Indebitamento derivante da reato: le vittime di usura ed estorsione

Redazione 27/02/19
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Particolare rilievo assume la tutela del debitore vittima dei reati di usura e di estorsione nel corso delle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e aventi ad oggetto il rilascio degli immobili, nonché intraprese dalla agenzia riscossione dei confronti dei soggetti debitori. La normativa di riferimento è indicata nella legge 44/1999, cosi come successivamente modificata ed integrata dalla legge 108/1996 per quel che concerne la definizione del reato di usura e l’istituzione del fondo di prevenzione, e dalla legge 3/2012 che ha modificato parzialmente l’iter per la concessione della sospensione della esecuzione e di accesso alla procedura. Il decreto legislativo 212/2015 non prevede disposizioni specifiche in materia di sospensione della esecuzione in favore del debitore, ma pone quelli che sono i principi della vittimizzazione secondaria, ossia derivante dalle conseguenze di reato che si estendono al debitore anche in relazione ad altri fatti ed accadimenti, i cui principi comunque dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli operatori giudiziari e dai legali.

L’usura propria

L’art. 1 della legge 108/1996 modifica gli artt. 644 e 644-bis, definendo lo status dell’usurato in caso di usura propria, in cui l’usurato si trova in stato bisogno e dell’usura impropria, ossia quando l’usura è effettuata nei confronti di chi sia titolare di un’azienda. Sempre l’art. 1 della legge fissa il tasso della usurarietà degli interessi, definendo che gli interessi siano sempre usurai quanto il tasso applicato superi il tasso medio come da ultima rilevazione in gazzetta ufficiale, relativamente alla categoria in cui il credito è compreso, aumentato della metà. La legge prevede che in favore del debitore, nei confronti del quale venga accertata usura, giudizialmente sia possibile ottenere la restituzione di quanto pagato a titolo di indebito, richiedendo la restituzione degli accessori, e degli interessi sia legali che usurai, con la restituzione solo del capitale, oltre il risarcimento del danno patrimoniale e morale per le perdite subite e per i mancati guadagni (art. 14, comma 4 ).

Come da cospicua giurisprudenza sia civile che penale, è agevole rilevare che l’usura può essere realizzata anche da parte degli istituti bancari, e ovviamente dovrà essere oggetto di un adeguato e serio accertamento prima a mezzo di consulenza tecnica di parte e poi a mezzo consulenza tecnica d’ufficio, nel caso di giudizio. A tutela del debitore vittima di reato viene definito che gli interessi si prescrivono dal pagamento dell’ultima rata (art. 11), che le associazioni e le fondazioni possono costituirsi come parte civile nel processo penale (art. 10), che ai sensi dell’art. 1815 c.c. il debitore, nel caso di rilevazione di interessi usurai, sarà tenuto unicamente alla restituzione del capitale e non anche degli interessi.

Il fondo di prevenzione

Inoltre, l’art. 14 prevede l’istituzione del fondo di solidarietà per le vittime di usura e l’art. 15 prevede la istituzione del fondo di prevenzione in favore di Associazioni accreditate presso il Ministero dello Sviluppo economico e dei Confidi e iscritte presso la Prefettura, affinché provvedano ad erogare alle vittime finanziamenti a tasso agevolato. Le associazioni anti racket ed antiusura hanno lo scopo, altresì, si assistere il debitore usurato nell’iter di richiesta per l’accesso al fondo, nonché di seguirlo in tutti i passaggi burocratici, giudiziali ed amministrativi per la concessione della sospensione ai sensi dell’art. 20 e per tutte le necessità del debitore. Inoltre, la norma prevede la riabilitazione del debitore protestato e che alcuna sanzione o pena gli venga comminata, nel caso in cui il debitore abbia concorso ai fatti di cui al reato, purché il concorso sia terminato alla data della denuncia del fatto, sia nel caso in cui abbia concorso del reato di riciclaggio, sia nel caso in cui abbia concorso a provocare la insolvenza altrui, in conseguenza del suo status. È necessario specificare che il debitore che consegua l’elargizione, non necessariamente riuscirà ad ottenere la sospensione della esecuzione in caso di procedure esecutive pendenti, poiché si tratta di due procedure separate.

Il presente contributo è tratto da

La tutela del debitore nella gestione della crisi

Alla luce della riforma fallimentare, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019, emerge un maggiore rispetto per il debitore: vengono infatti messi a sua disposizione diversi strumenti, allo scopo di gestire al meglio le situazioni di crisi e consentire la continuità del ciclo produttivo. I nuovi istituti di composizione della crisi e dell’insolvenza danno la possibilità di assommare le posizioni debitorie in un unicum procedurale che non necessariamente va gestito in tribunale, ma che può essere trattato, preliminarmente, presso gli OCC o gli OCRI. Non solo, attraverso un maggiore controllo interno ed esterno in seno alle aziende, che a volte potrebbe sembrare eccessivo ed invasivo, esse saranno tenute a monitorare la propria situazione economica e finanziaria, i propri equilibri, la propria gestione proprio al fine di prevenire e gestire la crisi in maniera adeguata, anche attraverso la previsione di misure premiali, per chi cerchi di affrontare le prime avvisaglie della crisi. In questo testo, non ci si limita ad affrontare la crisi dal punto di vista del debitore imprenditore, ma la si affronta anche dal punto di vista del debitore artigiano o professionista, nonché dal punto di vista del debitore rappresentato da privati cittadini o nuclei familiari e dal debitore vittima dei reati di usura ed estorsione. Accanto ad un’analisi giuridica, processuale, procedimentale e normativa che permea la trattazione, a ben vedere, tra le righe vi è sempre un approccio che parte dalla massima considerazione per il debitore.Cira Di Feo Mediatore, arbitro, gestore della crisi da sovraindebitamento. Avvocato specializzato in diritto della Unione Europea, risoluzione alternativa delle controversie, gestione della crisi da insolvenza e sovraindebitamento dei privati e delle imprese, antiusura. Responsabile scientifico della Legal Professional Network, network professionale che si occupa di mediazione civile, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento. Presidente della rete dei comuni S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO.FORMULARIO L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale.

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