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Indice
- 1. La questione: violazione di legge (artt. 628, 582 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria può essere posta a fondamento di una misura cautelare seppure a date condizioni
- Note
1. La questione: violazione di legge (artt. 628, 582 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico
La Corte di Appello di Firenze, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna di un imputato per i reati di rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e di lesioni aggravate.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (artt. 628, 582 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico effettuato non in termini di certezza, ma solo all’80%, deducendosi all’uopo in particolare che gli elementi “esterni” al dichiarato non sarebbero stati idonei a confermare l’attendibilità del riconoscimento. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Manuale operativo delle misure cautelari personali”, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’art. 213 cod. proc. pen.[1], ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004).
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3. Conclusioni: l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria può essere posta a fondamento di una misura cautelare seppure a date condizioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria può essere posta a fondamento di una misura cautelare.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’individuazione fotografica davanti alla polizia giudiziaria può legittimamente fondare una misura cautelare, anche se non conforme alle modalità dell’art. 213 c.p.p., se lascia ragionevolmente prevedere un successivo riconoscimento o una testimonianza confermativa.
Tale provvedimento deve quindi essere preso nella dovuta considerazione ogni volta di debba appurare se codesta individuazione possa essere presa in considerazione per potere applicare una misura cautelare.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento. 2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione”.
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