Incentivo assunzioni: in una circolare dell’Inps a quali lavoratori spetta, in che misura e con che durata

Redazione 26/07/13
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 111 del 24 luglio 2013, l’Inps ha fornito ai datori di lavoro precisazioni normative ed indicazioni operative al fine di poter fruire dell’incentivo, previsto dall’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, con decorrenza dal primo gennaio 2013, per l’assunzione di talune categorie di lavoratori.

L’incentivo stabilisce una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro  per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

 uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

  1. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  2. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  3. donne di qualsiasi età,  ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

La circolare, riportandosi all’articolo 20, comma 5 ter, lettera c), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, chiarisce che la locuzione legislativa  “privo di impiego regolarmente retribuito” va interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro  del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.

 Nell’attesa che venga emanata la circolare esplicativa del suddetto decreto dal Ministero del lavoro, si illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi.

In relazione a questa categoria di lavoratori si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego e l’età  deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.

In merito, poi, alla misura e durata dell’incentivo, la circolare chiarisce che l’incentivo spetta:

  1. per le assunzioni a tempo indeterminato;
  2. per le assunzioni a tempo determinato;
  3. per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  4. in caso di part-time;
  5. per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. 142/2001.

L’incentivo, invece, non spetta in considerazione della loro specialità:

  1. per i rapporti di lavoro domestico
  2. per i rapporti di lavoro intermittente;
  3. per i rapporti di lavoro ripartito;
  4. per i rapporti di lavoro accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a  tempo determinato,  fino al limite complessivo di dodici mesi.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

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