Informazione fornita dai media rispetto a procedimenti penali – Consiglio d’Europa, Raccomandazione n. R (2003) 13 del Consiglio dei Ministri.

Normativa 19/07/07
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Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali n. 178 del 14 – 20 luglio 2003 
 
Mass media e procedimenti penali
Per il Consiglio d’Europa occorre bilanciare diritto di cronaca e tutela della privacy
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha approvato lo scorso 10 luglio una Dichiarazione ed una Raccomandazione (R(2003)13) relative all’informazione fornita dai media rispetto a procedimenti penali. 
La Dichiarazione ricorda alcuni principi fondamentali in materia, fra il quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica, il diritto ad avere un giusto processo, ma anche la tutela della vita privata e familiare, ed invita gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto da parte dei media dei principi stabiliti nella Raccomandazione (2003)13. Ciò comporta, in particolare, l’esigenza di tutelare dignità, sicurezza e privacy di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale (imputati, vittime, familiari, testimoni) ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, soprattutto qualora si tratti di minori.
La Raccomandazione elenca in 18 punti quelli che, a giudizio del Consiglio d’Europa, devono essere i principi ispiratori dell’attività giornalistica in rapporto ai procedimenti penali. I Ministri tentano un bilanciamento fra diritti di rango paritario, quali il diritto di cronaca e il diritto alla privacy, entrambi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ribaditi in numerosi atti anche da parte del Consiglio d’Europa. Da un lato si riconosce, infatti, il diritto del pubblico ad essere informato adeguatamente attraverso i media e il diritto dei giornalisti di ottenere informazioni accurate e di accedere liberamente alle aule giudiziarie disponendo di indicazioni precise sul calendario delle udienze, la formulazione di atti di accusa, ed altri elementi essenziali ai fini della cronaca giudiziaria. Dall’altro, si ricorda che i media hanno il dovere di rispettare la privacy delle persone coinvolte in procedimenti penali (Principio 8), soprattutto se si tratta di minori o di soggetti comunque “vulnerabili” nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. Ciò comporta anche la necessità di tenere conto delle possibili conseguenze derivanti dalla rivelazione di informazioni che consentano l’identificazione di tali categorie di persone. Per lo stesso motivo, viene giudicato inopportuno effettuare servizi in diretta o registrazioni nelle aule giudiziarie senza specifica autorizzazione, proprio per evitare influenze indebite sulle parti processuali.
Degne di nota sono, in particolare, due disposizioni relative alla tutela dei testimoni e al cosiddetto “diritto all’oblio”. Il Comitato dei Ministri raccomanda, infatti, di non rivelare l’identità dei testimoni in un procedimento penale senza il loro consenso preventivo: naturalmente l’inopportunità si trasforma in divieto se la notizia può metterne a rischio la vita o la sicurezza (Principio 16).  Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, inoltre, di avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell’istituto di detenzione (Principio 17).
Infine, il diritto alla privacy previsto dall’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sopra citato, viene esteso fino a ricomprendere il dovere di tutelare l’identità di chiunque abbia scontato una condanna giudiziaria “al fine di non pregiudicar(ne) il reinserimento sociale” . A meno che, anche in questo caso, gli interessati diano il proprio consenso alla divulgazione delle informazioni che li riguardano, oppure il reato commesso continui o torni ad essere di interesse pubblico (Principio 18).

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