Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo: prima approvazione alla Camera

Redazione 01/04/11
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Nella seduta di giovedì la Camera ha approvato la proposta di legge recante
"Modifica all’articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità
del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo" (C.
668 e abb.). Il provvedimento deve ora essere approvato dal Senato.
Il breve testo passato alla Camera abroga il secondo e il terzo periodo del comma
2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale. L’attuale versione del citato
articolo prevede che, nel caso in cui, a seguito di giudizio abbreviato, il giudice
pronunci sentenza di condanna la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze,
è diminuita di un terzo (primo periodo). Il secondo e il terzo periodo,
invece, prevedono rispettivamente che, sempre in seguito a giudizio abbreviato:
a) la pena dell’ergastolo sia sostituita da quella della reclusione di anni trenta;

b) la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati
e di reato continuato, sia sostituita da quella dell’ergastolo.
Con la proposta di legge approvata ieri dalla Camera queste ultime due ipotesi
verrebbero a cadere.

Redazione

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