Incidente all’estero con targa straniera: a chi spetta la legittimazione passiva?

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Di seguito un approfondimento su una fattispecie che ho esaminato nel corso di una esperienza professionale.

Partirei da una domanda a cui spero di dare risposta soddisfacente: a chi spetta la legittimazione passiva nel caso in cui il conducente di un veicolo  con “targa italiana” sia coinvolto in un sinistro all’estero e voglia successivamente agire in giudizio per il risarcimento del danno?

Qualora un veicolo avente “targa italiana” rimasto coinvolto in un sinistro con auto straniera in territorio estero volesse agire in giudizio per il risarcimento del danno, avrebbe due alternative: agire direttamente contro il “responsabile del sinistro ovvero anche l’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro” (Cfr. art. 152 comma IV C.d.a.) oppure rivolgere le proprie richieste nei confronti della compagnia mandataria per l’Italia (Cfr. art. 153 C.d.a.). In relazione a questa seconda ipotesi,  ricordiamo che ciascuna compagnia di assicurazione per la RCA ha l’obbligo, imposto dalla direttiva comunitaria 2000/26/CE  (oggi sostituita dalla Dir. 103 del 2009) così come recepita dalla nostra normativa nazionale, di nominare una impresa “mandataria” in ognuno dei paesi UE al fine di rendere più agevole e tempestiva la procedura di risarcimento del danno provocato dalla circolazione stradale.

E’ quindi garantita la possibilità al danneggiato di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del danneggiante (prima alternativa), ma solo se il danno sia provocato dalla circolazione stradale di veicoli che sono assicurati e che stazionano abitualmente in uno Stato Membro (o aderenti al sistema c.d. Carta Verde). La fattispecie disciplinata da tale norma opera, quindi, in presenza di tre requisiti:1) la parte lesa è cittadino europeo; 2) il sinistro è avvenuto in uno Stato membro UE o comunque aderente alla Carta Verde; 3) il veicolo responsabile staziona abitualmente in un Paese UE o dello Spazio Economico Europeo.

Orbene, quanto alla possibilità (seconda alternativa) di rivolgere le proprie richieste alla impresa nominata dalla mandante, se la competenza della mandataria nella trattazione stragiudiziale della controversia appare pacifica, lo stesso non avviene per quanto riguarda la sua legittimazione passiva in un eventuale giudizio.

Al mandatario, infatti, secondo parte della giurisprudenza di merito e secondo una interpretazione restrittiva della normativa nazionale e comunitaria, sembrano (almeno apparentemente) attribuiti poteri di rappresentanza limitati alla gestione stragiudiziale del sinistro nel paese in cui è stato designato. Ciò lo si ricaverebbe implicitamente dalla lettura della normativa di riferimento, che non attribuisce espressamente rappresentanza processuale all’impresa mandataria. A tale riguardo, l’art. 4 della direttiva comunitaria 26 del 2000 afferma che la nomina del mandatario non costituisce tecnicamente apertura di una succursale né uno stabilimento ex Dir. Com. 92/49/CEE e 88/357/CEE; infatti, gli artt. 23 e 25 C.d.a. disciplinano le condizioni necessarie per ottenere l’accesso delle attività di assicurazione in regime di stabilimento, ovvero la necessità di uno specifico ed espresso mandato per la rappresentanza processuale del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri. Le due figure, quella del mandatario e quella del rappresentante, sembrerebbero essere state tenute espressamente e volontariamente distinte dalla normativa di riferimento.

A fortiori, anche l’art 152 comma IV C.d.a sembra deporre a favore di tale orientamento, prevedendo la facoltà per il danneggiato, a prescindere dalla nomina del mandatario, di rivolgersi al responsabile del sinistro o alla sua impresa di assicurazione per la r.c.a. (garantendo quindi una piena soddisfazione del proprio diritto al risarcimento del danno).

Tale orientamento è stato criticato e contraddetto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10124 del 1015) che riconosce la legittimazione passiva dell’impresa mandataria ad essere convenuta in giudizio in conseguenza del potere di rappresentanza processuale conferito ex lege.

La rappresentanza processuale (benchè non espressamente attribuita) deriverebbe quindi da fonti di legge e, nello specifico, da norme di diritto comunitario e di diritto interno.

Per quanto riguarda le prime, la interpretazione autentica della Dir. Com. 26 del 2000 imporrebbe di considerare il mandatario quale rappresentante sostanziale dell’assicuratore del responsabile, poiché l’art. 4 della stessa Direttiva attribuisce all’impresa nominata “i poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione (n.d.r. del responsabile civile) nei confronti delle persone lese”. Tale interpretazione, sostengono gli Ermellini, prende spunto dal XV “Considerando” della Direttiva esaminanda che, pur non avendo portata precettiva, è utile nella ricostruzione della motivazione del dettato normativo (così come lo sono i lavori preparatori della singola Direttiva) così da risalire alla volontà del Legislatore europeo (sulla legittimazione processuale del mandatario, vedi anche Corte Giust. UE C-306/12, decisione del 10 ottobre 2013). Ricordiamo inoltre, che l’interpretazione delle norme comunitarie non deve essere restrittiva, ma, al contrario, deve seguire i canoni dell’effetto utile e dell’effetto necessario.

In riferimento alle norme di diritto nazionale, i Giudici di Piazza Cavour sostengono che la rappresentanza sostanziale (e conseguentemente anche processuale) della mandataria è deducibile dalla possibilità per la stessa di pagare il debito della mandante con efficacia liberatoria verso quest’ultimo e verso il responsabile civile (salva la possibilità di rivalersi, per le somme pagate, nei confronti della mandante). Sarebbe altresì deducibile dal diritto, riconosciuto al danneggiato dall’art. 153 C.d.a., “di richiedere il risarcimento del danno al mandatario designato nel territorio della Repubblica”;  a tale diritto sostanziale deve conseguire necessariamente la possibilità di ottenerne la tutela anche in sede giudiziale.

Avv. Molinari Giammarco

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