Indurre la ricorrente ad adeguare il progetto preliminare e dopo non aggiudicare la gara, è fonte di responsabilità pre contrattuale (Cons. di Stato N.02239/2012)

Lazzini Sonia 12/02/13
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Il Consiglio di stato riconosce tutti gli elementi costitutivi della denunziata culpa in contrahendo.

Esistono dunque i presupposti perché l’appellante possa effettivamente pretendere un risarcimento per l’attività da essa prestata per l’adeguamento del progetto preliminare alle nuove localizzazioni dell’impianto via via decise, adeguamento che dagli atti risulta per tabulas esserle stato di volta in volta richiesto dal Comune (note del 13/7/2007 e del 29/9/2008), e da essa puntualmente eseguito (come da note RICORRENTE del 26/7/2007 e 20/10/2008).

Come pure, la medesima va risarcita per la complementare attività di assistenza fornita dai suoi tecnici in occasione delle riunioni formali cui ha partecipato, affiancando gli uffici dell’Amministrazione per tutte le esigenze pubbliche connesse al mutamento del sito prescelto.

Nel momento, infatti, in cui il Comune intraprendeva la strada della modifica della localizzazione dell’impianto, che si è visto essere incompatibile con un’aggiudicazione definitiva della (vecchia) gara, è agevole osservare che la sollecitazione della collaborazione dell’attuale appellante si configurava oggettivamente come un contegno in contrasto con il parametro della correttezza, giacché la società in tanto avrebbe potuto aderire alla richiesta, in quanto gli fosse stato dato ad intendere che la stessa era propedeutica ad un suo imminente approdo al contratto.

sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva anche per le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della P.A. per il mancato rispetto, da parte di quest’ultima, delle norme di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune

l’Amministrazione nello svolgimento della propria attività di ricerca del contraente è tenuta, come noto, a rispettare non soltanto le regole dettate nella materia nell’interesse pubblico (regole la cui violazione implica tipicamente l’invalidità dell’attività autoritativa), ma anche i generali canoni di correttezza prescritti dal diritto comune (C.d.S., Ad. Pl., 5 settembre 2005, n. 6).

E’ ammessa quindi da tempo, e pacificamente, la configurabilità di una responsabilità precontrattuale anche nei riguardi della P.A., in quanto pure a suo carico grava l’obbligo giuridico sancito dall’art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative, dal momento che con l’instaurarsi delle medesime sorge tra le parti un rapporto di affidamento che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela.

Pertanto, se durante la fase formativa del negozio una delle parti viola il dovere di lealtà e correttezza, ponendo in essere comportamenti che ledono l’affidamento della controparte (anche colposamente, in quanto non occorre un particolare comportamento soggettivo di malafede, né la prova dell’intenzione di arrecare pregiudizio all’altro contraente) in modo da sorprenderne la fiducia sulla conclusione del contratto, essa ne risponde a titolo di responsabilità precontrattuale (Cass. Civ., SS.. UU., 12 maggio 2008, n. 11656.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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