Indennizzo da ritardo della P.A., pubblicate le Linee guida

Redazione 14/03/14
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Lilla Laperuta

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la direttiva 9 gennaio 2014 della Funzione Pubblica contenente le linee guida per l’applicazione dell’art. 28 D.L. 69/2013  (conv, in  L. 98/2013) in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento ad istanza di parte.

La disposizione in esame, si ricorda, modifica l’art. 2-bis L.  241 del 1990, introducendo il comma  1-bis. Si prevede il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo  da  ritardo, ovvero, il  pagamento  di  una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro; l’importo è calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso. La disposizione si applica ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa  avviati ad istanza di parte iniziati a partire dal 21 agosto 2013.

La Funzione Pubblica precisa che detta fattispecie di indennizzo da ritardo va tenuta ben distinta da quella da danno da ritardo di cui al comma 1 dell’art. 2-bis della L. 241/1990. Quest’ultima, infatti, presuppone, l’avvenuta  prova dell’esistenza stessa del danno, del comportamento colposo o doloso dell’Amministrazione e, ancor di più, della dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.

L’indennizzo da ritardo costituisce una disposizione applicabile in tutte quelle fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo  e,  ciò,  a prescindere dalla natura giuridica del  termine  apposto  e,  quindi, dalla circostanza che il termine abbia  un  carattere  perentorio  (e determini  il  venir  meno del potere dell’Amministrazione   di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere). L’utilizzo del termine «indennizzo» consente di ritenere, si afferma nel documento, che  il pagamento della somma di cui si  tratta  debba  essere  dovuto  anche nell’eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia riconducibile  ad  un  comportamento  “scusabile”,  e   astrattamente “lecito”, dell’Amministrazione.

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