Individuazione dei criteri giudiziali di liquidazione degli interessi e del soggetto legittimato a chiedere il rimborso delle spese di registrazione del titolo in base al quale si procede esecutivamente.

sentenza 24/05/07
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Massime
 
Fuori delle ipotesi d’interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno o d’interessi su un credito di lavoro privato, costituenti – come la rivalutazione monetaria – una componente dei crediti stessi, gli interessi hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria alla quale accedono, onde da un lato possono essere attribuiti dal giudice della cognizione solo su espressa domanda della parte e dall’altro la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro non può costituire titolo esecutivo per il pagamento di detti interessi, ove non ne faccia specifica menzione.
 
A norma degli artt. 57 D.P.R. n. 131/1986 e 1299 C.C., solo la parte in causa vincente – e non anche il difensore distrattario – può agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente inadempiente, oltre che per il proprio credito accertato, anche per il rimborso delle spese di registrazione della pronuncia giudiziale, a condizione che abbia già effettuato il versamento dell’imposta.
 
 
T r i b u n a l e   di   n a p o l i
ufficio esecuzioni civili
r.e. n. 30385/06
Il Giudice dell’Esecuzione
rilevato che il credito dell’avv. FONTANELLA MARIO
nei confronti di GENERALI ASS.NI S.p.A.
ammonta ad € 1375,00 per spese di giudizio distratte in suo favore ex art. 93 C.P.C.;
ritenuto che, in sede d’assegnazione ex art. 553 C.P.C. di crediti pignorati, il giudice dell’esecuzione debba controllare, anche ex officio ed al di fuori di una specifica contestazione, se quanto preteso dal creditore procedente corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo (cfr. tra le tante, Corte di Cassazione, n. 1728/2000);
ritenuto, altresì, che il processo d’esecuzione, potendo instaurarsi solo ove esista un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (v. art. 474 C.P.C.), non abbia assolutamente natura cognitiva – diversamente dal giudizio amministrativo per l’ottemperanza – e che con esso il giudice sia chiamato esclusivamente ad accertare l’esistenza e il contenuto del titolo ed a controllare e dirigere il procedimento diretto alla concreta soddisfazione delle ragioni del creditore (cfr. da ultimo, Corte di Cassazione, n. 7578/2006).
ritenuto inoltre che, fuori delle ipotesi d’interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno o d’interessi su un credito di lavoro privato, costituenti – come la rivalutazione monetaria – una componente dei crediti stessi, gli interessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, abbiano un fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione pecuniaria alla quale accedono, onde da un lato possano essere attribuiti dal giudice della cognizione solo su espressa domanda della parte (cfr. ex plurimis, Corte di Cassazione, n. 9800/1991, n. 1561/1993) e dall’altro la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro non possa costituire titolo esecutivo per il pagamento di detti interessi, ove non ne faccia specifica menzione, non potendo essi considerarsi implicitamente inclusi in quella pronuncia;
rilevato che il legislatore attribuisce gli effetti di titolo esecutivo, oltre che per il capitale, anche per gli interessi solo in alcuni casi particolari espressamente individuati (v. ad es., art. 63 R.D. n. 1669/1933; art. 55 R.D. n. 1736/1933), di talché non è consentita l’applicazione analogica delle norme eccezionali che li regolano (v. art. 14 preleggi);
ritenuto, poi, che il credito azionato in executivis dal difensore distrattario non condivida la natura del credito fatto valere in giudizio, ma abbia natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore nei confronti della parte dichiarata soccombente (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, n. 3474/1997), per cui, in applicazione dei predetti principi, nulla vada liquidato da questo giudice dell’esecuzione per interessi su tale credito, giacché questa pretesa non trova esplicito riscontro nel titolo esecutivo e non può, quindi, essere soddisfatta nella presente procedura;
ritenuto, peraltro, che tale richiesta possa essere fatta valere in sede di cognizione, poiché i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro, compresi quelli per spese processuali, producono interessi corrispettivi di pieno diritto a norma dell’art. 1282 C.C. (cfr. ad es., Corte di Cassazione, n. 14703/2000);
rilevato, altresì, che l’istante, nel proprio precetto, ha richiesto anche il rimborso di quanto corrisposto per l’imposta di registrazione del provvedimento concludente il processo nel quale egli fu patrocinatore, tributo da lui personalmente pagato successivamente alla notifica del pignoramento, come risulta dalla documentazione agli atti;
ritenuto, tuttavia, che nulla possa essere riconosciuto al difensore distrattario per esborsi attinenti alla registrazione del titolo in base al quale procede, trattandosi, non di onorari non riscossi e di spese di lite anticipate per atti già compiuti al momento della pronuncia giudiziale, distratti ex art. 93 C.P.C., né di spese conseguenti alla decisione ricadenti sul procuratore e neppure di esborsi necessari per l’esecuzione forzata (cfr. Corte Costituzionale, n. 522/2002), da liquidarsi ex art. 95 C.P.C., ma di spese successive che gravano solidalmente sulle “parti in causa” (v. art. 57 D.P.R. n. 131/1986), ossia sulle parti del rapporto considerato dalla pronuncia oggetto dell’imposizione tributaria (cfr. Corte di Cassazione, n. 11149/2006), e non sul difensore, che è totalmente estraneo a tale rapporto e che, pertanto, non è legittimato a chiederle per sé alla parte soccombente, insieme alle competenze legali attribuitegli ed alle spese conseguenti sostenute nel proprio interesse;
ritenuto, pertanto, che non abbia alcuna rilevanza, nell’ambito di quest’esecuzione, il fatto che tale imposta sia stata versata personalmente dal procedente, giacché la natura giuridica di siffatto esborso non può ricondursi che, secondo i casi, o all’adempimento del rappresentante (v. artt. 1387 e ss. C.C.) o all’adempimento del terzo (v. art. 1180 C.C.) o all’indebito soggettivo ex latere solventis (v. art. 2036 C.C.), insomma a chi ha pagato, rispettivamente, o in nome e per conto del debitore o in nome proprio, ma sempre nell’interesse del debitore (cfr. ad es., Corte di Cassazione, n. 3323/1983), o nell’erronea convinzione di essere personalmente obbligato;
considerato, ancora, che “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile” (v. art. 474 C.P.C.);
ritenuto, in particolare, che un credito sia esigibile quando non sia sottoposto a termine o a condizione sospensiva (cfr. tra le tante, Corte di Cassazione, n. 1375/1975) e che tale requisito debba sussistere, al più tardi, al momento dell’inizio del processo esecutivo che, nell’espropriazione forzata, di regola, coincide col pignoramento (v. art. 491 C.P.C.);
considerato, inoltre, che il diritto di regresso del condebitore solidale (v. art. 1299 C.C. e cfr. Corte Costituzionale, n. 215/2000) si delinea come sospensivamente condizionato all’avvenuto pagamento dell’obbligazione (cfr. in tal senso, da ultimo, Corte di Cassazione, n. 21056/2004);
ritenuto, pertanto, che anche volendo, con un’evidente forzatura, interpretare estensivamente il concetto di “parti in causa” di cui all’art. 57 D.P.R. n. 131/1986 – come non circoscritto alle parti del rapporto controverso, ma erroneamente ampliato a tutti i soggetti comunque destinatari degli effetti del processo, tra i quali indubbiamente rientra anche il procuratore antistatario, sia pur limitatamente alla pronuncia di distrazione delle spese, che gli conferisce una posizione processuale autonoma, assimilabile a quella della parte (cfr. in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione, n. 15639/2003) – parimenti nulla possa essere liquidato all’istante per la registrazione del titolo per cui si procede, giacché il suo ipotetico diritto di regresso ex art. 1299 C.C., alla data del pignoramento, era inesigibile in quanto condizionato al saldo dell’imposta avvenuto successivamente;
ritenuto in conclusione che, a norma degli artt. 57 D.P.R. n. 131/1986 e 1299 C.C., solo la parte in causa vincente – e non anche il difensore distrattario – possa agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente inadempiente, oltre che per il proprio credito accertato, anche per il rimborso delle spese di registrazione della pronuncia giudiziale, a condizione che abbia già effettuato il versamento dell’imposta;
rilevato che il terzo B. INTESA S.p.A.
ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;
ritenuto, infine, che le spese “per” l’esecuzione vadano liquidate in complessivi € 600,00 – di cui € 97,00 per onorari;
p.q.m.
visto l’art. 553 C.P.C.,
assegna
in pagamento, salvo esazione, le somme dovute dal terzo al debitore come segue:
€ 600,00 per spese, al creditore;
€ 1375,00 per capitale, al creditore.
A soddisfazione dei crediti, oltre: 1) diritti e spese relativi ad esame, copia e notifica ordinanza, imposta di registro; 2) CPA ed IVA. Il tutto come per legge.
Liquida in prededuzione al terzo € 40,00 per la dichiarazione resa ed ordina l’immediato pagamento delle somme assegnate.
Napoli, 04/04/2007                                                            Il Giudice dell’Esecuzione                                        
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