che  “l’art. 112, comma 4 citato, fa senza dubbio riferimento ad una “connessione” che non opera solo sul piano dell’astratta “causa petendi” propria del giudizio di merito “presupposto”, ma proprio sulla riconoscibilità ed attuale pendenza di una domanda “principale” tesa alla “ottemperanza”, autonomamente idonea ad instaurare il giudizio di esecuzione; deve cioè riscontrarsi la simultanea domanda, corredata da un interesse concreto ed attuale, avente ad oggetto una “ottemperanza”, cioè l’espletamento di una fase dell’azione amministrativa strettamente dipendente dalle statuizioni del giudicato (che ne predica la doverosità per l’Amministrazione intimata). In assenza di una tale domanda, espressamente prospettata ed effettivamente ammissibile, non opera la concreta connessione che consente di introdurre la pretesa risarcitoria all’interno del rito “speciale” di cui all’art. 112 medesimo.”

Si legge ancora testualmente nella sentenza in oggetto che  “il codice ha recepito l’indirizzo minoritario che ammetteva la proposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei danni discendenti dall’originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, a condizione, inter alios, che venisse introdotta davanti al TAR per evitare la violazione del principio del doppio grado di giudizio.

Tale assunto è sostenuto sia dall’esegesi letterale che da quella storica ed è conforme alla sistematica del codice stesso di cui l’art. 112, nel prescrivere lo svolgimento del giudizio “nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”, risulta consentire la “connessione” fra la domanda di esecuzione e quella risarcitoria solo all’applicazione del rito ordinario improntato al principio del doppio grado di giudizio” (6).

 

 

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Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

 

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(1)   Comma 4.
(2)   Relativa a pretese risarcitorie radicate nella originaria illegittimità dell’atto stesso espresse nelle domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio di merito (non oggetto di specifiche statuizioni contenute nel giudicato da eseguire).
(3)   In violazione del principio del doppio grado di giudizio.
(4)   Cfr. Cons. St. sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5426; Cons. St., sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4263.
(5)   Cfr. sul punto Cons. Giust. Amm., 19 maggio 2011, n. 393.
(6)   Cfr. Cons. st., sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332; ancora Cons. St., sez. III, 5.5.2011, n. 2693.

Sentenza collegata

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