Indennizzo da ritardo, chiarimenti della prefettura di Avellino

Redazione 20/02/14
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Lilla Laperuta

Con la  circolare Prot. 672/9-B del 14 gennaio 2014 la prefettura di Avellino  ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all’art. 28 relativo all’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento della Legge 9 agosto 2013, n. 98. Sul contenuto innovativo della disposizione di legge in questione – che in via sperimentale si applica ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla data del 9 agosto 2013 – la Procura richiama l’attenzione per ogni compiuta iniziativa volta ad assicurare i puntuali adempimenti connessi, nell’ottica del buon andamento della pubblica amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi. Dal testo della circolare si evince che la disposizione citata prevede al comma 1 che la pubblica amministrazione procedente, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, L. 241/1990, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo dì pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del pro cedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, co. 9-bis, L. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all’articolo 2, co. 9-ter, L. 241!990, o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso al TAR col quale può proporsi congiuntamente al ricorso avverso il silenzio domanda per ottenere l’indennizzo. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pronunciata, alla Corte dei Conti al fine del controllo dì gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal .pro cedimento amministrativo. La norma in argomento stabilisce, altresì, che nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 33/2013, debba essere fatta menzione del diritto all’indennizzo. nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, indicando altresì il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

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