Incarico professionale e prestazione di servizio: la Corte dei conti chiarisce le differenze

Redazione 09/05/14
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  Tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it

 La deliberazione n. 63 del 20.3.2014, assunta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite, in sede di controllo (n. 6/2005 e linee di indirizzo e criteri interpretativi allegati), ha fatto ulteriore chiarezza nel distinguere tra incarichi di studio, di consulenza e di ricerca conferiti dalla pubblica amministrazione. Non solo. Ha chiaramente segnato il confine tra l’incarico professionale e la prestazione di servizio, anche quando quest’ultima è resa da liberi professionisti. Ciò è avvenuto in risposta alla richiesta di specifico parere del Comune di Ugento/LE.

 Il Giudice contabile pugliese ha approfondito, quindi, il tema delle modalità di affidamento all’esterno delle attività richiedenti, comunque, una particolare professionalità tecnica. Per farlo, è partito dalle linee di indirizzo e dai criteri interpretativi sulle disposizioni della legge finanziaria per l’anno 2005 (legge 30.1.2004, n. 311), emanate dalle Sezioni riunite, in sede di controllo, con l’anzidetta deliberazione n. 6 assunta il 15 febbraio 2005, nelle quali sono state scanditi gli elementi identificativi delle tre species di incarico, consentiti alle pubbliche amministrazioni in presenza della necessità di risolvere problemi di altrimenti difficile soluzione: di studio, di ricerca e di consulenza (art. 1, commi 11 e 42, legge 311/2004,).

 Al riguardo, il supremo Consesso di giustizia contabile ha, pertanto, richiamato l’art. 110, comma 6, del vigente t.u.e.l., nel senso di sollecitare le pubbliche amministrazioni locali a disciplinare, all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i presupposti e le modalità di accesso alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, sì da potervi fare ricorso esclusivamente nei casi determinati, fatto salvi i casi che si rendessero necessari a seguito di sopravvenute leggi speciali e/o in presenza di difficoltà tecnico-operative altrimenti non superabili.

 Il tutto, ovviamente, allorquando l’ente locale avesse preliminarmente accertato di non potere utilizzare ad hoc risorse proprie, a mente dell’art. 7, comma 6, del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), dichiarando ovviamente nel contempo di non godere dell’autosufficienza organizzativa, che assurge a regola presupposto generale per il buon andamento (parere sezione regionale di controllo per la Toscana n. 6/2005). Un obbligo ineludibile, questo, in difetto del quale si avrebbe modo di rispondere di danno erariale e di comportamento elusivo del blocco del turnover.

 Un intervento quantomeno opportuno, quello recentemente concretizzatosi a cura del Giudice del controllo contabile pugliese, atteso che sono diverse le discipline di riferimento specifico, pertanto bisognevoli di una maggiore chiarezza applicativa. L’incarico professionale è regolato dall’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e dall’art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 176/2010. La prestazione di servizi, invece, dal codice degli appalti (d.lgs. 163/2006), assumendo così la caratteristica di una attività di tipo squisitamente imprenditoriale. In quanto tale, essa comporta l’assunzione del rischio di esecuzione dell’opera convenuta ad esclusivo carico dell’assuntore della prestazione relativa. Ciò senza che l’attività dell’agente venga ad assumere alcuna caratterizzazione personale, in linea con quanto già sancito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 6/2008 e linee di indirizzo e criteri interpretativi allegati) e della sezione di controllo della Lombardia (deliberazione n. 236/2013).

 Le conseguenze. L’affidamento di un incarico professionale viene a connotarsi con il perfezionamento di una obbligazione a spiccato connotato prestazionale, attesa la specificità della scelta operata dalla pubblica amministrazione intuitu personae. Con l’appalto di servizi viene a configurarsi, invece, un rapporto intuitu rei ove, in capo al soggetto “imprenditore” affidatario, viene a prefigurarsi l’assunzione dell’organizzazione e del rischio connesso, ivi compreso il risultato atteso dalla pubblica amministrazione appaltante.

 Concludendo. Nella prestazione professionale derivante dal relativo contratto d’opera intellettuale prevalgono i caratteri del puro facere, con ridotto rilievo all’organizzazione economica e con i (di solito) requisiti della unicità, della singolarità, della puntualità e della determinatezza dell’arco temporale. Nell’appalto vengono, di contro, ad assumere preminente rilievo l’organizzazione economico-aziendale dei fattori produttivi posseduti dall’affidatario, professionista o meno. Ciò in quanto questi deve rendersi garanti dell’esecuzione, del buon esito dell’attività e del risultato oggetto del contratto, assumendo il rischio relativo della prestazione convenuta.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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