La Consulta riconosce l’applicabilità della particolare tenuità del fatto anche per l’incendio boschivo: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il fatto e la preclusione dell’art. 131-bis c.p.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza era chiamato, in sede di udienza preliminare, a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di una persona, imputata del reato di incendio boschivo colposo, previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., commesso.
Orbene, codesto organo giudicante riteneva come l’analisi degli atti di indagine avrebbe consentito di formulare una ragionevole prognosi di condanna, il che avrebbe comportato, come logico corollario, la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, dato che, a suo avviso, sarebbero stati integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.
In particolare, risulterebbe configurabile un incendio boschivo alla luce della definizione offerta dall’art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), secondo cui «[p]er incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».
Tuttavia, sempre ad avviso di questo giudice, se le circostanze del caso avrebbero indotto a ritenere il fatto ascritto all’imputato come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., tuttavia, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe stata preclusa nel caso di specie, dato che l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. impedisce, di considerare l’offesa di particolare tenuità rispetto al reato di incendio boschivo colposo. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. L’ordinanza di rimessione: dubbi di legittimità su art. 131-bis c.p.
Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il GUP di Potenza sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione al delitto di cui all’art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità».
In particolare, ad avviso di codesto giudice a quo, siffatte questioni erano prima di tutto rilevanti, oltre alla luce di quanto in precedenza enunciato, anche perché, sebbene una questione analoga fosse già stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze e dichiarata manifestamente inammissibile dall’ordinanza n. 113 del 2024 della Consulta, pur tuttavia, in quel caso, il Giudice delle leggi aveva ritenuto irrilevante la questione, dal momento che il fatto oggetto del procedimento a quo era stato commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui il legislatore ha modificato l’art. 131-bis cod. pen., disponendo espressamente che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede, tra l’altro, per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 423-bis cod. pen..
Il fatto oggetto dell’odierno procedimento, come notato da siffatto giudice lucano, era stato, invece, commesso successivamente a tale modifica normativa.
Ciò posto, in punto, invece, di manifesta infondatezza delle questioni, ad avviso del giudice a quo, sarebbe stato «doveroso operare un giudizio di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della “presunzione assoluta di non tenuità dell’offesa” del delitto di cui all’art. 423 bis, comma 2 c. p., introdotta dall’art. 131 bis, comma 3, n. 3) c. p.», osservandosi a tal proposito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (si citava all’uopo Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), «postula una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell’art. 133, primo comma c.p., incluse le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell’aggressione al bene protetto».
Ebbene, in questo quadro, per il giudice rimettente, la causa di non punibilità disciplinata all’art. 131-bis cod. pen. sarebbe volta ad attuare il «principio costituzionale di extrema ratio della reazione penale», tenuto conto altresì del fatto che, se la «“presunzione assoluta di non tenuità”» potrebbe apparire razionalmente giustificabile per l’ipotesi dolosa del reato di incendio boschivo, disciplinata all’art. 423-bis, primo comma, cod. pen., la quale risulterebbe riferibile «a gravi fenomeni criminali» che manifestano «un elevato grado di allarme sociale» ed evidenziano la spiccata pericolosità del reo, un simile trattamento non si giustificherebbe, invece, per fatti colposi non riconducibili a fenomeni criminali, caratterizzati da un danno «sostanzialmente insussistente» e da un grado della colpa modesto, «non rinvenibile nella incuria e nel dispregio dell’ambiente».
Tanto rilevato, osservava sempre siffatto organo giudicante, sarebbe altresì «peculiare» che fra i reati «normativamente» esclusi dall’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’unico delitto colposo sia l’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., che costituirebbe oltre tutto reato di mero pericolo, tanto più se si considera che, «[a]nche con riferimento ai delitti di “comune pericolo” l’unico delitto escluso dall’applicazione della causa di non punibilità è l’art. 423-bis comma 2 c.p. che è sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di “comune pericolo colposi” non sono esclusi dall’applicazione dell’art. 131-bis c.p.».
Nemmeno il reato di disastro ambientale colposo di cui all’art. 452-quinquies cod. pen., punito nel minimo con una pena leggermente inferiore e nel massimo con una pena superiore rispetto all’incendio boschivo colposo, per il giudice a quo, per giunta, sarebbe peraltro incluso tra i delitti per i quali al giudice è preclusa la possibilità di riconoscere la particolare tenuità dell’offesa, e ciò malgrado la circostanza che le due fattispecie, siano «parzialmente accomunate» sotto il profilo dell’interesse giuridico protetto, in quanto la configurazione dell’incendio boschivo come autonomo delitto, distinto dalla figura generale dell’incendio “comune” previsto dall’art. 423 cod. pen., esprimerebbe la volontà del legislatore di tutelare non solo la pubblica incolumità, ma anche la conservazione del patrimonio boschivo, inteso come parte integrante del più ampio bene ambientale. Per questo giudice, di conseguenza, la disparità di trattamento tra i due reati sarebbe irragionevole, con conseguente vulnus all’art. 3 Cost.
Oltre a ciò, si riteneva altresì come la disciplina censurata avrebbe, altresì, determinato la violazione del principio di proporzionalità della pena.
Ad avviso del rimettente, in effetti, la disposizione sottoposta a scrutinio, imponendo l’irrogazione di una sanzione penale anche nei casi in cui «la rimproverabilità è minima», e in cui persino l’applicazione del minimo edittale si configurerebbe come incongrua rispetto alla modesta entità del fatto, risulterebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 (recte: 27, terzo comma) Cost..
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3. La decisione della Consulta: irragionevolezza dell’esclusione
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e stimata inammissibile la questione sollevata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., poiché il rimettente si trovava a decidere sul rinvio a giudizio dell’imputato, e non era allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che sarebbe spettata unicamente al giudice del dibattimento, ove costei avesse reputati sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato, facendosene conseguire da ciò come codesta questione dovesse, di conseguenza, stimarsi del tutto ipotetica ed eventuale – reputava invece come , la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. fosse fondata.
In particolare, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto come il delitto di incendio boschivo colposo sia stato oggetto di esame nel merito da parte della Corte costituzionale in due distinte occasioni, così rappresentate nella pronuncia qui in commento nei seguenti termini: “(…) Con la sentenza n. 3 del 2023, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l’altro dell’art. 3 Cost., l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo. Questa Corte ha sottolineato, in quell’occasione, l’assoluta anomalia di tale preclusione legislativa, trattandosi dell’unico delitto colposo tra quelli per i quali eccezionalmente non opera la sospensione dell’esecuzione di pene non superiori a quattro anni di reclusione (punto 3.4.1. del Considerato in diritto); e ha osservato come, «[f]erma l’indubbia gravità del reato dal punto di vista oggettivo», sia «davvero arduo affermare che – dal punto di vista soggettivo – l’autore di una condotta meramente colposa manifesti una speciale pericolosità, tale da giustificare la scelta del legislatore di assicurarne un “passaggio in carcere”, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione» (punto 3.4.2. del Considerato in diritto). Al contempo, si è evidenziata la disparità di trattamento tra questo delitto e altri delitti colposi di pari o superiore gravità, quali l’omicidio colposo aggravato, l’omicidio stradale e tutti i disastri colposi, tra cui l’incendio colposo. In particolare quest’ultimo delitto, ha osservato questa Corte, è «strutturalmente affine» all’incendio boschivo, ma è «posto a tutela dell’incolumità pubblica», «e cioè della vita e dell’incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo» (punto 3.4.3. del Considerato in diritto). (…) Con la recentissima sentenza n. 191 del 2025, invece, è stata ritenuta non fondata una questione di legittimità costituzionale, formulata ancora in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo. In questa pronuncia, si è anzitutto rimarcata l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione dei limiti oggettivi entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento o producendo, comunque, risultati manifestamente sproporzionati (sul punto, da ultimo, sentenze n. 157 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 139 del 2025, punto 8.1. del Considerato in diritto). Tale manifesta irragionevolezza non può essere desunta dalla mera natura colposa del reato. Infatti, «se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, va rilevato, da un lato, che la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva; dall’altro, che – come ha più volte affermato questa Corte – il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. Senza, peraltro, considerare che proprio il rilievo qui assegnato dal legislatore all’elemento soggettivo della colpa attesta l’importanza del bene giuridico tutelato» (punto 3.3. del Considerato in diritto)”.
Ordunque, una volta finito di analizzare codeste pronunce, per la Consulta, la questione sottoposta al suo vaglio giudiziale, con particolar riguardo al ritenuto contrasto con l’art. 3 Cost., presentava caratteri distinti rispetto a entrambi i precedenti, osservandosi a tal riguardo innanzitutto che la ratio decidendi, essenziale della sentenza n. 3 del 2023, risiedeva nell’assoluta anomalia di una disposizione che – ai fini della disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena – faceva derivare dalla commissione di un delitto colposo una presunzione di pericolosità sociale tale da giustificare la carcerazione, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, mentre, rispetto, invece, alle esclusioni oggettive dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che vengono oggi in considerazione, la natura colposa del delitto non può qui essere considerata argomento dirimente: sia perché altri delitti colposi sono anch’essi esclusi in tutti quei casi in cui «la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona» (si pensi, ad esempio, a tutti i delitti di omicidio colposo e alla figura della morte o lesioni gravissime in conseguenza di altro delitto di cui all’art. 586 cod. pen., riconducibili a tale clausola); sia perché la decisione del legislatore di non consentire la definizione del processo e del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un determinato reato non dipende qui dalla presumibile pericolosità soggettiva del suo autore, ma dalla valutazione politico-criminale sulla opportunità di non lasciare comunque impuniti fatti riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi con particolari modalità o moventi.
Oltre a ciò, si evidenziava per più che, quanto poi alla sentenza n. 191 del 2025, essa ha avuto a oggetto un istituto – la sospensione del procedimento con messa alla prova – che è, invero, accomunato alla non punibilità per particolare tenuità del fatto da una logica in senso lato di “diversion” rispetto all’esito tradizionalmente rappresentato dalla pena detentiva come unica risposta al reato, ma resta caratterizzato da marcati tratti differenziali, nel senso che la sospensione del procedimento con messa alla prova, da un lato, consente alla persona sottoposta a indagini o all’imputato di evitare ogni affermazione formale di responsabilità per la commissione del fatto, che è invece implicita nella pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dall’altro, prevede lo svolgimento di un percorso dai contenuti spiccatamente riparativi e risocializzanti, al cui esito positivo è subordinata l’estinzione del reato: percorso (stimato) del tutto assente nel caso di pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tra l’altro, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, se l’eterogeneità strutturale tra i due istituti si riflette, d’altra parte, nel diverso catalogo dei reati ammessi ed esclusi dall’applicazione dell’uno e dell’altro, diverso è, in particolare, il criterio generale che individua l’area dei reati ammessi: reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o la pena pecuniaria, nel caso dell’art. 131-bis cod. pen., reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o la pena pecuniaria, nel caso dell’art. 168-bis cod. pen., così come è reputata parimenti differente la tecnica di individuazione delle deroghe a tale criterio generale: un elenco di ipotesi escluse nell’art. 131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen. e, all’opposto, l’estensione dell’istituto a tutti i reati elencati all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., e cioè a quei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni per i quali è nondimeno prevista la citazione diretta a giudizio – nel caso dell’art. 168-bis cod. pen..
Detto questo, veniva oltre tutto rilevato come meritasse di essere messo in risalto il fatto che la sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile ai delitti colposi di danno di comune pericolo, per i quali l’art. 449 cod. pen. prevede pene detentive superiori nel massimo a quattro anni, né al delitto di disastro ambientale colposo, per il quale ai sensi dell’art. 452-quinquies cod. pen. sono parimenti previste pene massime superiori a quattro anni (più precisamente, dieci anni ai sensi del primo comma e sei anni quattro mesi ai sensi del secondo).
In effetti, per tutti questi delitti, non operando alcuna delle esclusioni di cui all’art. 131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., per la Corte, è invece possibile – salvo che nel caso dell’incendio boschivo colposo – una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dal momento che i minimi edittali previsti sono inferiori a due anni.
Chiarito ciò, si reputava opportuno fare presente, a questo punto della disamina, come la valutazione, da doversi effettuare nel caso di specie, dovesse svolgersi, tenendo conto della logica specifica e delle peculiari coordinate normative della non punibilità per particolare tenuità del fatto: logica e coordinate diverse tanto da quelle della sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna, oggetto della sentenza n. 3 del 2023, quanto da quelle della sospensione del procedimento con messa alla prova, oggetto della sentenza n. 191 del 2025, facendosene conseguire da ciò che, se,
ora, la costante giurisprudenza costituzionale riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis, sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n. 207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto), tuttavia, tale manifesta irragionevolezza non può ritenersi sussistente sulla base dell’argomento secondo cui l’incendio boschivo colposo costituirebbe l’unico reato colposo escluso dall’ambito di operatività dell’esimente. Dal momento che, in realtà, ai sensi dell’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità «quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona»: il che è per l’appunto ciò che accade nei delitti di omicidio e lesioni gravissime colpose, comuni (artt. 589 e 590 cod. pen.) ovvero stradali o nautiche (artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.), oltre che nell’ipotesi di morte o lesione come conseguenza di altro delitto (art. 586 cod. pen.).
D’altra parte, sempre per la Consulta, è comunque fuor di dubbio che il legislatore abbia inteso apprestare un trattamento punitivo di particolare rigore contro l’incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa, quanto in quella colposa, per la quale, a seguito della modifica operata dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137, è prevista ora la pena da due a cinque anni di reclusione, anche alla luce, e in coerenza, con il rango particolarmente elevato del bene tutelato, anche alla luce della recente riforma dell’art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a tutelare «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni»: beni, tutti, offesi in forma più o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio boschivo, il che ben potrebbe spiegare, sempre per la Consulta, l’esclusione del reato dal novero di quelli per i quali è applicabile la causa di non punibilità in parola.
Vero è tuttavia, per il Giudice delle leggi, che la non punibilità per particolare tenuità del fatto, preclusa per l’incendio boschivo, è invece applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque: delitti, questi ultimi, gravissimi, e puniti con pene particolarmente severe se commessi nella forma dolosa (rispettivamente, ergastolo e reclusione fino a ventiquattro anni, ove non si verifichi la morte di alcuno), costituendo ciò una evidente disparità di trattamento tra delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga.
Del resto, per la Corte costituzionale, l’incongruenza forse più evidente è piuttosto quella che concerne il delitto di disastro ambientale colposo, il quale è ricompreso esso pure nel novero di quelli cui è applicabile l’art. 131-bis cod. pen. visto che, se la pena minima, prevista dall’art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e dunque un anno e otto mesi di reclusione), è oggi lievemente inferiore a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo (pari, come appena rilevato, a due anni di reclusione), tuttavia, la descrizione legislativa del delitto di disastro ambientale si impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensività rispetto all’ambiente assai più elevato rispetto a quello che caratterizza l’incendio boschivo: «1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452-quater cod. pen.).
Ebbene, per la Corte, il terzo evento, per di più, è descritto in termini tali da comprendere, oltre a danni estesi dell’ambiente, una ulteriore dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumità, e dunque – anche in questo caso – per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.
Ordunque, a fronte di tutto ciò, la Consulta reputava come l’esclusione dell’incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, costituisca una inspiegabile anomalia, tanto più che i fatti riconducibili alla figura legale dell’incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea poiché essi comprendono, tanto la distruzione su vasta scala di intere foreste, con danno gravissimo all’ambiente, agli ecosistemi e allo stesso paesaggio; quanto, stando alla giurisprudenza di legittimità, eventi assai meno catastrofici (quali incendi di mera «sterpaglia»: Cass., n. 31345 del 2020 e ivi precedenti conformi).
Da quanto sin qui esposto, pertanto, si giungeva alla conclusione secondo cui risultava manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave e viceversa esclusa per il reato meno grave (analogamente, sentenza n. 172 del 2025, punto 3.2.2. del Considerato in diritto), facendosene conseguire da ciò la manifesta irragionevolezza dell’esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall’ambito applicativo dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen..
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen..
4. Conclusioni: tenuità del fatto applicabile all’art. 423-bis, co. 2, c.p.
Fermo restando che, da un lato, l’art. 131-bis, co. 3, n. 3), c.p. stabilisce che l’“offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: (…) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter” c.p., dall’altro, l’art. 423-bis, co. 2, c.p. dispone che, se l’“incendio di cui al primo comma (vale a dire l’incendio boschivo ndr.) è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni”, alla luce di tale pronuncia, adesso, pure codesto illecito penale è annoverabile tra quelli per cui può essere riconosciuta codesta causa di non punibilità.
Questa è dunque in sostanza la novità, che connota il provvedimento qui in commento.
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