Incompatibilità con le cariche pubbliche, nuovi chiarimenti

Redazione 20/12/13
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Lilla Laperuta

La Regione Friuli Venezia Giulia, con parere 36206 del 12 dicembre 2013, ha affermato  che sussiste una causa d’incompatibilità tra titolare di posizione organizzativa e componente della giunta o del consiglio comunale di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In particolare nel parere si legge che come noto, le cause d’incompatibilità, come precisato anche dalla Corte costituzionale (sent. 201/2003), sono poste a tutela dell’art. 97 della Costituzione e quindi a garanzia dell’efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

A tale proposito, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 39/2013 così prevede:

a) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni…di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio diì.un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale cha ha conferito l’incarico;

b) posto che, nel caso di specie, il titolare di posizione organizzativa  lo è in un Comune privo di figure dirigenziali, si ritiene che egli rientri nella nozione di dirigente interno della PA, usata nell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 39/2013.

Infatti, ai sensi del precedente art. 1, comma 2, lett. j), del D.Lgs. 39/2013 negli incarichi dirigenziali interni rientrano gli incarichi comunque denominati che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione. Inoltre il successivo art. 2, per gli enti locali, prevede un’assimilazione tra il conferimento di incarichi dirigenziali e quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale.

Posto che le norme sulle incompatibilità sono di stretta interpretazione, si ritiene che sussista una causa d’incompatibilità nel caso in cui il titolare di posizione organizzativa  intenda ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

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