In via preliminare deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, come esattamente eccepito dalla parte resistente, in conseguenza dell’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva: invero, l’interesse al ricorso si connota, secondo la costante

Lazzini Sonia 10/12/09
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Ne deriva, in primo luogo, che la formula di mero stile utilizzata nel ricorso, nella parte in cui elenca tra gli atti anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva “qualora già adottato”, non è sufficiente per ritenere che quest’ultimo provvedimento sia oggetto di impugnazione.
La mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, una volta adottato, determina l’improcedibilità del ricorso in esame, in applicazione del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale una volta impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara – come nel caso di specie – deve essere impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva._Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se l’aggiudicazione definitiva ad altro soggetto partecipante alla gara si consolida, il ricorrente escluso perde definitivamente la possibilità di conseguire il bene della vita cui aspira, ossia l’aggiudicazione del contratto, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso la sola esclusione non gli arrecherebbe alcun vantaggio giuridicamente rilevante.
Qualora il ricorso si riferisca a provvedimenti non ancora adottati ciò non consente di ritenere che tali provvedimenti siano oggetto di impugnazione, in quanto la necessaria attualità dell’interesse al ricorso esclude l’ammissibilità di impugnazioni rivolte a provvedimenti futuri.
Nel caso di specie, come già evidenziato, la parte ricorrente ha solo formalmente impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva prima della sua adozione, sicché tale provvedimento non costituisce oggetto del ricorso, perché l’impugnazione è configurabile, in termini di interesse al ricorso e quindi di ammissibilità del gravame, solo in relazione a provvedimenti adottati ed efficaci.
Nondimeno, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, datato 12.07.2005, la società ricorrente non ha proposto né un ricorso per motivi aggiunti, né una distinta impugnazione avverso tale atto, che, pertanto, si è consolidato.
Pertanto, qualora il ricorrente escluso dalla gara impugni il provvedimento di esclusione ed ometta di gravare tempestivamente l’aggiudicazione definitiva disposta in favore di un altro partecipante alla gara, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1773; Consiglio Stato , sez. V, 09 giugno 2008 , n. 2883; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26 maggio 2009, n. 2892; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 07 luglio 2009, n. 2000).
Tale situazione si configura nel caso di specie, in quanto la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, ma ha omesso di impugnare ritualmente il provvedimento di aggiudicazione definitiva, secondo quanto suindicato.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
 
 
A cura di *************
 
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5023 del 12 novembre 2009, emessa dal Tar Lombardia, Milano
 
N. 05023/2009 REG.SEN.
N. 01924/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2005, proposto da:
RICORRENTE. – Societa’ Spa, rappresentato e difeso dagli avv. *******************, **************, con domicilio eletto presso **************** in Milano, corso Plebisciti, 1; in proprio e nella qualità di impresa capogruppo dell’ATI a costituirsi con la S.I.G.E – ******à Impiantistica Generale s.r.l. e con la IDI s.r.l..
contro
Ia.No.Mi – Infrastrutture Acque Nord Milano. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. ************, ***************, con domicilio eletto presso *************** in Milano, via F.Lli Bronzetti, 3;
nei confronti di
CONTROINTERESSATA – Cooperativa Ravennate Soc. Coop, rappresentato e difeso dagli avv. **************, *************, con domicilio eletto presso ************** in Milano, via Cesare Battisti, 8;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento a firma congiunta del Presidente del C. d. A. e del Direttore Generale della Infrastrutture Acque Nord Milano s.p.a. prot. n. 59 del 20.04.2005 con il quale è stata definitivamente disposta l’esclusione dell’A.T.I. RICORRENTE. S.r.l. / S.I.GE. S.r.l. / IDI S.r.l. dalla gara indetta per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto il “potenziamento ed adeguamento ambientale dell’impianto di depurazione di ******/Niguarda – Lotto 1”;
– dei verbali redatti dalla Commissione di gara in data 07.04.2005, 12.04.2005, 22.04.2005;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell’appalto, nonché di quello di aggiudicazione definitiva, qualora già adottato;
– ove necessario del bando di gara del 25.01.2005 e del relativo disciplinare di gara;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Acque Nord Milano Ia.No.Mi. Spa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CONTROINTERESSATA Cooperativa Ravennate Soc. Co;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società RICORRENTE. – ******à S.p.A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendo, altresì, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
Si sono costituite in giudizio sia la società resistente ********** – Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A., sia la società controinteressata CONTROINTERESSATA – Cooperativa Ravennate soc. coop., chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Le parti hanno presentato memorie e documenti.
Con ordinanza datata 13.07.2005 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
All’udienza del 22.10.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, come esattamente eccepito dalla parte resistente, in conseguenza dell’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
Invero, il ricorso, notificato in data 20.06.2005, è stato depositato in data 05.07.2005, mentre dalla documentazione versata in atti emerge che solo in data 12.07.2005 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società CONTROINTERESSATA – Cooperativa Ravennate soc. coop..
Ne deriva, in primo luogo, che la formula di mero stile utilizzata nel ricorso, nella parte in cui elenca tra gli atti anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva “qualora già adottato”, non è sufficiente per ritenere che quest’ultimo provvedimento sia oggetto di impugnazione.
Invero, l’interesse al ricorso si connota, secondo la costante giurisprudenza, per i caratteri dell’attualità e della concretezza e ciò comporta che l’interesse venga ad esistenza solo dopo l’emanazione di un provvedimento dotato di efficacia lesiva attuale.
Pertanto, qualora il ricorso si riferisca a provvedimenti non ancora adottati ciò non consente di ritenere che tali provvedimenti siano oggetto di impugnazione, in quanto la necessaria attualità dell’interesse al ricorso esclude l’ammissibilità di impugnazioni rivolte a provvedimenti futuri.
Nel caso di specie, come già evidenziato, la parte ricorrente ha solo formalmente impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva prima della sua adozione, sicché tale provvedimento non costituisce oggetto del ricorso, perché l’impugnazione è configurabile, in termini di interesse al ricorso e quindi di ammissibilità del gravame, solo in relazione a provvedimenti adottati ed efficaci.
Nondimeno, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, datato 12.07.2005, la società ricorrente non ha proposto né un ricorso per motivi aggiunti, né una distinta impugnazione avverso tale atto, che, pertanto, si è consolidato.
La mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, una volta adottato, determina l’improcedibilità del ricorso in esame, in applicazione del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale una volta impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara – come nel caso di specie – deve essere impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se l’aggiudicazione definitiva ad altro soggetto partecipante alla gara si consolida, il ricorrente escluso perde definitivamente la possibilità di conseguire il bene della vita cui aspira, ossia l’aggiudicazione del contratto, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso la sola esclusione non gli arrecherebbe alcun vantaggio giuridicamente rilevante.
Pertanto, qualora il ricorrente escluso dalla gara impugni il provvedimento di esclusione ed ometta di gravare tempestivamente l’aggiudicazione definitiva disposta in favore di un altro partecipante alla gara, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1773; Consiglio Stato , sez. V, 09 giugno 2008 , n. 2883; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26 maggio 2009, n. 2892; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 07 luglio 2009, n. 2000).
Tale situazione si configura nel caso di specie, in quanto la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, ma ha omesso di impugnare ritualmente il provvedimento di aggiudicazione definitiva, secondo quanto suindicato.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La peculiarità della fattispecie consente di configurare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza, dichiara improcedibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
*****************, Presidente
*************, Referendario
******************, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
 

Lazzini Sonia

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