Incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di realizzazione di una strada, se la prestazione è già avvenuta, c’è comunque la possibilità per una partecipante di richiedere il risarcimento d

Lazzini Sonia 06/03/08
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L’avvenuta esecuzione dell’incarico non preclude, per ciascuno dei partecipanti alla procedura, la possibilità di un’azione risarcitoria per perdita di chance nella misura in cui l’Amministrazione, a seguito della declaratoria d’illegittimità dell’aggiudicazione disposta, avrebbe dovuto provvedere all’affidamento dell’incarico ad uno dei restanti partecipanti alla gara (od alla stessa aggiudicataria previa, però, pregnante ed esaustiva motivazione). Ai fini dell’accertamento di eventuali profili di responsabilità erariale, il Collegio dispone la trasmissione della presente sentenza alla procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 63 del 22 gennaio  2008 emessa dal Tar Sardegna, Cagliari in merito agli obblighi di comparazione dei cv
 
<Si legge testualmente nel verbale di aggiudicazione del 10 ottobre 2006: “…In accordo con quanto esplicitato nell’avviso pubblico, viene valutata l’esperienza professionale dei candidati maturata nella materia in oggetto, vagliando gli incarichi espletati o in fase di espletamento, svolti per le pubbliche amministrazioni (e, segnatamente, i comuni), di redazione di progetti similari al presente. Viene indi valutata l’esperienza e valutato il grado di competenza nella materia, esaminando i curricula relativi ad incarichi svolti per committenti privati e/o non aventi attinenza con lavori similari al presente”.
 
      Ciò premesso la commissione giudicatrice ha affidato l’incarico all’ing. SU per “…il grado di esperienza e competenza dimostrate nella materia, valutata altresì la fiducia riposta dall’Amministrazione nei confronti del progettista individuato, in quanto già progettista per conto del Comune di altre opere similari…”.
 
      Orbene, l’esame del curriculum vitae dell’aggiudicataria esprime un’attività professionale dell’Ing. SU che non appare affatto compatibile con le valutazioni di professionalità specifica attribuitele dal Comune di Dolianova.
 
      Dallo stesso, infatti, emergono una serie di collaborazioni svolte dalla ricorrente con imprese e con altri studi professionali che se da un lato concernono solo parzialmente lavori similari a quelli oggetto della gara, dall’altro lato non precisano in alcun modo il ruolo svolto dall’ing. SU nell’ambito di tali gruppi di lavoro.
 
      Ne deriva, ad avviso del Collegio, l’impossibilità per la commissione giudicatrice di valutare – in termini decisivi – tali lavori, in quanto, ancorché dalle disposizioni del bando non sia esplicitamente stabilito che in relazione ai lavori in collaborazione con altro professionista debba prodursi l’attestazione circa lo specifico contributo di ciascun associato, deve comunque ritenersi indispensabile, ai fini della loro valutabilità, che dagli stessi risulti l’apporto individuale e personale, obiettivamente esternato di ciascun professionista.>
 
Ma non solo
 
< Ancor più incomprensibile è il riferimento alla “…fiducia riposta dall’Amministrazione nei confronti del progettista individuato, in quanto già progettista per conto del Comune di altre opere similari”.
 
      Dall’elenco degli incarichi riportato nel curriculum vitae dell’ing. SU non vi è alcun riscontro alla precitata affermazione contenuta verbale di aggiudicazione, se non un generico riferimento a “incarichi privati presso i comuni di Dolianova…”, insuscettibile come tale a giustificare l’affidamento dell’incarico.>
 
 
ATTENZIONE!
 
IL TAR QUINDI ANNULLA GLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE.
 
DI CONSEGUENZA, AL RICORRENTE SPETTERA’ IL RISARCIMENTO DEL DANNO.
 
IL TAR DECIDE QUINDI DI :
 
<Ai fini dell’accertamento di eventuali profili di responsabilità erariale, il Collegio dispone la trasmissione della presente sentenza alla procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.>
 
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 63/2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 1142/2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE              PER LA SARDEGNA  
 
 
 
SEZIONE PRIMA
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 1142/2006 proposto dall’Ing. *********** rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti ******************** e *********** ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alagon n. 1, presso lo studio della prima,
 
contro
 
il Comune di Dolianova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. ***************** ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tiziano n. 11, presso lo studio del medesimo legale,
 
e nei confronti
 
dell’ing. **********, non costituita in giudizio,
 
per l’annullamento
 
del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata dell’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di realizzazione di una strada di circonvallazione/parallela alla linea ferroviaria per deviazione flusso di traffico dal centro storico, 1° lotto, adottato con determinazione del Capo Settore UTC n. 349 dell’11 ottobre 2006;
 
di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare del verbale di aggiudicazione provvisoria del 10 ottobre 2006, del bando di selezione n. 12900 del 28 settembre 2006 e della convenzione stipulata il 17 ottobre 2006.
 
      Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
 
      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
      Visti gli atti tutti della causa;
 
      Designato relatore il consigliere ********;
 
      Uditi alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 gli avv.ti delle parti come da separato verbale;
 
      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
F A T T O
 
      Con il ricorso in esame, notificato il 22 dicembre 2006 e depositato il successivo giorno 29, il ricorrente espone di aver partecipato alla procedura indetta dal Comune di Dolianova per l’affidamento dell’incarico di progettazione precisato in epigrafe, per un importo di onorari presunto inferiore a 100.000 euro.
 
      All’esito delle operazioni concorsuali l’Amministrazione, dopo aver verificato “…il grado di esperienza e competenza dimostrate nella materia, valutata altresì la fiducia riposta dall’Amministrazione nei confronti del progettista individuato, in quanto già progettista per conto del Comune di altre opere similari…”, dichiarava aggiudicatario l’ing. **********.
 
      Sennonchè, nell’assunto del ricorrente, gli impugnati provvedimenti di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:
 
Errore di fatto e sui presupposti – Difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 2°, e dell’art. 57, comma 6°, del D.Lgvo n. 163/2006- Violazione della determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 1/06 – Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, efficienza, imparzialità e della valutazione concorrenziale e comparativa dei concorrenti – Violazione e falsa applicazione del bando di selezione: in quanto dall’esame del curriculum vitae del candidato prescelto non emergerebbero affatto né i requisiti di professionalità specifica, né i pregressi rapporti lavorativi che avrebbero giustificato un privilegiato rapporto fiduciario nei suoi confronti. Inoltre la commissione giudicatrice non avrebbe proceduto alla necessaria valutazione comparativa dei curricula allegati dai professionisti, non procedendo neppure alla redazione di una graduatoria dei concorrenti.
 
      Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
 
      Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
 
      Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito del ricorso.
 
      Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
 
D I R I T T O
 
      Rileva preliminarmente il Collegio che dalla documentazione versata agli atti dalla difesa comunale risulta che l’incarico per cui è causa è stato interamente espletato dall’aggiudicataria che, in adempimento della convenzione stipulata in data 17 ottobre 2006, ha proceduto all’esecuzione della prestazione ed al conseguimento del relativo compenso.
 
      Permane, peraltro, l’interesse del ricorrente ad una pronuncia sul merito della questione.
 
     Ed invero, l’avvenuta esecuzione dell’incarico non preclude, per ciascuno dei partecipanti alla procedura, la possibilità di un’azione risarcitoria per perdita di chance nella misura in cui l’Amministrazione, a seguito della declaratoria d’illegittimità dell’aggiudicazione disposta, avrebbe dovuto provvedere all’affidamento dell’incarico ad uno dei restanti 9 partecipanti alla gara (od alla stessa aggiudicataria previa, però, pregnante ed esaustiva motivazione).
 
     Nel merito il ricorso è fondato.
 
     La motivazione del provvedimento impugnato è inequivoca nel precisare le ragioni della preferenza accordata al curriculum dell’ing. SU.
 
     Si legge testualmente nel verbale di aggiudicazione del 10 ottobre 2006: “…In accordo con quanto esplicitato nell’avviso pubblico, viene valutata l’esperienza professionale dei candidati maturata nella materia in oggetto, vagliando gli incarichi espletati o in fase di espletamento, svolti per le pubbliche amministrazioni (e, segnatamente, i comuni), di redazione di progetti similari al presente. Viene indi valutata l’esperienza e valutato il grado di competenza nella materia, esaminando i curricula relativi ad incarichi svolti per committenti privati e/o non aventi attinenza con lavori similari al presente”.
 
      Ciò premesso la commissione giudicatrice ha affidato l’incarico all’ing. SU per “…il grado di esperienza e competenza dimostrate nella materia, valutata altresì la fiducia riposta dall’Amministrazione nei confronti del progettista individuato, in quanto già progettista per conto del Comune di altre opere similari…”.
 
      Orbene, l’esame del curriculum vitae dell’aggiudicataria esprime un’attività professionale dell’Ing. SU che non appare affatto compatibile con le valutazioni di professionalità specifica attribuitele dal Comune di Dolianova.
 
      Dallo stesso, infatti, emergono una serie di collaborazioni svolte dalla ricorrente con imprese e con altri studi professionali che se da un lato concernono solo parzialmente lavori similari a quelli oggetto della gara, dall’altro lato non precisano in alcun modo il ruolo svolto dall’ing. SU nell’ambito di tali gruppi di lavoro.
 
      Ne deriva, ad avviso del Collegio, l’impossibilità per la commissione giudicatrice di valutare – in termini decisivi – tali lavori, in quanto, ancorché dalle disposizioni del bando non sia esplicitamente stabilito che in relazione ai lavori in collaborazione con altro professionista debba prodursi l’attestazione circa lo specifico contributo di ciascun associato, deve comunque ritenersi indispensabile, ai fini della loro valutabilità, che dagli stessi risulti l’apporto individuale e personale, obiettivamente esternato di ciascun professionista.
 
      Ancor più incomprensibile è il riferimento alla “…fiducia riposta dall’Amministrazione nei confronti del progettista individuato, in quanto già progettista per conto del Comune di altre opere similari”.
 
      Dall’elenco degli incarichi riportato nel curriculum vitae dell’ing. SU non vi è alcun riscontro alla precitata affermazione contenuta verbale di aggiudicazione, se non un generico riferimento a “incarichi privati presso i comuni di Dolianova…”, insuscettibile come tale a giustificare l’affidamento dell’incarico.
 
      Né vale il rilievo contenuto nella memoria difensiva del comune alla circostanza che il ricorrente avrebbe presentato una parcella di euro 63.201,18 nettamente più alta di quella presentata dall’aggiudicataria, pari ad euro 35.733,12.
 
      Ed infatti, a parte ogni questione sulla possibile valutazione negativa dell’indicata quantificazione della parcella, non risulta che tale elemento sia stato oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, che non ne fa menzione del verbale di aggiudicazione.
 
      In conclusione, quindi, il ricorso si rivela fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato.
 
      Ai fini dell’accertamento di eventuali profili di responsabilità erariale, il Collegio dispone la trasmissione della presente sentenza alla procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
 
      Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
 
SEZIONE PRIMA
 
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
 
Condanna il Comune di Dolianova al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila//00), oltre IVA e CPA.
 
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine all’accertamento di eventuali profili di danno erariale.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, i giorni 19 dicembre 2007 – 16 gennaio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei ******************:
 
– **************, Presidente,
 
– ************************, ***********,
 
– ********, ***********, estensore.
 
 
 
 
Depositata in segreteria oggi 22/01/2008
 
     Il Segretario Generale
 
(***********************)
 

Lazzini Sonia

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