Lilla Laperuta
Si irrigidisce il regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici. Il nuovo comma 16ter dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001, introdotto ex art. 1, co. 42, del testo di legge sull’anticorruzione (approvata in via definitiva il 31 ottobre) stabilisce, per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento