Infrazioni al CdS: lo stato di necessità esclude la responsabilità ex art. 4 Legge 689/81

Scarica PDF Stampa
Lo ha affermato con la sentenza in commento il GdP di Galatina che affrontando anhe le ulteriori censure ha enucleato importanti principi in materia di circolazione stradale e rilevazione delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche (in particolare tramite telelaser).
Per il Giudice salentino, infatti, il verbale impugnato, elevato per eccesso di velocità, va annullato essendo stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall’Ospedale di Scorrano, in cui si legge che il giorno della contestazione di cui al verbale impugnato il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva.
Per il GdP il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utillizzato dagli Agenti accertatori. Secondo il Giudice, infatti, le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada.
Inoltre, per il GdP il verbale è da annullare per un ulteriore motivo: non vi è prova in atti che il Telelaser utilizzato sia stato regolrmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a "metrologia legale", dall’utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici.
Sempre per il giudicante non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumeutazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti e in linea con la normativa europea, i cosiddetti centri SIT (i quali sono depositari delle grandezze metrologiche).
Pertanto, ha concluso il GdP, la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto.
 
Avv. ******* matranga
 
 
 
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GALATINA 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Galatina, nella persona dell’A.vv, ***************, ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile, REG. 216/2002,prornossa da:
 
………….   rappresentato e difeso dall’Avv. *****************
                Ricorrente
 
Contro:
 
Ministero dell’interno: rappresentato e difeso dall’A vvocatura Disrettuale dello Stato di Lecce
                Resistente
 
Svolgimento del processo
 
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. ……..residente in          Lecce, alla via       ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell’Avv. ***************** dal quale è rappresentato e difeso, proponeva ricorso dinanzi a Questo Giudice di Pace, avverso il verbale di accertamento di violazione elevato dalla Polizia Stradale di Lecce in data ……….. con il quale veniva immediatamente contestata la violazione della norma del C.d.S. di cui all’axt. 142 comma 9, poiché a bordo dell’autovettura tg…………, il conducente dallo stesso, circolava in località *******, alla velocità dì km/h… eccedendo di……..Km/h il limite massimo di velocità stabilito in ….. Km/h.
Eccepiva il ricorrente la nullità del verbale di contestazione per "lo stato di necessità; omessa segnalazione preventiva circa la presenza di dispositivi dì rilevamento elettronico della velocità; manifesta lesione deli’art. 3 e 24 della Cost.; inidoneità della sfrumentazione tecnico di rilevameno Telelaser; mancato riferimento sul verbale di accertamento di infrazione della foto contenente la prova: della avvenuta violazione dell’art. 142, comma 9°;. mancanza dì prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, carenza dei requisiti metrologici legali dell’apparecchiatura.
Il Ministero dell’interno depositava in data 03 6 2008 documentazione presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Galatina.
Istruita la causa con i mezzi istruttori in atti, e precisate le conclusioni in udienza.
 
Motivi dala Decisione
 
L’opposizione avverso il verbale di contestazione va accolta in quanto fondata.
Invero, ritiene Questo Giudice prevalente, su ogni altra eccezione, quella relativa alla stato di necessità che esclude la responsabilità ex art. 4 Legge 689/81.
Ed infatti, è stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall’Ospedale di Scorrano, in cui si legge che il Sig………. in data 28 01 08 (coincidente con la data della contestazione di cui al verbale impugnato) si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva.
In ogni caso il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utilizzato dagli Agenti accertatori. Le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada.
lnoltre non vi è prova in atti che il Telelaser utilizzato sia stato regolrmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a "metrologia legale", dall’utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici.
Non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumeutazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti e in linea con la normativa europea, i cosiddetti centri SIT (i quali sono depositari delle grandezze metrologiche individuate con DM n. 591).
Di conseguenza, la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto. Da qui l’illegittimità della procedura amministrativa sanzionatoria attivata sfociata nel verbale oggi impugnato.
La domanda va accolta, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese.
 
P.Q.M.
 
Il Giudice di Pace di Galatina, accolte le conclusioni rassegnate oralmente; ritenute fondate le sue deduzioni; definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione,
 
ANNULLA
 
Il verbale 700005553511 emesso dalla Polizia Stradale di Lecce il 28.01.2008.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Sentenza esecutiva per legge
Galatina lì oggi 9.20.08

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento