Infezioni nosocomiali: perché non basta avere protocolli

Infezioni nocosomiali: non basta all’ospedale documentare che esistono protocolli adeguati, ma deve dimostrare di averli osservati.

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Infezioni nocosomiali: non basta all’ospedale documentare che esistono protocolli adeguati, ma deve dimostrare di averli osservati. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Bologna -sentenza n. 2736 del 27-10-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BOLOGNA_N._2736_2025_-_N._R.G._00005279_2023_DEPOSITO_MINUTA_27_10_2025__PUBBLICAZIONE_27_10_2025.pdf 488 KB

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Indice

1. Il caso: infezione dopo protesi al ginocchio e richiesta di risarcimento


Un paziente affetto da artrosi al ginocchio destro veniva ricoverato presso una struttura sanitaria emiliana per essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio. Tuttavia, dopo pochi giorni dalla riabilitazione successiva al predetto intervento chirurgico, il paziente accusava sintomi dolorosi e fastidi nell’area dell’intervento nonché multipli episodi di tumefazione del ginocchio e versamenti articolari.
Pertanto, il paziente si sottoponeva ad una serie di esami da cui emergeva la presenza di un processo flogistico infettivo proprio in corrispondenza delle sedi dove erano state inserite le protesi durante l’intervento al ginocchio.
Il paziente era quindi costretto a sottoporsi ad un intervento per la rimozione delle protesi al ginocchio e per l’inserimento di uno spaziatore in cemento e poi successivamente, dopo che gli indici di flogosi si erano normalizzati e quindi l’infezione era cessata, si era sottoposto ad un nuovo intervento per l’inserimento di nuove protesi.
Il paziente adiva quindi il tribunale bolognese per fare accertare la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell’infezione batterica che aveva subito e che, a suo dire, era riconducibile alla mancata adozione delle necessarie cautele volte a garantire delle idonee condizioni igieniche durante l’intervento di inserimento delle protesi al ginocchio. In particolare, l’attore chiedeva il risarcimento del danno biologico e del danno morale per essersi dovuto sottoporre a due successivi interventi (che non avrebbe dovuto fare se l’intervento al ginocchio fosse stato eseguito correttamente) e per aver comunque subito un non corretto ripristino delle attività funzionali del ginocchio. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Onere della prova e responsabilità sanitaria nelle infezioni ospedaliere


Preliminarmente il Tribunale bolognese ha ricordato che, nella materia della responsabilità medica, grava sul paziente danneggiato l’onere di dimostrare, anche attraverso delle presunzioni, la sussistenza del nesso di causalità fra il peggioramento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie e la condotta posta in essere dai sanitari della struttura o da quest’ultima. Solo dopo che il paziente avrà assolto detto onere probatorio, graverà sui convenuti l’onere di dimostrare la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
Per quanto riguarda, poi, le infezioni nocosomiali, i predetti principi sull’onere probatorio devono essere applicati nel senso che spetta alla struttura sanitaria provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle leges artis al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive e di aver altresì applicato nel caso specifico i protocolli di prevenzione delle infezioni.
Inoltre, il giudice ha evidenziato come, per poter affermare la responsabilità della struttura sanitaria si devono tenere in considerazione anche i seguenti criteri: quello temporale, in base al quale valutare il numero di giorni trascorsi tra l’insorgenza dell’infezione e le dimissioni dall’ospedale; quello topografico, in base al quale considerare se l’infezione è sorta nel sito chirurgico interessato dall’intervento); quello clinico, in base al quale valutare quali misure di prevenzione avrebbe dovuto adottare la struttura sanitaria per prevenire il tipo di infezione subita dal paziente.

3. La decisione: protocolli esistenti ma non dimostrati nella pratica


Nel caso di specie, la CTU svolta in giudizio ha ritenuto che l’infezione contratta dal paziente era di natura nocosomiale: infatti, secondo i periti nominati d’ufficio dal tribunale, l’infezione al ginocchio destro dipese da un’infezione del sito chirurgico, i cui sintomi si presentarono subito dopo l’impianto della protesi.
Pertanto, secondo il giudice, in applicazione dei criteri topografico e temporale, secondo il principio del più probabile che non, l’infezione deve ritenersi contratta nell’ambito ospedaliero.
Per quanto riguarda la prova da parte della struttura sanitaria convenuta di un evento imprevedibile e inevitabile che ha determinato la non esattezza della prestazione, il giudice ha ritenuto che la convenuta non abbia assolto al relativo onere sulla medesima gravante.
Infatti, la struttura sanitaria convenuta ha dimostrato di aver elaborato una copiosa e conferente documentazione in ordine alle procedure interne per prevenire le infezioni, ma tale documentazione dimostra soltanto che la struttura sanitaria aveva predisposto delle misure utili a prevenire le infezioni nosocomiali.
Tuttavia, detta documentazione non dimostra che il personale della struttura sanitaria abbia diligentemente osservato tali misure in occasione dell’intervento chirurgico cui fu sottoposto il paziente nel caso di specie.
Infatti, i documenti depositati dimostrano: che la pulizia settimanale della sala operatoria fu effettuata un paio di giorni dopo l’intervento, ma non se e quando dette pulizie siano state eseguite prima dell’intervento; che i prelievi microbiologici delle superfici della sala operatoria sono stati effettuati poco più di un mese prima e oltre un mese e mezzo dopo l’intervento chirurgico, ma non dimostrano che siano stati effettuati durante il mese in cui fu eseguito l’intervento chirurgico di cui è causa; che il materiale protesico e di sintesi usato durante l’esecuzione dell’intervento era sterile (ma ciò non è ritenuto sufficiente dal giudice a ritenere rispettate le procedure di prevenzione delle infezioni nosocomiali da parte della struttura sanitaria).
Infine, secondo il giudice, le carenze probatorie sul piano documentale non sono state supplite dalla struttura sanitaria nemmeno attraverso l’escussione dei testimoni.
A tal proposito, le infermiere escusse durante l’istruttoria hanno soltanto confermato che erano presenti il giorno dell’intervento e che presumono che le procedure siano state rispettate in quanto solitamente le stesse venivano rispettate. Secondo il giudice, quindi, le dichiarazioni rese dai testi sono generiche e fondate soltanto su presunzioni.
Pertanto, sia i documenti che le dichiarazioni dei testimoni non sono idonei a dimostrare l’effettiva adozione delle procedure volte a ridurre il rischio di contrazione di infezioni nocosomiali; ciò in quanto, per fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, la struttura sanitaria non può limitarsi a fornire documentazione attestante la sussistenza di protocolli adeguati a prevenire il rischio di infezioni durante le prestazioni sanitarie, ma deve provare che nel caso di specie detti protocolli sono stati puntualmente e specificatamente osservati.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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