Inadempimenti di cui all’articolo 48 del codice dei contratti, oltre all’esclusione dalla procedura, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autority, nel caso in cui ci sia stato solo un ritardo nella presentazione della documen

Lazzini Sonia 21/05/09
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Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo su di un ricorso avverso <una delibera del Consiglio dell’Autorità con la quale l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha irrogato alla ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 2.000 oltre alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un mese, per non aver presentato, in sede di comprova delle dichiarazioni rese in gara, documentazione idonea nel termine assegnato di dieci giorni, successivamente prorogato dalla Stazione appaltante? <della nota di accompagnamento del 30 nonché della nota del con la quale l’Autorità ha contestato alla ricorrente l’asserito indampimento agli obblighi di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/06?> <della nota con la quale è stata comunicata alla ricorrente l’iscrizione dell’annotazione nel Casellario informatico delle imprese con pubblicazione a partire dal 7 ottobre>?
 
il ricorso è meritevole di accoglimento, alla stregua della condivisibile giurisprudenza di questa Sezione, ma anche del Consiglio di Stato, per cui nel segmento procedimentale, ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, di competenza dell’Autorità di Vigilanza, le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l’Autorità stessa può applicare a seguito della comunicazione da parte di una Stazione appaltante dell’avvenuta esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per mancata comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dal bando, si giustificano solamente nel caso in cui vi sia stata falsa dichiarazione iniziale dei requisiti stessi, e non invece quando la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti sia stata, benché tardivamente, comunque presentata, mancando in questo caso il necessario presupposto applicativo delle sanzioni, ovvero il difetto sostanziale dei requisiti e la mendace dichiarazione al riguardo, in sede di gara, dell’impresa concorrente. Invero, per quanto attiene alle conseguenze del negativo esito dei controlli dei requisiti tecnico-economici di partecipazione, ex art. 48 del Codice dei Contratti, occorre distinguere la fase di competenza della Stazione appaltante -in cui, se entro il termine utile stabilito la documentazione non viene fornita l’impresa inadempiente incorre in conseguenze necessitate, e cioè nell’esclusione dalla gara, nell’incameramento della cauzione provvisoria e nella segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i conseguenti provvedimenti- dalla fase di competenza dell’Autorità predetta, in cui rilevano valutazioni diverse, riguardanti la sussistenza o meno di giustificati motivi del comportamento dell’impresa e il sostanziale possesso, o meno, dei requisiti di partecipazione. Per cui, se la prova al riguardo, come nel caso in esame è avvenuto con attestazione datata 8.2.2008, è tardivamente ma positivamente fornita, sebbene le vicende di gara (esclusione ed incameramento) restano sfavorevolmente definite, la concorrente ritardataria non sarà tuttavia assoggettata a sanzione, non avendo fornito falsa dichiarazione. In questo senso dev’essere invero interpretato, ad avviso di questo Tribunale, l’art. 48 più volte citato, sia per ragioni di coerenza sistematica, atteso che l’art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 prevede il divieto di partecipazione alle gare di appalto soltanto nel caso di false dichiarazioni rese in merito ai requisiti di partecipazione e alle condizioni rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure stesse (comma 1, lettera h), sia perché l’ipotesi della tardiva dimostrazione dei requisiti, non sembra giustificare (oltre alle conseguenze espulsive nella singola gara in cui il fatto si è verificato) l’ulteriore aggravio delle sanzioni dell’Autorità di Vigilanza, in accordo con l’art. 38 lett. f) del D.Lgs. 163/06, dato che tale disposizione concerne ipotesi giustificative dell’esclusione (grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni ed errori professionali) non assimilabili al comportamento che dinanzi all’Autorità di Vigilanza viene in rilievo nella vicenda di cui trattasi
 merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 3976 del 20 aprile 2009,emessa dal Tar Lazio, Roma
Costituisce prioritario oggetto d’impugnativa, da parte di ALFA Italiana s.r.l., nella controversia in esame, il provvedimento del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 30.9.2008, di irrogazione alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, della sanzione pecuniaria di euro 2000,00 (duemila,00) nonché della sospensione per un mese dalla partecipazione alle procedure di affidamento, con relativa annotazione, a partire dal 7 ottobre 2008, delle sanzioni stesse nel Casellario Informatico delle imprese.
 
Il provvedimento sanzionatorio suddetto dell’Autorità di Vigilanza ha nella specie il suo antecedente logico e cronologico nell’esclusione di ALFA Italiana (ALFA) dalla gara indetta dalla Regione Marche per l’affidamento del servizio di attivazione e gestione dell’anagrafe regionale degli studenti sulla base di anagrafi provinciali.
 
L’esclusione è stata disposta dalla Stazione appaltante per mancata dimostrazione, nei termini prima concessi (dieci giorni) e poi prorogati, dei requisiti, dichiarati da ALFA in sede di domanda di partecipazione, di idoneità tecnico organizzativa consistenti, nello specifico, nello svolgimento nell’arco degli ultimi tre anni di servizi identici nel settore oggetto della gara per un importo non inferiore a 80.000,00 euro.
 
In effetti, in sede di verifica, da parte della Regione Marche, ai sensi del citato art. 48, dei requisiti tecnico-economici di partecipazione, ALFA ha reiteratamente prodotto documentazione dimostrativa dei servizi predetti che però la stazione appaltante, in data 19.11.2007, ha definitivamente ritenuto non adeguata, completa e confacente, con conseguente esclusione di ALFA stessa dalla procedura di affidamento, escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di competenza.
 
Avverso le determinazioni impugnate, ed in epigrafe specificate, la società istante prospetta tre motivi di ricorso, assumendo, in estrema sintesi:
 
-che nel caso, come quello di specie, di ritardata produzione di documentazione dimostrativa dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Autorità non ha il potere di applicare le sanzioni previste dalla disposizione suddetta e di sospendere in particolare dalla partecipazione alle procedure di affidamento, non essendovi falsità di dichiarazione;
 
-che comunque, nel caso di cui trattasi, non vi è stata grave negligenza da parte della ricorrente in sede di riscontro alla verifica dei requisiti, trattandosi di appalto “sotto soglia”, mancando altresì nella lex specialis una precisa indicazione della documentazione dimostrativa da presentare, e vertendosi in definitiva, anche sulla base della documentazione iniziale e integrativa presentata dalla ricorrente stessa, in ipotesi di comportamento scusabile, cui sono conseguite invece sanzioni sproporzionate;
 
-che vi sarebbe, infine, nell’ipotesi di un’interpretazione del ripetuto art. 48 nel senso di imporre l’applicazione della sanzioni in questione da parte dell’Autorità di Vigliianza anche nel caso di mera tardività nella prova dei requisiti, la sussistenza di un contrasto della norma suddetta con le direttive comunitarie in materia e con i principi costituzionali di legalità e buon andamento.
 
L’Autorità di Vigilanza si è costituita in giudizio e ha controdetto ex adverso.
 
L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza n. 4839/2008.
 
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è meritevole di accoglimento, alla stregua della condivisibile giurisprudenza di questa Sezione, ma anche del Consiglio di Stato, per cui nel segmento procedimentale, ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, di competenza dell’Autorità di Vigilanza, le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l’Autorità stessa può applicare a seguito della comunicazione da parte di una Stazione appaltante dell’avvenuta esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per mancata comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dal bando, si giustificano solamente nel caso in cui vi sia stata falsa dichiarazione iniziale dei requisiti stessi, e non invece quando la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti sia stata, benché tardivamente, comunque presentata, mancando in questo caso il necessario presupposto applicativo delle sanzioni, ovvero il difetto sostanziale dei requisiti e la mendace dichiarazione al riguardo, in sede di gara, dell’impresa concorrente (cfr., in termini, Tar Lazio, Roma, III, 25.7.2006, n. 6404 e CdS, IV, 20.7.2007, n. 4098; vedi anche CdS, VI, 18.5.2001, n. 2780).
 
Invero, per quanto attiene alle conseguenze del negativo esito dei controlli dei requisiti tecnico-economici di partecipazione, ex art. 48 del Codice dei Contratti, occorre distinguere la fase di competenza della Stazione appaltante -in cui, se entro il termine utile stabilito la documentazione non viene fornita l’impresa inadempiente incorre in conseguenze necessitate, e cioè nell’esclusione dalla gara, nell’incameramento della cauzione provvisoria e nella segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i conseguenti provvedimenti- dalla fase di competenza dell’Autorità predetta, in cui rilevano valutazioni diverse, riguardanti la sussistenza o meno di giustificati motivi del comportamento dell’impresa e il sostanziale possesso, o meno, dei requisiti di partecipazione.
 
Per cui, se la prova al riguardo, come nel caso in esame è avvenuto con attestazione datata 8.2.2008, è tardivamente ma positivamente fornita, sebbene le vicende di gara (esclusione ed incameramento) restano sfavorevolmente definite, la concorrente ritardataria non sarà tuttavia assoggettata a sanzione, non avendo fornito falsa dichiarazione (vedi CdS, decisione citata n. 4098/07).
 
In questo senso dev’essere invero interpretato, ad avviso di questo Tribunale, l’art. 48 più volte citato, sia per ragioni di coerenza sistematica, atteso che l’art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 prevede il divieto di partecipazione alle gare di appalto soltanto nel caso di false dichiarazioni rese in merito ai requisiti di partecipazione e alle condizioni rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure stesse (comma 1, lettera h), sia perché l’ipotesi della tardiva dimostrazione dei requisiti, non sembra giustificare (oltre alle conseguenze espulsive nella singola gara in cui il fatto si è verificato) l’ulteriore aggravio delle sanzioni dell’Autorità di Vigilanza, in accordo con l’art. 38 lett. f) del D.Lgs. 163/06, dato che tale disposizione concerne ipotesi giustificative dell’esclusione (grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni ed errori professionali) non assimilabili al comportamento che dinanzi all’Autorità di Vigilanza viene in rilievo nella vicenda di cui trattasi.
 
D’altra parte, lo stesso art. 45, par. 2, lettera g), della Direttiva 2004/18/CE prevede che può essere escluso dall’appalto l’operatore economico “che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni”. Donde, ritiene ulteriormente il Collegio, la necessità di un’interpretazione coerente, equilibrata e proporzionata dello stesso art. 48 del Codice dei Contratti del 2006, nel senso che l’irrogazione, da parte dell’Autorità di Vigilanza, in aggiunta a quelle già applicate dalla Stazione appaltante, delle sanzioni pecuniaria e di sospensione dalla partecipazione a gare di affidamento, è del tutto eventuale e presuppone il riscontro dell’assenza dei requisiti dichiarati, o la mancata definitiva comprova dei requisiti stessi, e quindi la falsità della dichiarazione resa, non essendo sufficiente il mero ritardo probatorio al riguardo.
 
Né può condividersi la ricostruzione interpretativa dell’avvocatura erariale, resa in sede difensiva, per cui l’art. 48 sopra citato, a differenza dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/94 (che richiamava l’art. 8 comma 7 della stessa legge e questo a sua volta l’art. 24 della direttiva 93/37/CEE con il relativo riferimento ai soli casi di false dichiarazioni), non facendo più, nemmeno indirettamente, distinzione tra falsità o veridicità delle dichiarazioni, sanzionerebbe inevitabilmente ed alla stessa stregua, nella parte attributiva del relativo potere all’Autorità di Vigilanza, chiunque non ottemperi all’obbligo di rispondere nel termine all’uopo stabilito di dieci giorni.
 
Rimarca infatti il Collegio che l’art. 48 suddetto è sostanzialmente reiterativo, stando alla ratio ad esso sottesa, dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/94, perché la differenza enunciativa valorizzata dalla difesa dell’Amministrazione (“L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”), rispetto alla precedente disposizione, si giustifica tenendo conto della diversa durata apprestata nel 2006 per le aggiuntive misure sanzionatorie di competenza dell’Autorità di Vigilanza, parametrate invece, sotto detto profilo, nel ripetuto art. 10 comma 1 quater, a quelle di cui all’art. 8, comma 7, della stessa legge n. 109/94.
 
In base alle esposte considerazioni, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, dev’essere quindi accolto il ricorso in epigrafe, nei limiti dell’interesse della ricorrente, dovendosi, per l’effetto, annullare gli atti impugnati dell’Autorità di Viglilanza e la relativa annotazione nel Casellario informatico, nulla dovendosi, in carenza d’interesse, disporre per il resto, ed anche (stante l’avvenuta sospensione cautelare degli atti lesivi) in riferimento alla generica e subordinata domanda risarcitoria.>
 
 
 
A cura di *************
 
 
Reg.sentenze:
Reg. generale: 9105/2008 
REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
SEZIONE TERZA
 
composto dai Signori: 
BRUNO AMOROSO                    Presidente
DOMENICO LUNDINI          Cons., rel. est.
CECILIA ALTAVISTA  Primo Referendario 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso 9105/2008 proposto da:
SOC ALFA ITALIANA SRL  
rappresentata e difesa da:
CANTELLA AVV. *****************
SATTA AVV. *******
con domicilio eletto in ROMA
VIA FORO DI TRAIANO, 1/A
presso
SATTA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE  
contro 
AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE  
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede 
REGIONE MARCHE
 
                 per l’annullamento
-della delibera del Consiglio dell’Autorità n. 66/08, depositata il 30 settembre 2008, con la quale l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha irrogato a ALFA Italiana s.r.l. (“ALFA”) la sanzione pecuniaria di euro 2.000 oltre alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un mese, per non aver presentato, in sede di comprova delle dichiarazioni rese in gara, documentazione idonea nel termine assegnato di dieci giorni, successivamente prorogato dalla Stazione appaltante;
-della nota di accompagnamento del 30 settembre 2008 prot. 54110/08/Pres, nonché della nota del 6 giugno 2008 prot. N. 33638/08/VISF con la quale l’Autorità ha contestato a ALFA Italiana l’asserito indampimento agli obblighi di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/06;
-della nota del 6 ottobre 2008 prot. N. 54996/08/VISF, con la quale è stata comunicata ad ALFA l’iscrizione dell’annotazione nel Casellario informatico delle imprese con pubblicazione a partire dal 7 ottobre;
in quanto occorrer possa: delle determinazioni del Consiglio dell’Autorità n. 1/2008 e n. 1/2005, qualora fossero interpretate nel senso di ritenere obbligatoria l’irrogazione della sospensione dalla partecipazione alle gare anche nel caso di dichiarazione veritiera ma comprovata tardivamente; della nota a firma del responsabile del procedimento della Regione Marche del 9 gennaio 2008 prot. N. 4306, con la quale è stata effettuata la segnalazione all’Autorità; della nota del 22 novembre 2007 prot. N. 0234189, con la quale la Regione Marche ha disposto l’esclusione di ALFA dalla gara per l’affidamento del servizio di attivazione e gestione dell’Anagrafe regionale degli studenti su base di Anagrafi Provinciali; nonché del relativo bando di gara, nella parte in cui non identifica la documentazione che verrà richiesta all’aggiudicatario al fine di comprovare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti speciali; della nota del 17 marzo 2008 prot. 10134, con la quale la Regione Marche ha riscontrata l’istanza inviata da ALFA, precisando che la segnalazione all’Autorità era atto dovuto alla luce dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/06;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nella pubblica udienza del  7 gennaio 2009, designato relatore il Consigliere  ****************, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Costituisce prioritario oggetto d’impugnativa, da parte di ALFA Italiana s.r.l., nella controversia in esame, il provvedimento del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 30.9.2008, di irrogazione alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, della sanzione pecuniaria di euro 2000,00 (duemila,00) nonché della sospensione per un mese dalla partecipazione alle procedure di affidamento, con relativa annotazione, a partire dal 7 ottobre 2008, delle sanzioni stesse nel Casellario Informatico delle imprese.
Il provvedimento sanzionatorio suddetto dell’Autorità di Vigilanza ha nella specie il suo antecedente logico e cronologico nell’esclusione di ALFA Italiana (ALFA) dalla gara indetta dalla Regione Marche per l’affidamento del servizio di attivazione e gestione dell’anagrafe regionale degli studenti sulla base di anagrafi provinciali.
L’esclusione è stata disposta dalla Stazione appaltante per mancata dimostrazione, nei termini prima concessi (dieci giorni) e poi prorogati, dei requisiti, dichiarati da ALFA in sede di domanda di partecipazione, di idoneità tecnico organizzativa consistenti, nello specifico, nello svolgimento nell’arco degli ultimi tre anni di servizi identici nel settore oggetto della gara per un importo non inferiore a 80.000,00 euro.
In effetti, in sede di verifica, da parte della Regione Marche, ai sensi del citato art. 48, dei requisiti tecnico-economici di partecipazione, ALFA ha reiteratamente prodotto documentazione dimostrativa dei servizi predetti che però la stazione appaltante, in data 19.11.2007, ha definitivamente ritenuto non adeguata, completa e confacente, con conseguente esclusione di ALFA stessa dalla procedura di affidamento, escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di competenza.
Avverso le determinazioni impugnate, ed in epigrafe specificate, la società istante prospetta tre motivi di ricorso, assumendo, in estrema sintesi:
-che nel caso, come quello di specie, di ritardata produzione di documentazione dimostrativa dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Autorità non ha il potere di applicare le sanzioni previste dalla disposizione suddetta e di sospendere in particolare dalla partecipazione alle procedure di affidamento, non essendovi falsità di dichiarazione;
-che comunque, nel caso di cui trattasi, non vi è stata grave negligenza da parte della ricorrente in sede di riscontro alla verifica dei requisiti, trattandosi di appalto “sotto soglia”, mancando altresì nella lex specialis una precisa indicazione della documentazione dimostrativa da presentare, e vertendosi in definitiva, anche sulla base della documentazione iniziale e integrativa presentata dalla ricorrente stessa, in ipotesi di comportamento scusabile, cui sono conseguite invece sanzioni sproporzionate;
-che vi sarebbe, infine, nell’ipotesi di un’interpretazione del ripetuto art. 48 nel senso di imporre l’applicazione della sanzioni in questione da parte dell’Autorità di Vigliianza anche nel caso di mera tardività nella prova dei requisiti, la sussistenza di un contrasto della norma suddetta con le direttive comunitarie in materia e con i principi costituzionali di legalità e buon andamento.
L’Autorità di Vigilanza si è costituita in giudizio e ha controdetto ex adverso.
L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza n. 4839/2008.
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è meritevole di accoglimento, alla stregua della condivisibile giurisprudenza di questa Sezione, ma anche del Consiglio di Stato, per cui nel segmento procedimentale, ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, di competenza dell’Autorità di Vigilanza, le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l’Autorità stessa può applicare a seguito della comunicazione da parte di una Stazione appaltante dell’avvenuta esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per mancata comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dal bando, si giustificano solamente nel caso in cui vi sia stata falsa dichiarazione iniziale dei requisiti stessi, e non invece quando la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti sia stata, benché tardivamente, comunque presentata, mancando in questo caso il necessario presupposto applicativo delle sanzioni, ovvero il difetto sostanziale dei requisiti e la mendace dichiarazione al riguardo, in sede di gara, dell’impresa concorrente (cfr., in termini, Tar Lazio, Roma, III, 25.7.2006, n. 6404 e CdS, IV, 20.7.2007, n. 4098; vedi anche CdS, VI, 18.5.2001, n. 2780).
Invero, per quanto attiene alle conseguenze del negativo esito dei controlli dei requisiti tecnico-economici di partecipazione, ex art. 48 del Codice dei Contratti, occorre distinguere la fase di competenza della Stazione appaltante -in cui, se entro il termine utile stabilito la documentazione non viene fornita l’impresa inadempiente incorre in conseguenze necessitate, e cioè nell’esclusione dalla gara, nell’incameramento della cauzione provvisoria e nella segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i conseguenti provvedimenti- dalla fase di competenza dell’Autorità predetta, in cui rilevano valutazioni diverse, riguardanti la sussistenza o meno di giustificati motivi del comportamento dell’impresa e il sostanziale possesso, o meno, dei requisiti di partecipazione.
Per cui, se la prova al riguardo, come nel caso in esame è avvenuto con attestazione datata 8.2.2008, è tardivamente ma positivamente fornita, sebbene le vicende di gara (esclusione ed incameramento) restano sfavorevolmente definite, la concorrente ritardataria non sarà tuttavia assoggettata a sanzione, non avendo fornito falsa dichiarazione (vedi CdS, decisione citata n. 4098/07).
In questo senso dev’essere invero interpretato, ad avviso di questo Tribunale, l’art. 48 più volte citato, sia per ragioni di coerenza sistematica, atteso che l’art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 prevede il divieto di partecipazione alle gare di appalto soltanto nel caso di false dichiarazioni rese in merito ai requisiti di partecipazione e alle condizioni rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure stesse (comma 1, lettera h), sia perché l’ipotesi della tardiva dimostrazione dei requisiti, non sembra giustificare (oltre alle conseguenze espulsive nella singola gara in cui il fatto si è verificato) l’ulteriore aggravio delle sanzioni dell’Autorità di Vigilanza, in accordo con l’art. 38 lett. f) del D.Lgs. 163/06, dato che tale disposizione concerne ipotesi giustificative dell’esclusione (grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni ed errori professionali) non assimilabili al comportamento che dinanzi all’Autorità di Vigilanza viene in rilievo nella vicenda di cui trattasi.
D’altra parte, lo stesso art. 45, par. 2, lettera g), della Direttiva 2004/18/CE prevede che può essere escluso dall’appalto l’operatore economico “che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni”. Donde, ritiene ulteriormente il Collegio, la necessità di un’interpretazione coerente, equilibrata e proporzionata dello stesso art. 48 del Codice dei Contratti del 2006, nel senso che l’irrogazione, da parte dell’Autorità di Vigilanza, in aggiunta a quelle già applicate dalla Stazione appaltante, delle sanzioni pecuniaria e di sospensione dalla partecipazione a gare di affidamento, è del tutto eventuale e presuppone il riscontro dell’assenza dei requisiti dichiarati, o la mancata definitiva comprova dei requisiti stessi, e quindi la falsità della dichiarazione resa, non essendo sufficiente il mero ritardo probatorio al riguardo.
Né può condividersi la ricostruzione interpretativa dell’avvocatura erariale, resa in sede difensiva, per cui l’art. 48 sopra citato, a differenza dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/94 (che richiamava l’art. 8 comma 7 della stessa legge e questo a sua volta l’art. 24 della direttiva 93/37/CEE con il relativo riferimento ai soli casi di false dichiarazioni), non facendo più, nemmeno indirettamente, distinzione tra falsità o veridicità delle dichiarazioni, sanzionerebbe inevitabilmente ed alla stessa stregua, nella parte attributiva del relativo potere all’Autorità di Vigilanza, chiunque non ottemperi all’obbligo di rispondere nel termine all’uopo stabilito di dieci giorni.
Rimarca infatti il Collegio che l’art. 48 suddetto è sostanzialmente reiterativo, stando alla ratio ad esso sottesa, dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/94, perché la differenza enunciativa valorizzata dalla difesa dell’Amministrazione (“L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”), rispetto alla precedente disposizione, si giustifica tenendo conto della diversa durata apprestata nel 2006 per le aggiuntive misure sanzionatorie di competenza dell’Autorità di Vigilanza, parametrate invece, sotto detto profilo, nel ripetuto art. 10 comma 1 quater, a quelle di cui all’art. 8, comma 7, della stessa legge n. 109/94.
In base alle esposte considerazioni, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, dev’essere quindi accolto il ricorso in epigrafe, nei limiti dell’interesse della ricorrente, dovendosi, per l’effetto, annullare gli atti impugnati dell’Autorità di Viglilanza e la relativa annotazione nel Casellario informatico, nulla dovendosi, in carenza d’interesse, disporre per il resto, ed anche (stante l’avvenuta sospensione cautelare degli atti lesivi) in riferimento alla generica e subordinata domanda risarcitoria.
Quanto alle spese, le stesse, sussistendo giustificati motivi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla per l’effetto gli atti impugnati, nei termini e limiti di quanto in motivazione specificato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del  7 gennaio 2009.  
Il Presidente : *************o  _________________________ 
L’Estensore:  ****************  _________________________

Lazzini Sonia

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