La Cassazione deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata nel secondo grado di giudizio? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La questione: vizio di motivazione
La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, l’imputato per il reato di furto tentato, aggravato dall’avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione l’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione, in relazione all’art. 56 cod. pen. (primo motivo) e in relazione all’art. 132 cod. pen. (quarto motivo). Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario annotato del processo penale 2025
Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025
89.30 €
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti inammissibili.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020).
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni: l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la Cassazione deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata nel secondo grado di giudizio.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata in secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, poiché le cause di inammissibilità non si sanano e vanno rilevate d’ufficio in ogni fase del processo.
Ove quindi la Corte di legittimità proceda a una dichiarazione di questo genere, ciò è perfettamente conforme alla giurisprudenza emessa dalla medesima Corte in subiecta materia.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento