Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto, e in vigore dal 26 agosto, il decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145 contenente il “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010″.
Acquisito il parere reso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nella adunanza del 9 giugno scorso, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto n. 145 contenenti ulteriori modifiche in tema di mediazione.
Le novità, in sintesi, riguardano:
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Il registro degli organismi abilitati alla mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia e gli elenchi degli enti di formazione che con le nuove modifiche posso essere affidati alla responsabilità, su delega del direttore generale, non solo di personale con qualifica dirigenziale ma anche con qualifica di magistrati nell’ambito della direzione generale.
Al direttore generale della giustizia civile poi, al fine di esercitare la vigilanza prevista sugli stessi , viene concessa la possibilità di avvalersi dell’Ispettorato Generale del Ministero della giustizia.
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I requisiti di formazione dei mediatori cui viene richiesto oltre il possesso della specifica formazione e dell’ aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, anche la partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione durante il biennio di aggiornamento.
A tale fine organismo iscritto e’ obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito
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Lo svolgimento della mediazione anche in mancanza di adesione della parte chiamata. In questo caso la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione e mancato accordo, formato dal mediatore
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L’assegnazione degli affari di mediazione secondo criteri inderogabili predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato.
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La modifica dei criteri di determinazione dell’indennità di mediazione che ricordiamo comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Tra le altre cose viene stabilita la possibilità che il regolamento di procedura dell’organismo possa prevedere che le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo e la derogabilità degli importi minimi delle indennita’.
La disciplina transitoria.
I termini già previsti per i mediatori e i formatori per l’acquisizione dei nuovi requisiti formativi vengono prorogati da 6 a 12 mesi. Durante tale periodo resta consentito agli stessi di continuare ad esercitare l’attività.
Ministero della Giustizia
Decreto 6 luglio 2011 n. 145
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».
2. All’articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».
Art. 2
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonche’ la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».
Art. 3
Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».
Art. 4
Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L’organismo iscritto e’ obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)».
Art. 5
Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma»;
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell’organismo puo’ prevedere che le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e’ aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».
Art. 6
Modifiche all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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